Espresso riferimento alla norma agevolativa: deve essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione del bene agevolabile 4.0? Show
Credito d’imposta 4.0: come ricordato settimana scorsa, la Legge di bilancio 2021 ribadisce che «ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative». Fatture e altri documenti, dunque. Quali?Questa la dicitura da apporre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: «Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021». Secondo la Legge di Bilancio 2021, l’espresso riferimento alle disposizioni di legge deve essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione. È davvero così?Con la risposta all’interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione del comma 1062 dell’articolo 1 della citata Legge di Bilancio, sul tema della dicitura da apporre obbligatoriamente sulla documentazione relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 per l’ottenimento del credito d’imposta. Con la risposta al quisito 270, l’Agenzia ha confermato che l’obbligo resta effettivamente fermo per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto». Invece, presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardi univocamente i beni oggetto dell’investimento cui si riferiscono i documenti summenzionati, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062. Se manca la dicitura corretta, l’agevolazione si salva cosìCome chiarito nella risposta all’interpello n. 438/2020, prima dei controlli ufficiali è possibile regolarizzare i documenti sprovvisti di dicitura già emessi, evitando di compromettere la fruizione dell’agevolazione. Basta seguire le giuste “istruzioni per l’uso”. Accedi alle agevolazioni con noiIl team di Agevola fornisce assistenza per qualsiasi necessità di regolarizzazione. Un partner sempre affidabile, dalla presentazione della domanda fino all’eventuale richiesta di attività ispettiva; un punto di riferimento per essere sempre aggiornato e supportato al meglio in ogni investimento. Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con il decreto direttoriale 23 aprile 2018, ha definito la procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse Pon (Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 Fesr) in relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L’intervento si è reso necessario dopo la modifica alla disciplina del beneficio fiscale operata dal Dl 243/2016 (articolo 7-quater) e dai conseguenti provvedimenti attuativi adottati dall’Agenzia delle entrate. Prima di analizzare i contenuti del decreto, è utile ricostruire sinteticamente la normativa che regolamenta l’agevolazione. La disciplina del credito d’imposta Il beneficio è operativo dal 30 giugno 2016. Le imprese che vogliono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando lo specifico modello (cfr provvedimento 24 marzo 2016, provvedimento 14 aprile 2017 e provvedimento 29 dicembre 2017 – vedi “Investimenti nel Mezzogiorno: ok al modello di comunicazione” “Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello” e “Bonus investimenti nel Mezzogiorno: cambiano le norme Ue, nuovo modello”). Dopo aver verificato i dati dichiarati nella comunicazione, l’Agenzia trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. L’Agenzia ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disciplina in esame dapprima con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (vedi “Investimenti agevolati al Sud: l’Agenzia illustra la disciplina”) e successivamente con la circolare n. 12/E del 13 aprile 2017 (vedi “Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”). Credito d’imposta e Pmi In materia il Mise è intervenuto con i decreti 29 luglio 2016 e 9 agosto 2017. In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta Pon le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti specifici criteri di ammissibilità:
I progetti di investimento delle Pmi del Mezzogiorno, che soddisfano tali criteri di ammissibilità, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise. Il decreto direttoriale 23 aprile 2018 Finalità e ambito operativo In particolare, le nuove disposizioni si applicano ai progetti che comprendono investimenti effettuati dalle Pmi beneficiarie a partire dal 1° marzo 2017. I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017 restano disciplinati dal decreto direttoriale 4 gennaio 2017, salvo quanto previsto per gli investimenti effettuati nella regione Sardegna e per gli adempimenti a cui sono tenute le Pmi beneficiarie. Se le Pmi hanno presentato la comunicazione all’Agenzia delle entrate prima dell’emanazione del provvedimento 14 aprile 2017, le disposizioni del decreto in esame si applicano previo invio alla stessa Agenzia della comunicazione rettificativa prevista dalla circolare n. 12/E del 13 aprile 2017 (paragrafo 2.2). A partire dal 1° gennaio 2017, sono ammissibili al Pon i progetti di investimento effettuati nell’intero territorio della regione Sardegna. Ai progetti di investimento effettuati in Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 4 gennaio 2017. Valutazione di ammissibilità alle risorse del Pon L’istruttoria si articolata nelle seguenti fasi:
La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare che i progetti di investimento risultino:
Provvedimento di utilizzo delle risorse del Pon
Adempimenti
della Pmi beneficiaria
La dichiarazione di spesa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale della Pmi beneficiaria. In quest’ultimo caso, deve essere allegata copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. La Pmi beneficiaria deve inviare la documentazione al Mise:
Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse Pon
Se la verifica ha esito negativo, il Mise provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse Pon a copertura del credito d’imposta e a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e alla Pmi beneficiaria.
Ulteriori obblighi delle Pmi beneficiarie, controlli e ispezioni
Le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), non devono cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori delle regioni entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta. Invece, le Pmi beneficiarie, che hanno realizzato il progetto di investimento nelle zone assistite delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), non devono cedere né rilocalizzare l’attività produttiva fuori dell’ambito territoriale di intervento del Pon entro tre anni dall’ultima fruizione del credito d’imposta. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori (cfr articolo 14, paragrafo 7, Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). Il Mise può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull’avvenuta realizzazione e sull’ammissibilità di ciascun progetto di investimento finanziato con le risorse del Pon, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei controlli documentali. Oneri informativi Quale dicitura indicare in fattura per credito d'imposta 2022?Questa la dicitura da apporre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: «Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell'art.
Cosa indicare in fattura per credito imposta?Per usufruire del credito è richiesto che la fattura e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni contengano una specifica dicitura con gli estremi della norma agevolativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”.
Cosa indicare in fattura per credito imposta beni strumentali 2021?Per i beni strumentali acquistati nel 2021 la dicitura può essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”. Con gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate nn.
Cosa indicare in fattura per credito imposta beni strumentali 2020?I beni per i quali è possibile fruire del credito d'imposta sono i medesimi che potevano usufruire del super/iper-ammortamento se nel documento di acquisto è stata inserita la dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1051-1063, Legge 178 del 30.12.2020”.
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