Informazioni
Le normali certificazioni riguardanti: nascita, nascita di un figlio, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, situazione reddituale, non aver riportato condanne penali, qualità di vivenza a carico, ecc., sono comprovati da dichiarazione personale. Le dichiarazioni possono essere rese dai
cittadini: - italiani; - di un Paese dell’Unione europea; - extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; - extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. La firma del dichiarante non è soggetta ad
autenticazione. Le dichiarazioni sostitutive hanno, di norma, validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione.
Cosa serve
Non è richiesto apposito modulo; per facilitare la dichiarazione è comunque consigliabile utilizzare uno dei moduli predisposti.
Dove
Per rendere la dichiarazione non è richiesta la presenza di alcun pubblico ufficiale, per cui il modulo può essere compilato e sottoscritto in qualsiasi posto.
Note
Sono stati predisposti moduli
per dichiarare: nascita; nascita figlio; decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; godimento dei diritti politici; nascita, residenza e stato di famiglia; nascita e stato di famiglia; residenza; residenza e stato di famiglia; nascita, residenza e cittadinanza; stato civile; cittadinanza; estratto atto di stato civile; tutte le certificazioni previste.
Descrizione Procedimento
Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “autocertificazione”, che attesta una
serie di fatti, stati e condizioni.
Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno di alcuna autentica e va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.
Con l'autocertificazione si possono attestare:
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l'esistenza in vita;
- la residenza;
- lo stato di famiglia;
- lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e
la categoria di pensione, la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di vivere a carico di qualcuno;
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
Non sono sostituibili con
l'autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarieModalità di Presentazione
E’ necessario presentarsi personalmente, muniti di un documento di identità valido, davanti al funzionario dell'Ente competente a ricevere la documentazione, oppure sottoscrivere la dichiarazione e inviarla, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Soltanto nei rari casi in cui l'autenticazione della sottoscrizione è ancora prescritta, bisogna presentarsi personalmente da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco (presso l’ufficio anagrafe).
Requisiti richiesti
Aver compiuto 18 anni.
Documentazione richiesta
Documento di riconoscimento in corso di validità.
Costo in caso di autentica
Diritti di segreteria da
€ 0,52 (in bollo) o € 0,26 (se in esenzione di bollo).
Durata del procedimento
Rilascio immediato.
Rif. Normativi
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.