Domanda congedo straordinario per dottorato di ricerca

Con circolare 22 febbraio 2011 n. 15 il Miur forniscechiarimenti a integrazione delle disposizioni circa le modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

La concessione del congedo straordinario è prevista per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario. Si ritiene tuttavia possibile che il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio.

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

In base all’art. 19 del vigente CCNL, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Anche al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri è applicabile l’art. 2 della legge n. 476/1984, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. Ciò comporta l’applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

In base all'art. 52 della legge n. 448/2001 “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”. Il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza è dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica.

Dottorati e Ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico. Anche in questo caso l’interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti. Le stesse disposizioni possono trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali è prevista la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato, ad altro corso, si fa presente che in base alla legge n. 240/2010 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario. Inoltre non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.

L ’istituto del congedo straordinario per il dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011 Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque  Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. In altri termini, il dirigente potrà decidere discrezionalmente di concederlo o meno, all’esito di una valutazione che tenga conto di interessi contrapposti. Ai fini della concessione del congedo, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al dirigente scolastico. La richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato. 

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Pertanto, se il dottorato è senza borsa di studio oppure se il dottorando vi rinuncia, l’interessato avrà diritto al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (anche nel caso di Dottorati indetti da Università straniere).

Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, tali somme dovranno essere restituite (a meno che il dipendente si dimetta volontariamente per assumere servizio in altro ente rientrante nella pubblica amministrazione). Nel caso in cui, invece, il dottorato è con borsa di studio il trattamento economico da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale il dottorando presta servizio, cessa.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.

Il MIUR con la Circolare n. 15/2011 ha precisato che “l’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ovviamente compresi anche gli insegnanti di religione,  il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.

Cosa succede se interrompo il dottorato?

Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al primo, decade dal dottorato e deve rimborsare l'Ateneo della tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio percepite in quell'anno.

Quanti dottorati si possono fare?

Posso conseguire un secondo Dottorato? , non c'è nessuna limitazione. Tuttavia la borsa di dottorato può essere ricevuta solo una volta nella vita (cioè se viene ricevuta anche solo per un breve periodo di tempo non se ne potrà più ricevere un'altra).

Come si scrive PhD?

Il Philosophiae Doctor (PhD) Il PhD rappresenta invece l'ultimo livello di istruzione universitaria mondiale e conferisce allo studente il titolo di Doctor Philosophiae.

Come funziona il dottorato senza borsa?

La metà dei posti messi a concorso sono coperti da una borsa di studio, ma il dottorato di ricerca può svolgersi anche senza borsa. Nel primo caso, il dottorando percepirà un compenso annuale per l'intera durata del percorso accademico. Inoltre, sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie.