Conversione permesso di soggiorno da asilo politico lavoro subordinato 2022

La conversione del permesso di soggiorno per �Protezione sociale� in �Lavoro autonomo� e del permesso per �Cure mediche� in �Motivi familiari� - Nel corso del presente breve intervento, affronter� due ipotesi di conversione del permesso di soggiorno particolarmente significative: trattasi del rinnovo con conversione del permesso per �protezione sociale� (art.18 d.lgs.286/98) in permesso per �lavoro autonomo� e del rinnovo di permesso per �cure mediche� (art.19 d.lgs.286/98) in permesso per �motivi familiari�.

L�argomento presenta notevoli spunti e profili che credo possano essere di interesse a quanti Colleghi si avvicinino ad un corso pratico per avvocati immigrazionisti: ed � proprio con l�esame dei due casi (il primo pi� complicato, il secondo notevolmente pi� lineare) che svolger� il mio intervento.

Le principali fonti normative in ambito Nazionale sono:

- il Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286 (1) - �Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero� (G.U. n. 191 del 18.8.1998);

- il Decreto del Presidente della Repubblica 31.8.1999, n.394 - �Regolamento d�attuazione del Testo Unico precitato� (G.U. n. 258 del 3.11.1999);

- Legge 30 luglio 2002, 189 �Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo�

- D.P.R. 18.10.2004, n.334 �Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31.8.1999 n. 394, in materia di integrazione�.

Prima di ogni altra cosa, occorre richiamare il testo delle norme pi� significative in tema di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno che saranno di volta in volta richiamate:

. - Articolo 5 del testo Unico Immigrazione(estratto):

�1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validit�, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit� di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit� previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivit� previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu� provvedere speciali modalit� di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonch� ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro � quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu� comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b) (Omissis); c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso � tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; d) (Omissis); e) superiore alle necessit� specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro � rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro � quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu� superare: a) in relazione ad uno o pi� contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu� essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit�, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso � rilasciato ogni anno. Il permesso � revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu� avere validit� superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies�.

3-sexies. �.

4.Il rinnovo del permesso di soggiorno � richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed � sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno � rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno � sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno � stato rilasciato, esso � revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit� amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivit� dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonch�, per lo straniero gi� presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale

5-bis. ...

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres� adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia�.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit� di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit� e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi � rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno�

8. ...

8-bis. �.

9. Il permesso di soggiorno � rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui � stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.�

- Articolo 6 del testo Unico Immigrazione(estratto):

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu� essere utilizzato anche per le altre attivit� consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu� essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit� previste dal regolamento di attuazione.�

- Articolo 18 del testo Unico Immigrazione:

�Soggiorno per motivi di protezione sociale.

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit�, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit�, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit� ed attualit� del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit� di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit� di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonch� la disponibilit� di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu� essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso � revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit� dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch� l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et�. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu� essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo � a tempo indeterminato, con le modalit� stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu� essere altres� convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu� essere altres� rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et�, e gi� dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravit� ed attualit� di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo � valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

- Articolo 19, comma 2, del Testo Unico Immigrazione:

�Divieti di espulsione e di respingimento.

2. Non � consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit� italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (*).

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale della lett. d), comma 2, art. 17, l. 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituita dalla presente lettera, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

- Articolo 30 del testo Unico Immigrazione:

�Permesso di soggiorno per motivi familiari.

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari � rilasciato: �c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare � convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu� essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare��

- Articolo 14 d.p.r.394/99 (testo vigente):

Conversione del permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu� essere utilizzato anche per le altre attivit� consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit� dello stesso.

In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivit� lavorativa in forma autonoma, nonch� l'esercizio di attivit� lavorativa in qualit� di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit� dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro � in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32 , commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu� essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'art.11, comma 1, lettera c-quater).

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno � utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, � rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivit� effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit� dello stesso, l'esercizio di attivit� lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall' articolo 6 , comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et�. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero � ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio pu� essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell' articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell' articolo 35 , comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all' articolo 6 , comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall' articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione � possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.�

-Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

. 1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale � effettuata: a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c ), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a ), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit� di cui all'art. 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b ), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit� ed attualit� del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'art. 25;

c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit� dello stesso;

d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta � effettuata a norma del comma 1, lettera a ), il questore valuta la gravit� ed attualit� del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 , comma 5, del testo unico, pu� essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit� stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3 , comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura �per motivi umanitari� ed � rilasciato con modalit� che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.�

-Articolo 28 del d.p.r. 394/99 (aggiornato al d.p.r. 18 ottobre 2004, n.334)

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore et�, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et� � rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed � valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, � immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11 , comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c ) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art.19, comma 2, lettera d ) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.�

[Cosa fare per richiedere il rilascio o il rinnovo del Permesso di Soggiorno:stante la convenzione stipulata tra il Ministero dell�Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell�art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n.3 (come modificato dall�art.1-quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271), le istanze di permesso e carta di soggiorno vanno presentate dallo straniero agli Uffici Postali abilitati utilizzando l�apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All�atto della presentazione della istanza, lo straniero dovr� provvedere al pagamento di � 30,00, cos� come stabilito con Decreto del Ministro dell�Interno del 12 ottobre 2005.

In conformit� agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1� gennaio 2006 � previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell�Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell�Interno, � fissato in � 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento � effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali.

Possono esser presentate agli Uffici Postali le richieste relative alle seguenti tipologie di permessi/carte di soggiorno:

Adozione,
Affidamento,
Aggiornamento della carta di soggiorno,
Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto),
Attesa occupazione,
Attesa riacquisto cittadinanza,
Asilo politico rinnovo,
Carta di soggiorno cittadini U.E.,
Carta di soggiorno per stranieri,
Conversione permesso di soggiorno,
Duplicato della carta di soggiorno,
Duplicato Permesso di soggiorno,
Famiglia,
Famiglia minore (14-18 anni),
Lavoro Autonomo,
Lavoro Subordinato,
Lavoro casi particolari previsti,
Lavoro subordinato-stagionale,
Missione,
Motivi Religiosi,
Residenza elettiva,
Ricerca scientifica,
Status apolide rinnovo,
Studio,
Tirocinio formazione professionale
Turismo.

N.B.:
le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di soggiorno vanno presentate agli Uffici Immigrazione delle Questure competenti territorialmente.]

Essendo di immediata evidenza l�elenco delle ipotesi pi� comuni di rinnovo e conversione, veniamo subito ai due casi pratici.

LA CONVERSIONE DA �PROTEZIONE SOCIALE� A �LAVORO AUTONOMO�

Ecco il fatto:

1. la signora E. Blessing, cittadina nigeriana, otteneva dalla Questura di Caserta il suo primo permesso di soggiorno con validit� dal 26/09/2002 al 22/11/2002, successivamente rinnovato dalla Questura di Roma fino al 06/06/2003 (allegato 1);

2. il permesso di soggiorno rilasciato alla straniera era quello previsto dall�art.18 del d.lgs. 286/98, per essere state accertate situazioni di violenza e di grave sfruttamento ed emersi concreti pericoli per la sua incolumit�, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale;

3. le circostanze che avevano giustificato il rilascio del predetto titolo di protezione erano le seguenti: la signora E. Blessing, nel marzo del 2002, al terzo mese di gravidanza, era rinvenuta dalle suore del �Sacro Cuore�, operanti presso la Caritas di Castel Volturno, per strada, ridotta quasi in fin di vita per le percosse ricevute da chi la sfruttava ed al quale si era ribellata rifiutando di abortire (come fino ad allora costretta per ben cinque volte). Condotta presso la Caritas, veniva immediatamente soccorsa e accolta presso la struttura, che la proponeva alla Questura di Caserta per l�adozione delle misure di protezione ex art.18 T.U. Successivamente, veniva trasferita in una casa famiglia a Roma per allontanarla da ogni pericolo per s� e per il bimbo che portava in grembo;

4. dopo aver partorito il proprio bambino (Attilio, nato a Roma nel 2002) ed aver con lui girato vari centri di accoglienza, la giovane nigeriana, nell�anno 2003, si trasferiva in provincia di Napoli e chiedeva alla locale Questura il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per motivi di lavoro (allegato 2);

5. il rinnovo era richiesto ed acquisito dall�Ufficio Immigrazione per motivi di lavoro autonomo, poich�, dovendo provvedere al mantenimento proprio e di Attilio gi� inserito nel suo permesso di soggiorno dalla Questura di Roma, la cittadina straniera aveva intrapreso una attivit� lavorativa di commercio di abbigliamento, regolarmente dichiarata ed esercitata;

6. tuttavia, in data 06/06/2006, le veniva notificato decreto con il quale la Questura di Napoli le negava il richiesto rinnovo per aver �prodotto documentazione attestante esercizio di attivit� lavorativa autonoma, ovvero attivit� lavorativa che ai sensi dell�art.18, comma 1 e 2, D.lgs. 286/98 non consente la conversione del suddetto permesso di soggiorno� (allegato 3);

7. come risulta evidente dalla scarna (e, per quanto si dir�, errata) motivazione dell�atto impugnato, nessuna istruttoria veniva compiuta in merito ai requisiti per il soggiorno, essendosi limitata a decretare il diniego del rinnovo in via automatica e, per quanto si avr� modo di osservare, sulla sola scorta di una miope e non corretta (oltre che non costituzionalmente orientata) lettura del disposto normativo (tra l�altro, con errato riferimento ai commi 1 e 2 dell�art.18 T.U., i quali non concernono il rinnovo per lavoro del permesso rilasciato per �motivi di protezione sociale�, bens� i requisiti per il suo ottenimento).
La signora E. Blessing si rivolgeva allo scrivente per il ricorso al Tar (allegato 4). a) Delle esigenze cautelari.

La prima esigenza che emergeva era di natura strettamente cautelare con l�assoluta necessit� di chiedere ed ottenere un decreto presidenziale di sospensione inaudita altera parte (art.21 L.1034/71, come modif. dall�art.3, comma 2, L.205/2000) prima ancora della Camera di Consiglio per la discussione dei cautelari veri e propri, stante il grave ed irreparabile danno derivante alla giovane Blessing alla quale, a seguito della notifica del rigetto, era stata ritirata il cedolino/ricevuta attestante la pendenza del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno per s� e per il figlio minore Attilio.
Il rigetto, difatti, illegittimo per quanto si sarebbe argomentato ed in ogni caso non corrispondente ad alcun interesse pubblico, aveva un effetto distruttivo per la vita della ricorrente, che ella era riuscita a ricostruire dopo essersi sottratta allo sfruttamento ed alle tremende violenze subite per tenere il proprio figlio, venendo nuovamente costretta, insieme ad Attilio di appena quattro anni, ad una condizione di irregolarit� forzata.
Medesimo effetto distruttivo, se non ancora pi� grave (!), il provvedimento denegatorio aveva nella vita del minore Attilio O. C. che, nato in Italia, era sempre vissuto con la madre, la quale provvedeva da sola al suo mantenimento, alla sua crescita, educazione ed istruzione.
Il periculum, gi� evidente, era aggravato dalla circostanza che la ricorrente, dovendo provvedere al mantenimento del figlio, non poteva interrompere - per il tempo necessario alla definizione del giudizio - la propria attivit� lavorativa, il che la esponeva quotidianamente a controlli e al rischio concreto di essere rimpatriata, anche separatamente dal piccolo, improvvisamente privato dell�unica figura genitoriale che da sempre gli era stato accanto.
A causa del decreto impugnato, infatti, la ricorrente era realmente esposta alla possibile applicazione nei propri confronti del disposto di cui all�art.13, comma 2� - lett. b, del D.Lgs. 286/98, che prevede l�espulsione amministrativa da eseguirsi con accompagnamento obbligatorio e immediato alla frontiera mediante forza pubblica.

Il ricorso veniva notificato alla Questura di Napoli ed al Ministero dell�Interno in data 07/08/2006 e depositato il successivo 09/08: in esso, contestualmente, si avanzava istanza all�Ecc.mo Signor Presidente del T.A.R. Campania � sede di Napoli, di voleremettere decreto motivato al fine di disporre le misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione dell�udienza in Camera di Consiglio per la discussione della istanza di sospensiva.
Il provvedimento cautelare veniva concesso con decreto presidenziale il giorno stesso del deposito e l�udienza camerale fissata alla prima utile del mese di settembre (allegato 5).

b) Del motivi di ricorso.
Le censure al diniego di conversione erano le seguenti: violazione e falsa applicazione di legge (art.3, comma 4, art.4, comma 6, 5, commi 5 e 9, 18, comma 5, d.lgs. 286/98 � art.27, comma 3-bis� d.p.r. 394/99 � art.3 e 9 legge 241/90) ed eccesso di potere (difetto di istruttoria � violazione del giusto procedimento � travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle ragioni giuridiche legittimanti l�adozione del provvedimento impugnato � difetto assoluto dei presupposti � carenza di motivazione � non attualit� � perplessit�). Si riteneva e ritiene che la Questura di Napoli abbia errato nel non convertire e rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato �per motivi di protezione sociale� in permesso di soggiorno per �lavoro autonomo�.
Il dato normativo da cui partire � sicuramente l�art.18, comma 5, d.lgs.286/98, ma coordinato e interpretato alla luce delle relative norme del regolamento di attuazione (d.p.r. 394/99). L�art.27, comma 3-bis, d.p.r. 394/99, rubricato �rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale�, testualmente recita: �il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, pu� essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit� stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro�.
L�art.3, comma 4, del testo unico, richiamato nella citata norma, testualmente recita: �Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri� sono annualmente definite� le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo�I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette�. Ebbene, dalla lettura delle norme sopra riportate, appare evidente che il Legislatore non abbia affatto inteso distinguere tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, riferendo della possibilit� di conversione del permesso di cui all�articolo 18, comma 5, testo unico �in permesso di soggiorno per lavoro�, senza alcuna qualificazione della tipologia di lavoro. Significativo, al riguardo, appare pure il riferimento ai decreti flussi di cui all�art.3, comma 4, del testo unico, laddove evidentemente la norma richiama indistintamente e il decreto flussi per l�ingresso di lavoratori subordinati e quello per i lavoratori autonomi (si veda art.27, comma 3-bis� ultimo periodo, cit.).
Ed ancora, distinguere (rectius, discriminare) tra le diverse tipologie di lavoro e, quindi, di fonti di reddito, sembra in chi scrive, oltre che illogico ed irrazionale, contraddire lo stesso impianto normativo del T.U. il quale (a prescindere da schizofreniche ed alluvionali novelle legislative, frutto di momenti politici ed esigenze congiunturali malamente colmate con lo strumento legislativo piuttosto che con politiche sociali) richiede per il soggiorno sul territorio nazionale, giammai reddito da una piuttosto che da altra attivit� lavorativa ma, reddito definito congruo e da fonte lecita (si vedano gli articoli 6, comma 5; 9, comma 1; 26, comma 3; 29, commi 3, lett.�b�, e 4 T.U.). Ebbene, consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sociale solo per un rapporto di lavoro a carattere subordinato, se, da un lato, distortamente ingenererebbe il proliferare patologico di contratti di lavoro artatamente conclusi solo in vista del rinnovo (cosa che non � accaduto nel caso in esame!), da altro punto di vista, comporterebbe l�implicito disconoscimento della liceit� del reddito prodotto da attivit� commerciale (?). D�altronde, una simile interpretazione appare in contrasto con l�indubbio favor legislativo per la regolarit� dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio dello Stato cui � improntato lo stesso Testo Unico (si veda l�art.5, commi 5 e 9, T.U. e l�elaborazione giurisprudenziale di legittimit� e di merito che ne � seguita), nonch�, per quanto si dir�, in contrasto evidente con gli articoli 3, 2, 35 e 41 della Costituzione in quanto irrazionalmente distinguerebbe tra diverse fonti di reddito, limiterebbe il singolo nello svolgimento di attivit� imprenditoriale, contrasterebbe con la tutela che la Repubblica riconosce al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, nonch� col principio della libert� dell�iniziativa economica privata nel nostro Ordinamento.
Il decreto impugnato appare, inoltre, tradire la ratio stessa dell�art.18 T.U. Difatti, la norma in questione, volta ad aiutare le vittime di organizzazioni criminali per lo sfruttamento e la riduzione in schiavit� di donne straniere da avviare alla prostituzione, � stata distortamente applicata dalla P.A. che, a fronte di un�attivit� lavorativa provata, tanto da veicolare nella �motivazione� stessa del provvedimento reiettivo, non consente il rinnovo del permesso di soggiorno irrazionalmente discriminando tra fonte di reddito da lavoro subordinato e fonte di reddito da lavoro autonomo.
Alla luce di tutto quanto argomentato, viene meno ogni fattore giustificativo ed ogni presupposto legittimante l�adozione dell�atto denegatorio impugnato, evidenziandosi, di contro, la presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il soggiorno in Italia e, quindi, per la conversione e rinnovo del relativo titolo.
In ordine all�eccesso di potere, pur eccepito, si rinvia al ricorso allegato.

c) Dell�eccezione di illegittimit� costituzionale dell�art.18, comma 5, del d.lgs. 286/98 in riferimento agli articoli 3 (criterio di ragionevolezza), 2 (libert� del singolo di svolgere attivit� lavorativa in forma imprenditoriale quale manifestazione della propria personalit�), 35 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni) e 41 (l�iniziativa economica privata � libera), nella parte in cui non consentirebbe allo straniero titolare di permesso di soggiorno da �protezione sociale�, che alla scadenza del titolo svolga attivit� lavorativa in forma autonoma, il rinnovo con conversione in permesso per �lavoro autonomo�: non manifesta infondatezza e rilevanza.
- Della non manifesta infondatezza -
Corre l�obbligo di riportare integralmente la norma del Testo Unico presa in considerazione: �Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch� l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et�. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu� essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo � a tempo indeterminato, con le modalit� stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu� essere altres� convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.�.

La disposizione in esame si mostra incostituzionale e la relativa eccezione caratterizzata da non manifesta infondatezza, per essere essa formulata in modo tale da consentire, isolatamente considerata, un�interpretazione contrastante con i precetti costituzionali di ragionevolezza (irrazionalmente si limiterebbe la conversione al solo lavoro subordinato ed al motivo studio, cos� illogicamente distinguendo tra reddito da lavoro dipendente e reddito da lavoro autonomo), di libert� del singolo di svolgere attivit� lavorativa in forma imprenditoriale quale manifestazione della propria personalit�, di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, nonch� di libert� dell�iniziativa economica privata. - Della rilevanza per la decisione del giudizio -
La prospettata questione di legittimit� costituzionale � da ritenersi rilevante per la decisione del presente ricorso poich�, nel caso in esame, avendo la P.A. motivato il diniego del rinnovo per l�asserita impossibilit� di rinnovare il titolo di soggiorno �per protezione sociale� per motivi di �lavoro autonomo�, se non condivisa la ricostruzione della normativa come operata in atti, una eventuale declaratoria di incostituzionalit� del comma 5 dell�articolo 18 del d.lgs. 286/98, nei termini indicati, comporterebbe, l�illegittimit� e quindi l�annullamento del decreto impugnato.
Pertanto, nell�interesse della ricorrente E. Blessing, si chiedeva che l�Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito,

- visti gli articoli 3, 2, 35 e 41, nonch� 134 della Costituzione;

- visto l�art.23 della legge 11/3/1953 n.87;

- valutata la non manifesta infondatezza e la rilevanza;

voler sollevare questione di legittimit� costituzionale dell�art.18, comma 5, del D.Lgs. 286/98, in riferimento agli articoli 3, 2, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui detta norma, per come � formulata ed isolatamente considerata, non contempla espressamente la possibilit� per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per �protezione sociale�, che alla scadenza del titolo svolga attivit� lavorativa in forma autonoma, il rinnovo con conversione in permesso per �lavoro autonomo�, irragionevolmente discriminando tra lavoro dipendente ed autonomo quali fonti di reddito lecite.

Sinteticamente:

a) l�art.18, comma 5, D.lgs.286/98, coordinato alle norme del regolamento di attuazione (come novellato dal d.p.r. 334/04), contrariamente a quanto riferito dalla Questura di Napoli, consente il rinnovo per motivi di lavoro autonomo. Basti leggere le relative norme specifiche del regolamento di attuazione (art.27, comma 3-bis� d.p.r. 394/99: �il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, pu� essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro... Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico� sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro�) che prevedono la possibilit� di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per �protezione sociale� in permesso per lavoro, senza distinzione alcuna, decurtando le quote d�ingresso definite nei decreti flussi (significativo � l�uso del plurale: cfr. supra) di cui all�art.3, comma 4, del testo unico (��sono annualmente definite� le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato� e per lavoro autonomo��) in misura pari al numero dei permessi per �protezione sociale� convertiti in permesso per lavoro (ancora una volta, nessuna distinzione: si veda art.27, comma 3-bis� ultimo periodo, cit.);

b) letto diversamente, il combinato disposto di cui alle citate norme (art.18, comma 5, d.lgs.286/98 � art.27, comma 3-bis, d.p.r. 394/99 � art.3, comma 4, d.lgs.286/98) paleserebbe evidenti profili di incostituzionalit� (per contrasto con gli artt.2, 3, 35 e 41 della Costituzione) nella parte in cui il legislatore non consentirebbe (il condizionale � voluto) il rinnovo con conversione del permesso di soggiorno da �protezione sociale� a �lavoro autonomo�, ingiustificatamente limitando le ipotesi di rinnovo e conversione al solo lavoro subordinato e motivo studio.

Discusso il ricorso alla Camera di Consiglio del 06/09/2006, veniva accolta dalla Quarta Sezione del Tar Campania la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto impugnato (allegato 6).

Oggi, nell�attesa della decisione della causa nel merito, la giovane ricorrente ha potuto continuare la sua nuova vita, garantendo serenit� e affetto al piccolo Attilio, ed attualmente gestisce, in societ� con altre giovani donne, sue connazionali, un ristorante africano nel centro di Napoli. ..

Secondo caso pratico:

LA CONVERSIONE DA �CURE MEDICHE� A �COESIONE FAMILIARE �

Il caso de quo � decisamente pi� semplice e notevolmente pi� frequente, ragion per cui forse pi� utile a chi si stia avvicinando al diritto dell�immigrazione.
Attenzione: pi� semplice non vuol dire meno importante per il Vostro assistito!

Ecco il fatto:

- il signor A. Monday, cittadino di nazionalit� nigeriana, � sposato e convivente con una sua connazionale in stato di gravidanza, la signora O. Oduwa;

- il marito � clandestino (rectius, irregolarmente soggiornante: � questa un�espressione sicuramente pi� politically correct), mentre la moglie � titolare di permesso di soggiorno per lavoro.
Ebbene, prima ancora della conversione, dobbiamo pensare al rilascio di un titolo di soggiorno al nostro assistito (cosa convertire altrimenti!) ed ecco il diritto:

- il combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, lettera �d�, d.lgs.286/98 (Testo Unico) e 28, comma 1, lettera �c�, del d.p.r. 394/99 (Regolamento d�attuazione) prevede l�inespellibilit� e il rilascio del permesso di soggiorno per �cure mediche� alla donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto: qui si tratta per� del marito!

- Viene allora in aiuto la nota pronuncia della Corte Costituzionale n.376/00 (massima: E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove ci� sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternit�, cos� violando il principio di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". E' poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge medesima.), con la quale � stata dichiarata l�illegittimit� delle norme richiamate nella parte in cui non estendono anche al marito convivente il divieto di espulsione e il rilascio del titolo di soggiorno.
Provato il rapporto di coniugio (se il matrimonio � avvenuto in Italia, � sufficiente un certificato di matrimonio con annotazioni, altrimenti, nel nostro caso, occorrer� un certificato rilasciato in Nigeria e poi tradotto e legalizzato presso la Nostra Rappresentanza Diplomatica a Lagos) e la convivenza (la paternit� sar� presunta a mente dell�art.121 c.c.), il nostro assistito otterr� un permesso di soggiorno valido fino al giorno del parto e rinnovabile fino al compimento del sesto mese di vita del figlio: cosa che � accaduta per il signor A. Monday (si veda allegato 7).

Come andare avanti? Il titolo di soggiorno rilasciato al Vostro cliente non � rinnovabile ulteriormente, non � convertibile in soggiorno da lavoro, dipendente o autonomo che sia, non � convertibile in studio o in attesa occupazione.

Ecco come:

- l�articolo 30, comma 1, lettera c, del testo unico (supra, a pagina 5) prevede la possibilit� di rilascio di un permesso di soggiorno per �motivi familiari� al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento� con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare � convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari;

- Attenzione: la conversione pu� essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Ebbene, verificata la presenza dei requisiti per il ricongiungimento (art.29 d.l.vo 286/98), si seguir� il proprio assistito in Questura (questo � uno dei casi in cui necessita la presenza del professionista quale tramite con l�Amministrazione, anche solo per aiutare lo straniero ad avanzare correttamente l�istanza di conversione.
Ad onor del vero, l�istanza de qua potrebbe pure essere presentata per posta con la nuova procedura, ma molte Questure accettano agli sportelli l�inoltro di questa pratica: fino ad allora � opportuno farsi parte zelante!) e, se non emergono cause ostative al soggiorno di altra natura, verr� rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari in coesione alla moglie regolarmente soggiornante.

Detto titolo di soggiorno � rinnovabile alla scadenza e, a sua volta, ulteriormente convertibile dal suo possessore, divenendo del tutto autonomo da quello della moglie.

Questo � quanto accaduto al nostro signor A. Monday (allegato 8), che adesso vive e lavora in Italia, potendo essere vicino ai suoi affetti pi� cari.

Con la speranza di aver fornito dati ed indicazioni utili a chi volesse poi meglio approfondire la materia, ringrazio gli organizzatori della Tavola Rotonda ed i Colleghi che quotidianamente lavorano per una corretta applicazione della normativa in tema di immigrazione e per la difesa di quanti cercano in Italia ed in Europa una vita migliore. Napoli - Roma, 25/06/2007

Avv. Luigi Migliaccio

09.07.07 - DOCUMENTI allegati alla Relazione "La conversione del permesso di soggiorno" : Permesso di soggiorno - Decreto di diniego di rinnovo - Ricorso per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del Questore - Provvedimento TAR Campania - Modulistica per richiesta di conversione del permesso di soggiorno - Richiesta primo rilascio e rinnovo

(Scarica DOCUMENTI, formato pdf >>>)

(*) Intervento dell' Avv. Luigi Migliaccio del Foro di Napoli
- TAVOLA ROTONDA SULLO STATO DELL'IMMIGRAZIONE - Park Hotel dei Massimi - U.P.L. Unione Professioni Legali - O,P.I. Osservatorio Permanente sull'Immigrazione

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