Cosa fare se il caf sbaglia il 730

17 LUGLIO 2015

Un contribuente si presenta al Caf con un 730 cartaceo auto-compilato e il Caf, per errore, omette di inserire un reddito. Chi risponderà dell’errore? Su questa domanda ruota uno dei punti della Circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 7 luglio, la stessa - per inciso - che ha confermato la validità della proroga del 730 al 23 luglio 2015 anche per gli invii telematici dei contribuenti che scelgono la consegna diretta senza l’ausilio di Caf o intermediari. Com’è noto, la consegna gratuita al Caf del vecchio modello precompilato non esiste più. In buona sostanza, qualunque attività venga effettuata tramite l’intervento di Caf o professionisti, viene ricondotta all’ambito dell’assistenza fiscale, dal momento che gli intermediari sono comunque tenuti a porre il loro visto di conformità sui modelli inoltrati all’AdE, rispondendo, in caso di errore, di sanzioni, interessi e maggiore imposta. Se quindi un contribuente si rivolge a un Caf col 730 già auto-compilato, deve comunque sapere che il Caf erogherà un servizio procedendo alla verifica di quei dati per poi apporvi il visto di conformità e inoltrarli telematicamente alle Entrate.

Ma se il Caf si sbaglia trasmettendo un reddito per un altro, chi paga? Per cominciare a rispondere possiamo anzitutto chiarire quali sono le parti del 730 su cui viene rilasciato il visto di conformità. Come ricorda la Circolare 7/E pubblicata lo scorso febbraio, “il rilascio del visto di conformità consegue alla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi”.

Viceversa, il rilascio del visto “non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CU)”. In parole povere il Caf non deve preoccuparsi di verificare la correttezza di tutti i redditi indicati dal contribuente, se non accertarsi che i redditi da lavoro/pensione comunicati nel modello coincidano alla perfezione con quelli riportati in CU, dal momento che in questo caso un’eventuale difformità tra gli uni e gli altri sancirebbe l’errore del Caf, e di conseguenza l’apposizione di un visto infedele.

Tale principio viene appunto ribadito nella nuova Circolare 26/E. Ipotizzando allora che il Caf riporti in maniera non corretta un reddito auto-compilato, sul quale però l’azione del visto non ha validità (ad esempio un reddito fondiario), il contribuente, soprattutto nel suo interesse, sarà comunque tenuto “ad effettuare il controllo sui dati che ha indicato in dichiarazione”, e “successivamente il soggetto che presta l’assistenza consegnerà all’assistito la dichiarazione elaborata”. Pertanto, conclude l’Agenzia, “il contribuente ha l’obbligo di integrare la dichiarazione nel caso in cui un reddito correttamente indicato nel modello auto-compilato non sia stato poi riportato nella dichiarazione elaborata dal Caf/professionista. In caso contrario, il contribuente sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele, ma potrà rivalersi sul Caf/professionista per le sanzioni nel caso in cui ritenga che la responsabilità possa essere attribuita al soggetto che ha prestato l’assistenza”. In sintesi, se l’errore del Caf dovesse ricadere su un reddito al di fuori del raggio d’azione del visto di conformità, a risponderne non sarebbe il Caf ma il contribuente, cui spetterebbe comunque l’onere di ricontrollare, ed eventualmente integrare, il modello errato. Dopodiché al contribuente resterebbe sempre la possibilità di rivalersi sul Caf.

Tempo di dichiarazione dei redditi e invio 730 all’Agenzia delle Entrate: tutto è pronto per le denunce fiscali 2022, ma che succede in caso di errori? C’è un modo per rimediare e mettersi in regola col Fisco, evitando di andare incontro a sanzioni e ammonimenti?

Vediamo cosa dice la normativa.

Modello 730, come va presentato: le istruzioni

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. A partire dal 23 maggio, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

  • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale (qui come ottenerla);
  • CIE – Carta di identità elettronica;
  • una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione;
  • l’esito della liquidazione, ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Il 730 precompilato deve essere presentato, quindi, direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta (qui il calendario con le scadenze da segnarsi per dichiarazione dei redditi, 730 e precompilata 2022) . Può capitare, però, che durante la compilazione (diretta o tramite intermediario) vengano commessi degli errori. Che fare allora? 

Errori 730: cosa fare? Ecco come rimediare

Durante o dopo l’invio del 730, se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, che deve essere inviato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (cd. modello rettificativo);
  • presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (cd. modello integrativo).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello REDDITI Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Rettifica 730: cosa fare in caso di maggiore credito, minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
  • o entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2022 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa– art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato poi il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Inoltre, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Rettifica 730: cosa fare in caso di maggior importo a credito, minor debito o imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Infine, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022.

Cosa succede se il Caf sbaglia la dichiarazione dei redditi?

Il CAF o il commercialista o altro professionista abilitato sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Cosa fare se il Caf sbaglia?

Se l'errore di Caf o Patronato viene provato dal cittadino che ha subito il danno, quest'ultimo può chiedere al giudice il risarcimento.

Cosa fare se il 730 e sbagliato?

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2022. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Quanto tempo ho per correggere un 730?

Invece, occorre presentare "Redditi correttivo" se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato. La presentazione di "Redditi aggiuntivo e correttivo" va fatta entro il 30 novembre 2022.