Padrini e Madrine di Battesimo e CresimaVi proponiamo alcuni testi utili per la scelta dei Padrini: Show
L�Istituto del PadrinatoCarlo Fabris (Docente di diritto canonico alle Pontificie universit� Urbaniana e S. Tommaso in Urbe) L�istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all�inizio i bambini venivano presentati dai genitori. Tertulliano si riferisce agli sponsores o garanti (ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: susceptores, gestantes, fideiussores, protestantes), che assistono al battesimo dei bambini (De Baptismo, 18, 11, in PL I, 1221). L�esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perci� esigeva nuovi padri. Pi� tardi, in continuit� con questa linea di riflessione, san Tommaso ricorder� che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come un questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, cos� in quella spirituale c�� bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 7). Ma il padronato ha probabilmente rapporto anche con il catecumenato, tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell�impero romano: onde evitare che nelle comunit� penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la seriet� delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedelt� all�impegno preso. Chi pu� fare il padrino e che cosa significa oggi?Da: http://profezie3m.altervista.org/fondamenti/ptm_FAQ_battesimo.htm#26 Ogni cattolico che abbia ricevuto la Confermazione e l�Eucaristia, che abbia compiuto i 16 anni e che conduca, per quanto possibile, una vita conforme alla fede, pu� fare da padrino/madrina nel rito del Battesimo. Ci� che per� conta maggiormente non � n� il numero n� l�et�, quanto piuttosto la qualit�. Secondo la tradizione della Chiesa i padrini sono membri della comunit� cristiana che presentano colui che deve essere battezzato o cresimato, li accompagnano nel loro itinerario di formazione e ne garantiscono la preparazione e la sincerit�. Nel rito per i bambini i padrini si affiancano ai genitori per manifestare la presenza della Chiesa-Madre che presenta e accoglie i suoi nuovi figli. Se poi sar� necessario, i padrini dovranno collaborare con i genitori affinch� il bambino possa giungere ad una personale professione della fede e la possa esprimere nella realt� della vita. Sempre sono comunque tenuti a dare una chiara testimonianza di fede. Proprio per questo loro ruolo ecclesiale, che amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando, i padrini non possono essere i genitori (Cf Codice di diritto canonico, 874). La scelta del Padrino e MadrinaDa: http://users.libero.it/don.antonio/Richiesta%20del%20Battesimo.pdf La scelta della madrina e del padrino � delicata: ad essi � chiesto di accompagnare il bambino nella via della fede con la loro testimonianza di vita cristiana, con la loro preghiera e con le parole. Il loro compito � ancor pi� delicato e prezioso quando i genitori, pur chiedendo il Battesimo dei loro figli, si trovano in grave disagio religioso. � comprensibile che la Chiesa richieda che la madrina e il padrino conducano una vita conforme alla fede cristiana e all�incarico che assumono, e quindi non riconosca idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare, sociale viola pubblicamente la legge del Signore. La comunit� ecclesiale, che esprime la tutela spirituale con la scelta dei padrini e delle madrine, si impegna ad assumere atteggiamenti e comportamenti concreti di testimonianza, per essere realmente �madre� ed educatrice, con la vita e l�impegno, dei piccoli e delle loro famiglie. Pu� essere scelto per il ruolo di padrino o madrina una sola persona. I requisiti per il servizio di padrino o madrinaTratto da: Parrocchia di Fertilia Per i padrini/madrine, che dovrebbero essere delle guide nella fede per i loro figliocci, si richiedono requisiti specifici che non sono richiesti ai testimoni di nozze e sono specificate al can. 874 del Codice di Diritto Canonico: Can. 874 - �1. Per essere ammesso all�incarico di padrino, � necessario che:
Non possono fare perci� da padrini quelle persone che:
Potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio o persone divorziate che per� siano state costrette a subire il divorzio. In questi casi parlarne preventivamente con il Parroco per valutare la situazione. Per poter fare da padrino bisogna chiedere personalmente il nulla osta (Documento di idoneit� dei padrini) al Parroco della Parrocchia in cui al momento si � domiciliati. Al battesimo ci pu� essere o un solo padrino o una sola madrina o un padrino e madrina insieme. Non sono ammessi due padrini o due madrine. Per la cresima non � obbligatorio che il padrino o la madrina siano dello stesso sesso del figlioccio/a. Come si chiama il certificato per fare la madrina?Importante è anche l'attestato di idoneità del padrino e della madrina. Su questo documento si deve dimostrare che entrambi hanno ricevuto il sacramento della Cresima.
Chi rilascia il certificato di idoneità per fare il padrino?Per questa necessità il Parroco rilascia un modulo di “autocertificazione” in cui sono riportati i requisiti necessari per poter essere Padrino/Madrina nella celebrazione di un Sacramento: avere l'età prevista dal Diritto Canonico (dai 16 in su ).
Chi può fare da madrina al Battesimo?Alcuni genitori scelgono di far fare il padrino e la madrina a una coppia di parenti oppure amici. E', però, importante ricordare che devono essere sposati in Chiesa, quindi non conviventi o divorziati risposati.
Chi può fare la madrina?Deve avere almeno sedici anni. Deve essere cattolico, deve aver fatto la Cresima e deve seguire una vita coerente con i principi della fede cristiana. Non deve essere stato colpito da alcuna pena canonica. Non può essere né il padre né la madre del battezzando.
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