E’ una prestazione economica erogata dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato. Hanno diritto all’assegno tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, ovvero commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e tutti coloro che sono iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, alle seguenti condizioni: La domanda deve essere presentata, via telematica all’INPS, unitamente al certificato medico, modello SS3. Se accettato, dopo la verifica dei requisiti
sanitari ed amministrativi, l’assegno d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza. Ha validità triennale; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. E’ compatibile con l’attività lavorativa.
Il lavoratore verrà convocato a visita medico legale presso la Medicina Legale dell’INPS di riferimento territoriale.
Non è reversibile ai superstiti.
Al raggiungimento dell’età pensionabile ed in presenza di assicurazione e contribuzione, si trasforma in pensione di vecchiaia.
RICORSO: entro 90 giorni, per via telematica, il lavoratore può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS, il quale, sempre entro 90 giorni deve pronunciarsi.
In caso di parere sfavorevole, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale. Dal 1° gennaio 2012, il giudizio in Tribunale deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivoalla sezione lavoro e previdenza del Tribunale di riferimento territoriale.Tale condizione viene esaminata da un medico legale nominato dal Tribunale che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Presenta poi relazione al Tribunale; se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal Giudice. Se il parere non è favorevole, il ricorso giudiziario deve essere presentato in Tribunale entro i termini di legge di 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.
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Spett.le Utente,
il ricorso contro il provvedimento INPS che revoca l'assegno ordinario di invalidità (ex Legge 222/84) deve essere presentato al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con la quale si comunica l’esito delle revisione.
Per il ricorso è consigliabile l'assistenza di un Ente di Patronato.
E'opportuno, anzi indispensabile, che il ricorso sia motivato, oltre che da una certificazione su apposito modello INPS SS3,
da un parere medico-legale di parte, per cui dovrà rivolgersi ad un professionista, che dovrà elaborarne i contenuti, giustificando la sussistenza della condizione "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo", che necessita per fruire della concessione del beneficio assicurativo previdenziale in questione.
Se l’INPS respinge il ricorso o se non dà riscontro entro 90 giorni, è possibile promuovere un’azione legale presso il Giudice
della Sezione Lavoro e Previdenza per il riconoscimento del negato beneficio.
Anche in tale caso è preferibile rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.
Il Decreto Legislativo 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle procedure per il ricorso giudiziario in ambito previdenziale, che può leggere al seguente link:
//www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/1244-nuove-modalita-di-ricorso-giudiziario-per-l-invalidita-civile.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]