Acquisizione consulenza tecnica di parte processo penale

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La consulenza tecnica è un istituto del diritto processuale italiano collegato al mezzo di prova della perizia.

Le parti del processo, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono nominare uno o più consulenti tecnici affinché conferiscano al processo i dati o le valutazioni che richiedono specifiche cognizioni di una tecnica, scienza o arte. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico di regola tra le persone iscritte nell'albo dei periti. Le parti private, la persona sottoposta alle indagini e quella offesa dal reato non subiscono una tale limitazione. Al consulente tecnico si applicano le stesse incapacità e incompatibilità previste per il perito, esclusa quella costituita dall'essere egli stato nominato consulente tecnico nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso.

Il numero dei consulenti tecnici che possono essere nominati e le attività che essi possono svolgere nel processo variano:

  • se una perizia non è in corso, ciascuna parte può nominare fino a due consulenti tecnici (art. 233, co. 1 c.p.p. ovvero cosiddetta consulenza tecnica extra peritale). Il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ed i difensori in ogni stato e grado del processo di merito possono demandare ai consulenti l'espletamento dei rilievi tecnici, grafici, planimetrici, segnaletici, fotografici e audiovisivi. I rilievi consistono nella "constatazione o raccolta di dati materiali”, quali il rilievo di impronte digitali; gli accertamenti sono atti più complessi, consistenti nello "studio ed elaborazione critica di tali dati materiali, necessariamente soggettivi e perlopiù su base tecnico scientifica", quali la comparazione fra le impronte digitali acquisite tramite il rilievo;
  • quando il giudice ha ammesso la perizia, ciascuna parte può nominare consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti (art. 225 c.p.p. ovvero cosiddetta consulenza tecnica peritale). In questo caso i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e in tale sede presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve che devono essere menzionate nel verbale; possono partecipare alle operazioni del perito; infine possono esporre il proprio parere al giudice mediante l'esame orale o una memoria;
  • i consulenti tecnici nominati dopo che il perito ha concluso la sua attività possono esaminare la relazione peritale, chiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, le cose ed il luogo che sono stati oggetto della perizia ed esporre anch'essi il proprio parere al giudice mediante l'esame orale o una memoria;
  • in dibattimento, anche per l'esame dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili. Peraltro il consulente tecnico, a differenza del testimone, prima dell'esame non è soggetto alla custodia, non deve impegnarsi a dire il vero, e nel corso dell'esame non ha bisogno dell'autorizzazione del presidente o del giudice monocratico per consultare documenti, note scritte e pubblicazioni;
  • in sede di decisione il giudice deve valutare i responsi dei consulenti tecnici, ai quali non può preferire il parere del perito per la sola ragione che costui è soggetto indipendente dalle parti e imparziale.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Codice di procedura penale
  • Metello Scaparone, Procedura penale. Vol. 1, 4ª edizione, G. Giappichelli Editore 2015

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

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Procedimento penale in Italia
SoggettiGiudice per le indagini preliminari · Giudice per l'udienza preliminare · Pubblico ministero · Polizia giudiziaria · Imputato · Parte civile · Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Condizioni di procedibilitàAutorizzazione a procedere · Istanza di procedimento · Richiesta di procedimento
Fasi e vicendeIscrizione della notizia di reato · Indagini preliminari · Interrogatorio · Accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale · Incidente probatorio · Informazione di garanzia · Richiesta di archiviazione · Archiviazione · Rinvio a giudizio · Legittimo impedimento · Udienza preliminare · Sentenza di non luogo a procedere · Dibattimento · Sentenza
AttiNotificazione · Informazione di garanzia · Nullità · Sentenza
ProveMezzi di prova: Testimonianza · Esame delle parti · Confronto · Ricognizione · Esperimento giudiziale · Perizia · (Consulenza tecnica) · Prova documentale
Mezzi di ricerca: Ispezione · Perquisizione · Sequestro probatorio · Intercettazione
Misure cautelariPersonali: Coercitive: Divieto di espatrio · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria · Allontanamento dalla casa familiare · Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa · Divieto e obbligo di dimora · Arresti domiciliari · Custodia cautelare in carcere · Custodia cautelare in luogo di cura · Interdittive: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori · Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio · Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali ·
Misure precautelari: Arresto in flagranza di reato (Flagranza di reato) · Fermo di indiziato di delitto · (Udienza di convalida dell'arresto o del fermo)
Reali: Sequestro preventivo · Sequestro conservativo
Procedimenti penali specialiGiudizio abbreviato · Applicazione della pena su richiesta delle parti · Giudizio direttissimo · Giudizio immediato · Procedimento per decreto · Oblazione
Il processo penaleDibattimento · Letture in sede dibattimentale · Assoluzione · Condanna
Procedimenti differenziatiProcedimento davanti al tribunale in composizione monocratica · Procedimento davanti al giudice di pace · Processo penale minorile
Mezzi di impugnazioneRiesame · Appello · Ricorso per cassazione · Revisione · Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
EsecuzioneIncidente di esecuzione

Quale differenza esiste tra perizia e consulenza tecnica nel processo penale?

In ambito penale, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "Perito", e l'attività da questi svolta è indicata come "perizia". In ambito civile, l'esperto nominato dal Giudice è indicato come "Consulente Tecnico d'Ufficio" (CTU), e l'opera da questi svolta è indicata come "Consulenza Tecnica d'Ufficio" (CTU).

Come si fa una consulenza tecnica di parte?

Il consulente tecnico di parte viene nominato dalla parte Ai sensi dell'art. 201 CpC: «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Quanto costa una consulenza tecnica di parte?

Il costo di base per una CTP varia da € 2.000 a € 3.500, a seconda dell'ampiezza e della tipologia di operazioni disposte dal CTU (numero di colloqui, numero di test adottati, altre disposizioni peritali).

Quanti consulenti di parte si possono nominare nel processo penale?

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.