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Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione. Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che
possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.
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ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro Per maggiori informazioni: Numero Verde: 800.589.256 E-mail: Rischi sul lavoro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda, richiesto in formato elettronico[1] o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.[2] Il documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal d.lgs. 626/1994.[3] Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Obbligatorietà[modifica | modifica wikitesto]La redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e private, enti della Pubblica amministrazione, Forze armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei. La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro[2] con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Qualora l'imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del d. lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare all'organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto dall'art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all'art. 29, comma 5. Il documento di valutazione dei rischi, ovvero la procedura standardizzata, deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell'organo di vigilanza. Caratteristiche generali[modifica | modifica wikitesto]Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto. Con il d.lgs. 106/2009, è stato precisato che spetta al datore di lavoro decidere quali siano le modalità più opportune per la redazione del documento di valutazione dei rischi, fermo restando che tale documento debba essere semplice, breve e comprensibile, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.[4] Deve inoltre essere redatto con data certa[2] entro 90 giorni dall'inizio dell'attività d'impresa e deve essere revisionato ogni 3 anni. Contenuti[modifica | modifica wikitesto]Per quanto riguarda i contenuti, il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere obbligatoriamente almeno: Stolfa, p. 10.
Criteri procedurali di valutazione dei rischi[modifica | modifica wikitesto]La legislazione italiana in merito alla valutazione dei rischi lascia libero il datore di lavoro di scegliere il metodo di valutazione dei rischi, purché questo sia appropriato. Uno dei metodi più utilizzati, ma non l'unico, è il sistema matriciale,[5] dove il rischio (R) è determinato numericamente dalla moltiplicazione della probabilità di accadimento di un evento pericoloso (P) e dall'entità del danno ad esso associato (D); una volta determinato tale valore numerico, viene confrontato con i valori in una matrice dove ogni possibile valore del rischio corrisponde ad una classificazione più comprensibile di tale rischio (ad esempio utilizzando i termini "trascurabile", "basso", "medio" e "elevato"). A seconda del tipo di rischio da valutare, esistono diverse metodologie che possono essere eventualmente adottate. Ad esempio nel caso della sicurezza dei macchinari la norma UNI EN ISO 12100 intitolata "Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio",[6] mentre nel caso della valutazione del rischio chimico per la salute è stata elaborato il modello MoVaRisCh (abbreviazione per "Modello di Valutazione del Rischio Chimico").[7] "Datazione" del documento di valutazione dei rischi[modifica | modifica wikitesto]Tra le novità di rilievo originariamente contemplate dall'art. 28 del Dlgs. 81/2008 vi era quella di apporre sul documento di valutazione dei rischi e sulla procedura standardizzata la data certa in modo da evitare il rischio che il DVR possa essere retrodatato.[1] Tale disposizione, in virtù della proroga contenuta nell'art. 32 del D.L. 30/12/08, n. 207, convertito dalla legge 27/02/09, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/2/2009), è entrata in vigore dal 16 maggio 2009. Nell'anno 2000 il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 5/12/2000 - Misure minime di sicurezza - fornì alcuni chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000. In proposito, per quanto di competenza, il Garante osservava che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt., 2073 e 2704 2705 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità. In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
In relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data, il D.Lgs 10/09, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di un'azione sinergica e condivisa dei soggetti delle sicurezza in azienda, ha introdotto il principio per il quale, in alternativa alla data certa, possa essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. Note[modifica | modifica wikitesto]
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
Cosa succede se non si custodisce il Documento di Valutazione dei Rischi?Tra le sanzioni a carico del Datore di Lavoro: Per l'omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €
Quali sono gli illeciti penali?L'illecito penale o reato consiste, invece, nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della ...
Quali sono i tipi di illeciti?In generale, esistono tre diverse tipologie di violazioni: illecito civile, illecito amministrativo, reato.. Illecito civile. Si parla di illecito civile nel caso di violazione di una norma contenuta all'interno del codice civile, che tutela gli interessi dei privati. ... . Illecito amministrativo. ... . Reato.. Chi custodisce il Documento di Valutazione dei Rischi?Dove si custodisce il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve essere custodito in azienda cioè presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, può essere conservato su supporto informatico (in formato PDF).
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