Le norme sulla sicurezza del lavoro possono essere derogate

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 attua l’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle normative comunitarie e dei principi costituzionali.

Diverse sono infatti le normative europee e nazionali che riguardano la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: Direttiva quadro 89/391, Decreto Legislativo 626/1994, D.Lgs. 106/2009, direttiva 2010/32 UE, Legge 98/2013, decreto legislativo 151/2015, d. Lgs. 39/2016, D. lgs. 17/2019; costituzionalmente parlando invece occorre far rifermento alla tutela dei principi sanciti dagli articoli 32, 35 e 42 nonché l’art. 117 il quale disciplina la cosiddetta autonomia legislativa regionale.

Nello specifico il Decreto Legislativo 81/2008 si compone di 306 articoli (accorpati in tredici titoli) e 52 allegati. All’interno del Decreto vengono definite le figure principali quali: datore di lavoro, lavoratore, dirigente, preposto, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, addetto al servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Concentrandosi sulle figure del datore di lavoro e del lavoratore questi vengono definiti all’interno del Testo Unico, il primo come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]”, mentre il secondo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

Con riguardo al datore di lavoro, l’articolo 2087 del codice civile sancisce l’obbligo per quest’ultimo di adottare secondo le modalità di lavoro, l’esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; con ciò si vuole intendere che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi e i pericoli del lavoro svolto basandosi, non solo sulle leggi, ma anche sulla sua esperienza passata e applicando il principio di massima tecnica fattibile ovvero rimanendo costantemente  aggiornato.

La mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza prevede sanzioni civili, penali e amministrative.

Tale obbligo non è delegabile ad altri soggetti così come non lo sono: la redazione del documento della valutazione dei rischi (DVR), la vigilanza (diretta, continua e ai limiti della pedanteria) e la nomina del responsabile di prevenzione e protezione (RSPP). Tra i vari compiti del datore di lavoro e del dirigente vi sono: sorveglianza sanitaria dei lavoratori, gestione delle emergenze, provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, valutare i rischi, comunicare gli infortuni sul lavoro, aggiornare le misure di protezione e prevenzione. Gli atri compiti possono essere delegati purché ciò risulti da un atto scritto, il delegato abbia poteri di organizzazione, gestione e controllo, la delega sia accettata per iscritto e sia nota agli interessati; i compiti delegati possono essere subdelegati.

Al datore di lavoro possono essere attribuite due colpe: culpa in eligendo (quando nomina un soggetto non idoneo) e culpa in vigilando (se non vigila su compiti delegati).

Occorre dire che il Testo Unico in esame tutela diverse categorie di lavoratori ad esclusione delle collaboratrici domestiche.

Tra i compiti dei lavoratori vi è quello di avere cura della propria sicurezza e salute nonché di quella altrui, inoltre, è necessario osservare le disposizioni date dal datore, dal dirigente o dal preposto, usare correttamente le attrezzature da lavoro, segnalare al datore di lavoro le deficienze dell’attrezzatura, sottoporsi ai controlli sanitari, contribuire all’adempimento degli obblighi sanitari imposti. In caso di pericolo grave ed immediato il lavoratore può abbandonare le mansioni e il posto di lavoro (il datore ha l’obbligo di non richiamarli), nel caso in cui a causa del lavoro insorga una patologia il lavoratore ha diritto a essere ricollocato in altre mansioni ricevendo lo stesso trattamento economico. Al lavoratore è riconosciuto il diritto di non subire pregiudizio per intervento diretto atto a evitare conseguenze di pericolo.

L’articolo 2 del Testo Unico oltre a definire i soggetti, definisce la prevenzione come l’insieme delle misure che in riferimento al lavoro, l’esperienza e la tecnica, riduce i rischi considerando anche l’ambiente esterno. La prevenzione dunque è un processo continuo che valuta i rischi e riduce la possibilità che questi si verifichino; essa, come detto nelle pagine precedenti è tra i compiti del datore di lavoro il quale è tenuto ad informare tutti gli altri.

A tal riguardo, l’articolo 15 prevede una serie di misure generali di tutela, vale a dire un insieme di obblighi generali sul sistema della sicurezza sul lavoro che vengono stabiliti in base al criterio di priorità. Gli adempimenti consistono nel valutare, identificare e classificare i rischi in base alla probabilità di accadimento, eliminare o ridurre i rischi, programmare la prevenzione.

Fondamentali sono anche le definizioni di rischio, pericolo e danno: il rischio consiste nelle probabilità di raggiungimento potenziale di danno, nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore; il pericolo invece è la potenzialità di un fattore di creare danni, questi ultimi da intendersi come la conseguenza negativa dovuta dal verificarsi dell’evento.

 Il Testo Unico stabilisce, inoltre, quali siano i requisiti essenziali perché i luoghi di lavoro siano sicuri. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge concernenti le prescrizioni tecniche (stabilità e solidità degli edifici, altezza, superficie, muri, pavimenti, vie d’uscita, illuminazione, assenza di barriere architettoniche); oltre alle prescrizioni tecniche sono necessari certificati (es. certificato prevenzione incendi, agibilità ecc.). Per i luoghi di lavoro pubblici sono previste spese per interventi strutturali e di manutenzione i quali sono obbligatori e a carico dell’amministrazione.

Quando non è possibile rispettare i requisiti tecnici questi possono essere derogati prevedendo delle misure alternative per raggiungere i livelli di sicurezza necessari. Nello specifico il datore di lavoro ha l’obbligo di: mantenere sgombre le vie di circolazione e le uscite d’emergenza, regolare la manutenzione degli impianti controllandone periodicamente il funzionamento, regolare la pulizia dei luoghi di lavoro. Viceversa il datore non può utilizzare locali sotterranei o semi sotterranei come luoghi di lavoro né far eseguire lavorazioni in ambienti sospetti di esalazioni nocive.

In ultimo merita di essere preso in considerazione l’aspetto sanzionatorio per la mancata attuazione, da parte di uno o più soggetti responsabili, della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come accennato brevemente in precedenza, il mancato adempimento agli obblighi sulla sicurezza comporta sanzioni penali, civili e amministrative che si differenziano a seconda del ruolo svolto; le prime sono di tipo soggettivo e prevedono una pena di tipo detentivo, pecuniario o accessorio ( es. interdizioni, sospensioni o divieti); in ambito civilistico la responsabilità è considerata sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo (cd. Responsabilità extracontrattuale e contrattuale), mentre la responsabilità amministrativa è di tipo soggettivo e prevede sanzioni pecuniarie o interdittive che possono riguardare il singolo soggetto o lo stesso ente.

Quanto detto finora è a grandi linee l’aspetto normativo del tema sicurezza e prevenzione su luoghi di lavoro che, calato nella realtà del nostro Paese, presenta delle carenze attuative. Difatti, vi è una scarsa attenzione a questa problematica sia da parte delle istituzioni sia da parte delle imprese che investono poco sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Quali sono le norme per la sicurezza sul lavoro?

La legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esso è il risultato di un serie di norme in materia di sicurezza che si sono, di volta in volta, susseguite nel tempo.

Qual è la norma che attualmente stabilisce le principali regole sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro?

81 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, successivamente modificato dal d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106, attualmente in vigore.

Cosa è cambiato con il Testo Unico?

Diverse novità di tutto rilievo: il datore di lavoro dovrà fare formazione, cambia la vigilanza e il preposto assume nuovi e importanti compiti. La legge di conversione del Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) introduce tra le altre, importanti novità che riformano in parte il Testo Unico sulla salute e sicurezza (D ...

Chi tutela la sicurezza sul lavoro?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunemente abbreviato con la siglia RSPP, è colui sul quale ricade il compito di gestire la sicurezza sul lavoro interfacciandosi con altri soggetti come il Datore di lavoro, il Medico Competente o il RLS.

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