Ipoteca equitalia su 1 di 4 eredi

Mentre per il fermo auto viene disposta la sospensione in caso di rateazione, per l’ipoteca sulla casa di Equitalia no. Un approfondimento.

Ipoteca equitalia su 1 di 4 eredi

Equitalia e Ipoteca sulla casa

Per effetto della recente riforma fiscale, chi ha un’ipoteca sulla casa di Equitalia non può liberarsene prima di 6 anni. Mentre ai fini del pignoramento dell’automobile, Equitalia non è obbligata a iscrivere prima il fermo e può agire direttamente con l’esecuzione forzata, per l’ipoteca sulla casa avviene il contrario.

Nel caso in cui, infatti, l’Agente della riscossione intenda mettere all’asta l’immobile, questi è tenuto a rispettare tre condizioni essenziali:

  • inviare un preavviso di ipoteca
  • iscrivere prima l’ipoteca, che può essere disposta solo per debiti pari o superiori a 20mila euro
  • rispettare il limite di 120mila euro: solo per debiti uguali o superiori a tale cifra, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare e alla successiva vendita all’asta.

Rispettando tali limiti, la casa può essere pignorata. Peraltro, se si tratta dell’unico immobile del contribuente, adibito a propria residenza anagrafica e non accatastato come di lusso (A1, A8 e A9), esso può essere solo oggetto di ipoteca per debiti da 20mila euro in su, ma non di pignoramento a prescindere dall’importo della cartella.

Rateizzazione e cancellazione dell’ipoteca

Fino ad ottobre, chi aveva un’ipoteca sulla casa poteva farla cancellare chiedendo di pagare a rate, dimostrando di aver pagato la prima. All’esibizione del primo versamento, lo sportello di Equitalia provvedeva alla cancellazione dell’ipoteca.

Con la riforma, l’autorizzazione al pagamento dilazionato impedisce l’iscrizione di fermi auto o ipoteche future (così come blocca ogni possibile pignoramento), ma non cancella quelli già iscritti in precedenza, che rimangono fino a estinzione completa del debito. Per il fermo auto, invece, Equitalia è corsa ai ripari garantendo la possibilità di una liberatoria al pagamento della prima rata, che sospende il blocco del mezzo, mentre la cancellazione avverrà definitivamente a fine dilazione.

Per chi invece riceve l’ipoteca, le conseguenze sono più drastiche. Un esempio? Se anche l’immobile può essere utilizzato oppure venduto con l’ipoteca, esso però subisce un drastico deprezzamento sul mercato e nessuno, a conti fatti, sarà mai disposto ad acquistare un bene sul quale pende l’ascia di Equitalia.

In caso di mancato pagamento di solo 5 rate non consecutive, infatti, l’Agente della riscossione (sempre che non si tratti di prima casa) potrà metterlo in vendita, anche se ormai alienato a terzi. Dunque, un immobile ipotecato, nella pratica, non si vende, mentre il guadagno della vendite potrebbe aiutare il contribuente indebitato.

Come fare per sapere se su un immobile pende ipoteca?

Per conoscere la situazione effettiva di un immobile, e sapere se su di esso pende l’ipoteca, è possibile richiedere una visura ipocatastale per immobile su Visure Italia. La Visura Ipocatastale per Immobile consente di definire l’esistenza o meno di situazioni giuridiche che possono influenzare il valore degli immobili oggetto di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento.

A seguito di una ricerca presso la Conservatoria RR.II. ed il Catasto è possibile conoscere:

  • i dati del proprietario e dei comproprietari
  • la natura del diritto reale (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto)
  • la natura della quota (comunione o separazione di beni)
  • la tipologia dell’atto di provenienza (compravendita, successione, usucapione)

è possibile inoltre verificare lo stato di eventuali gravami (ipoteche volontarie, servitù, vincoli) o pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, pignoramenti, decreti ingiuntivi) a carico dell’immobile.

Leggi anche -> Iscrizione fermo auto e intimidazione ad adempiere

Come evitare il pignoramento e l’esproprio della casa se uno dei comproprietari ha debiti. 

Come liberare una quota di immobile da ipoteca? È astrattamente possibile vendere un immobile ipotecato. L’ipoteca non è una condizione di validità dell’atto di compravendita. Tuttavia, è molto più difficile trovare un acquirente: difatti, nel caso in cui il venditore non dovesse pagare il proprio debito, il creditore con l’ipoteca potrebbe pignorare l’immobile e farlo mettere all’asta dal tribunale nonostante il proprietario sia cambiato. L’acquirente quindi perderebbe la proprietà del bene, con poche chance di rivalersi nei confronti del venditore attesa la sua situazione debitoria. 

Nel caso in cui l’immobile sia in comproprietà tra più soggetti, le regole appena descritte non cambiano. Innanzitutto perché l’ipoteca si iscrive sull’intero bene e non solo sulla quota del debitore. Sicché, tutti i comproprietari subiranno le conseguenze derivanti dal fatto che uno di loro non ha pagato il creditore. In secondo luogo perché, nel momento in cui viene messo all’asta, l’immobile viene venduto nella sua interezza e non solo per la quota del debitore. È vero: il ricavato andrà diviso tra i creditori e i comproprietari “non debitori”, ma questi ultimi perderanno comunque il bene e riceveranno un controvalore – proporzionale alla rispettiva quota – sicuramente inferiore a quello di mercato. 

Ecco perché diventa necessario valutare se e come liberare una quota di immobile da ipoteca. Cerchiamo di dare qualche informazione a riguardo.

Indice

  • 1 Si può vendere la quota del debitore?
  • 2 Si può togliere l’ipoteca su una quota dell’immobile?
  • 3 La vendita della quota ai comproprietari e l’accordo col creditore
  • 4 Il giudizio di purgazione
  • 5 L’acquisto dell’immobile all’asta

Si può vendere la quota del debitore?

La prima reazione che viene spontanea a chi teme il pignoramento dell’immobile è di venderlo o intestarlo a qualcun altro. Lo stesso pensiero potrebbe sorgere in capo al comproprietario: questi potrebbe essere tentato di cedere la propria quota ad un altro comproprietario.

Si tratta però di una soluzione del tutto inutile. Se difatti il bene è già stato ipotecato, la vendita non potrà essere opposta al creditore, il quale potrà ugualmente pignorare il bene nonostante il passaggio di proprietà in capo ad un altro soggetto. 

Viceversa, anche se un’ipoteca non dovesse ancora essere stata iscritta, il creditore potrebbe esperire la cosiddetta azione revocatoria nel termine di cinque anni e rendere inefficace l’atto di vendita (leggi Debiti fiscali: rischi per acquirente e venditore).

Si può togliere l’ipoteca su una quota dell’immobile?

Come detto, anche in presenza di un debito imputabile a uno solo dei comproprietari, l’ipoteca viene iscritta sull’intero immobile e non solo sulla quota di questi. Ciò però non esclude la possibilità di togliere l’ipoteca. A tal fine, ci sono diversi strumenti. Li analizzeremo qui di seguito.

La vendita della quota ai comproprietari e l’accordo col creditore

La soluzione più semplice si può raggiungere innanzi al notaio, con un accordo stretto tra i vari comproprietari dell’immobile e il creditore. 

In particolare, uno o tutti i comproprietari potrebbero voler acquistare la quota del comproprietario debitore, aumentando così le proprie quote. Offriranno così il prezzo al creditore il quale, contemporaneamente, rinuncerà all’ipoteca e si impegnerà alla relativa cancellazione. Il tutto può avvenire contestualmente, in sede di compravendita.

Come anticipato, l’acquirente potrebbe essere un solo comproprietario (che in tal caso estenderà proporzionalmente la propria quota di proprietà sull’immobile) o tutti quanti (in tale ipotesi ci sarà un ricalcolo di tutte le quote).

Per arrivare a questo accordo bisognerà trovare un accordo con il creditore che passi da una previa valutazione dell’immobile e, quindi, della quota del debitore. L’acquirente (o gli acquirenti) verseranno l’importo della vendita direttamente al creditore, con l’impegno di questi, stretto innanzi al notaio, di cancellare l’ipoteca.

L’immobile sarà così libero dall’ipoteca e non potrà più essere messo all’asta, ma chiaramente il comproprietario-debitore non sarà più proprietario della propria quota. 

Il giudizio di purgazione

Quando abbiamo appena detto è anche attuabile in via giudiziale. In buona sostanza, se anche non si dovesse trovare un accordo con il creditore, l’acquirente di una quota dell’immobile potrebbe avvalersi del diritto riconosciutogli dall’articolo 2889 del Codice civile: diritto che gli consente di liberare l’immobile dall’ipoteca pagando il creditore ipotecario. Il pagamento deve corrispondere al valore del bene o della quota del comproprietario debitore. Quindi, non rileva il fatto che il debito sia di importo superiore.

Se una persona ha un debito di 100mila euro e una comproprietà di un quarto su un immobile del valore di 200mila euro, l’acquirente può limitarsi a corrispondere al creditore ipotecario solo 50mila euro (pari appunto alla quota del debitore), liberando l’immobile dall’ipoteca pur non avendo soddisfatto integralmente il creditore.

Tale possibilità viene concessa sia nel caso in cui il bene sia stato solo ipotecato, sia nel caso in cui il bene sia già stato pignorato. In questo secondo caso, però, è necessario che l’acquirente proceda entro massimo 30 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal Codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Vediamo ora quali sono i passaggi da seguire per procedere al giudizio di purgazione. Il terzo acquirente deve avere già acquistato l’immobile o la quota del debitore. Tale atto di acquisto deve essere stato già trascritto nei registri immobiliari. 

Dopodiché il terzo acquirente dovrà:

  • notificare, tramite ufficiale giudiziario, ai creditori ed al precedente proprietario un atto con cui comunica la volontà di liberare il bene da ipoteca, offrendo contestualmente ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto dell’immobile;
  • chiedere, con ricorso al Presidente del Tribunale competente per l’espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, dovrà depositare il prezzo offerto nei modi prescritti dal Presidente del Tribunale e presentare alla cancelleria del giudice competente il certificato del deposito, il titolo d’acquisto con il certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

L’acquisto dell’immobile all’asta

Un’ultima soluzione per chi voglia liberare l’immobile da un’ipoteca è attendere che questo sia messo all’asta per poi partecipare alla gara al fine di acquistare il bene, magari attendendo che il prezzo scenda. Con l’aggiudicazione all’offerente, infatti, l’immobile verrà liberato dall’ipoteca.  

Apparentemente, l’acquirente pagherà un prezzo superiore alla quota del debitore poiché, come detto, il pignoramento riguarda l’intero bene. Tuttavia, ricordiamo che il ricavato deve essere poi diviso tra il creditore e i comproprietari, sicché l’acquirente riceverà la restituzione del controvalore della propria quota.  


Quando decade ipoteca Equitalia?

Non è più possibile alla iscrizione ipotecaria, da parte del concessionario del servizio alla riscossione (Equitalia) decorsi cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale.

Come liberare una quota di immobile da ipoteca Equitalia?

La soluzione più semplice si può raggiungere innanzi al notaio, con un accordo stretto tra i vari comproprietari dell'immobile e il creditore. In particolare, uno o tutti i comproprietari potrebbero voler acquistare la quota del comproprietario debitore, aumentando così le proprie quote.

Quando l'ipoteca è nulla?

L'ipoteca esattoriale è nulla se non si è attivato il contraddittorio con il debitore. Va annullata l'ipoteca se nell'atto del concessionario della riscossione non viene indicato il diritto del contribuente di potersi difendere entro trenta giorni dalla notifica.

Come evitare ipoteca Equitalia?

L'Agente della riscossione può iscrivere un'ipoteca sulla casa solo per debiti superiori a 20mila euro per mancato versamento delle cartelle di pagamento. In questo caso, il solo modo per cancellarla è far scendere il debito nei confronti del Fisco al di sotto del tetto previsto.