Tari e imu sono la stessa cosa

Tasi e Tari: cosa sono le due tasse e chi deve pagarle

Tari e imu sono la stessa cosa

I tributi per i servizi indivisibili e i rifiuti

Parlare di tasse significa affrontare un argomento complesso. Come ha sottolineato di recente uno studio della Cgia di Mestre il nostro Paese è al sesto posto in Europa per pressione fiscale, con una percentuale che arriva al 42%. Inoltre, il Cgia ha anche calcolato che circa la metà dei guadagni di imprenditori e liberi professionisti finisce in tasse.

Tra le tasse da pagare ogni anno ci sono anche Tasi e Tari.

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili e la Tari è la tassa sui rifiuti. Insieme all’IMU (Imposta Municipale propria che si applica al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ad esclusione delle abitazioni principali in classi catastali diverse da A/1, A/8 E A/9) formano le tre componenti dell’Imposta unica comunale istituita con la Legge di Stabilità del 2014.

Per capire quale sia la differenza tra Tasi e Tari occorre approfondire la natura di questi tributi.

Tasi e Tari: che tipo di servizi coprono?

La Tasi si paga per sostenere le spese dei Comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, ovvero quelli di cui usufruisce l’intera comunità e che quindi non possono essere fatti pagare al singolo cittadino. Qualche esempio? La manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica, la sicurezza e servizi come l’anagrafe.

La Tari, come già accennato in precedenza, è invece la tassa relativa alla gestione dei rifiuti, che va a coprire i costi del servizio di raccolta e di smaltimento. La sua entrata in vigore ha sostituito le precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA), la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Chi deve pagare la Tasi e la Tari?

Tari e imu sono la stessa cosa

Per quanto riguarda la Tasi, bisogna innanzitutto tenere presente che:

  • dal 2016, la Tasi non è più imposta sulle abitazioni principali e sulle loro relative pertinenze;
  • nel caso di immobili dati in uso a familiari o affittati la Tasi è dovuta solo dal possessore, che detiene l’immobile e lo utilizza come abitazione principale;
  • il comune definisce l’aliquota per ogni tipologia di immobile e la quota che va pagata sia dal proprietario sia dal detentore dell’immobile;
  • per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario e che non sono utilizzati come abitazione principale dall’inquilino, il comune stabilisce la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.

Quando si parla di Tari, invece, bisogna tenere presente che:

  • questo tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (rientrano in questa definizione, per esempio, balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessori, comunicanti o non comunicanti), adibite a qualsiasi uso, che producono rifiuti urbani;
  • in caso di più possessori o detentori, il pagamento deve essere effettuato in solido. All’atto pratico questo significa che in caso di immobili in affitto a pagare sarà l’inquilino, in quanto soggetto che produce effettivamente i rifiuti;
  • unica eccezione, gli affitti inferiori a sei mesi: in questo caso la Tari deve essere pagata dal proprietario, anche se non risiede all’interno dell’immobile.
    La Tari deve essere pagata anche per le seconde abitazioni, a meno che queste non risultino disabitate.

Quando scattano le esenzioni?

Ci sono dei casi in cui si può ottenere l’esonero dal pagamento della Tari, vediamo insieme quali:

  • per aree condominiali non utilizzate in via esclusiva (ad esempio per androne e scale del palazzo);
  • per aree in cui risulti in maniera oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma, come ad esempio cantine e solai;
  • in caso di aree pertinenziali scoperte (come ad esempio corti, cortili, piazzali, giardini e simili) o accessorie di locali già soggetti a tributo;
  • per quanto riguarda locali che non sono individuabili come luoghi produttori di rifiuti.

Come vengono calcolate Tasi e Tari?

Tari e imu sono la stessa cosa

Per la Tasi servono quattro elementi fondamentali: rendite catastali, aliquote, detrazioni, percentuale dell’inquilino.

Per calcolare la base imponibile della Tasi si prende la rendita catastale, la si rivaluta del 5% (ovvero moltiplicata per 1,05) e si moltiplica il risultato per il coefficiente variabile secondo il tipo di immobile.
Il coefficiente è pari a 160 per:

  • i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro);
  • C/7 (tettoie).

È pari a 140 per:

  • i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici);
  • i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri);
  • C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro);
  • C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro.

È pari a 80 per:

  • i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10.

È pari a 65 per:

  • i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche;
  • i fabbricati di categoria C/1.

Per calcolare la Tari, invece, si sommano due elementi: una cifra fissa, calcolata sulla base della superficie dell’immobile e una cifra variabile, commisurata sulla presunta quantità di rifiuti prodotti, legata al numero dei componenti del nucleo familiare.
Per il calcolo della quota fissa, se il proprietario dell’immobile non è residente, il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva, in rapporto alla superficie dei locali, ovvero:

  • da mq 0 a mq 45: 1 componente convenzionale;
  • da mq 46 a mq 60: 2 componenti convenzionali;
  • da mq 61 a mq 75: 3 componenti convenzionali;
  • da mq 76 e oltre: 4 componenti convenzionali.

La quota variabile viene invece stabilita da ogni singolo Comune.

Le modalità di pagamento di Tasi e Tari

Per la Tasi, il pagamento va effettuato tramite modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento può avvenire anche online, all’interno del portale o dell’app della propria banca; oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati, come commercialisti e consulenti fiscali.

Per la Tari, le modalità di pagamento più utilizzate sono tre: si può usare il modello F24, il bollettino postale o, in alternativa, il pagamento con MAV (Pagamento Mediante Avviso). Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia presso gli sportelli bancari e postali, sia online al sito della propria banca di riferimento.

Chi paga l'IMU paga anche la TARI?

Come per qualsiasi altra forma contrattuale di casa, l'Imu 2022 comodato d'uso gratuito della casa deve essere pagata dal proprietario comodante di casa, mentre la Tari 2022 imposta sui rifiuti deve essere pagata esclusivamente dal comodatario.

Come si chiama adesso l'IMU?

201. L'IMU è ora ricompresa nella nuova Imposta Unica Comunale (IUC), determinata dalla somma delle imposte IMU, TASI e TARI, introdotta dalla Legge 27/12/2013, n. 147.

Che cos'è IMU e TARI?

IMU (sul possesso degli immobili); TASI (sui servizi indivisibili del Comune), abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell'IMU; TARI (sulla raccolta rifiuti del Comune).

Quando si pagano IMU e TARI?

Il calendario di pagamento dell'Imu è molto semplice, perché le scadenze ricorrono su base semestrale. Gli appuntamenti sono due: acconto o prima rata entro il 16 giugno; saldo o seconda rata con eventuale conguaglio entro il 16 dicembre.