Se un apprendista si licenzia ha diritto alla disoccupazione

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Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Se un apprendista si licenzia ha diritto alla disoccupazione

Un apprendista che si dimette al termine del periodo di apprendistato ha diritto alla Naspi?

Ritengo che trattandosi di un recesso volontario, l’apprendista non abbia diritto alla NASpI. L’articolo 1, del decreto legislativo n. 22/2015, dispone che l’indennità di disoccupazione deve essere corrisposta “ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.”.

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Se un apprendista si licenzia ha diritto alla disoccupazione

Roberto Camera 800 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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Naspi: il lavoratore che si licenzia ha diritto all’indennità di disoccupazione solo se si è dimesso per giusta causa

Può succedere di non riuscire più a tollerare il rapporto di lavoro alle dipendenze del proprio datore, da qui la drastica decisione di licenziarsi. Tuttavia, non è sempre facile trovare un altro impiego; di conseguenza, oltre alla paura di non riuscire a trovare un altro lavoro vi è quella di restare senza soldi. In queste ipotesi la domanda che più spesso ci si pone è la seguente: chi si licenzia ha diritto alla disoccupazione? La risposta è: dipende. Ed infatti, quando il lavoratore si licenzia (in verità, è più corretto dire “si dimette”, essendo il licenziamento l’atto tipico del datore di lavoro) le motivazioni alla base di tale scelta possono essere le più disparate. Tuttavia, solo se il dipendente si è dimesso per giusta causa avrà diritto all’assegno di disoccupazione; diversamente non gli sarà erogato alcun sussidio. Dunque, il dipendente che si licenzia potrà percepire la Naspi solo a condizione che le dimissioni siano avvenute per “giusta causa”. Vediamo, allora, quando sussiste una giusta causa di dimissioni e quando, di conseguenza, il dipendente che si licenzia ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Indice

  • 1 Quando sussiste una giusta causa di dimissioni
  • 2 Dimissioni: quando spetta la disoccupazione
  • 3 Dimissioni: a cosa ha diritto il lavoratore?
  • 4 A quali condizioni, se mi licenzio, prendo la disoccupazione?
  • 5 Come ottenere la disoccupazione in caso di dimissioni
  • 6 Chi smette di lavorare prende la disoccupazione?
  • 7 Licenziarsi per prendere la disoccupazione: quali rischi
  • 8 Farsi licenziare per prendere la disoccupazione: è reato?

Quando sussiste una giusta causa di dimissioni

Come anticipato, quando il lavoratore si dimette le motivazioni alla base di tale scelta possono essere le più disparate. Sul punto, però, è possibile operare una distinzione fondamentale. Ed infatti, la situazione di chi si licenzia per motivi o valutazioni personali (quali, ad esempio, la volontà di cercare un posto di lavoro migliore) è diversa da quella del collega  costretto a dimettersi per via di circostanze che si riflettono negativamente su di lui e che rendono non più proseguibile il rapporto di lavoro; in tali casi il dipendente è di fatto obbligato a dimettersi per non subire un’ingiustizia. Ebbene, solo in quest’ultimo caso le dimissioni danno diritto all’ottenimento dell’assegno assistenziale dell’Inps (attualmente si chiama Naspi). In altre parole, non sempre se il dipendente si licenzia prende la disoccupazione: ne ha diritto solo quando la sua scelta è dettata dalla necessità di evitare un’ingiustizia ai suoi danni, vale a dire solo quando sussiste una giusta causa di dimissioni [1].

Dimissioni: quando spetta la disoccupazione

Ebbene, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza e dall’Inps [2], si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:

  • dal mancato pagamento dello stipendio [3];
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal mobbing, ossia in caso di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni).
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Dimissioni: a cosa ha diritto il lavoratore?

Il lavoratore che dà le dimissioni per giusta causa ha diritto:

  • all’indennità sostitutiva del preavviso;
  • a richiedere l’indennità di disoccupazione.

A quali condizioni, se mi licenzio, prendo la disoccupazione?

In aggiunta alla perdita involontaria dell’occupazione, occorre che il lavoratore sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Come ottenere la disoccupazione in caso di dimissioni

Alla luce di quanto detto, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione potrà avvenire soltanto a condizione che il lavoratore si sia dimesso per giusta causa.  Vediamo, allora, come fare per ottenere la disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa.

Il lavoratore interessato, per rendere esigibile il diritto, deve presentare all’Inps una domanda corredata da una dichiarazione in autocertificazione da cui risulti:

  • l’essersi dimesso per giusta causa;
  • la volontà di agire in giudizio contro il comportamento illecito subito;
  • qualsiasi documento che dimostri tale volontà (diffida, denuncia, istanza al giudice del lavoro ecc.);
  • l’impegno a comunicare all’Inps l’esito della controversia, sia che avvenga in sede extragiudiziale (conciliazione in sede amministrativa o sindacale) o giudiziale (sentenza del giudice).

Fino alla conclusione del contenzioso, l’erogazione dell’indennità deve considerarsi provvisoria; in caso di esito favorevole al lavoratore l’indennità viene confermata; mentre in caso contrario – se cioè non fosse riconosciuta la sussistenza della “giusta causa” – il lavoratore dovrà rimborsare all’Inps quanto percepito.
Pertanto è necessario che ci sia una particolare attenzione da parte del lavoratore alla fase di stesura delle dimissioni, all’avvio della vertenza e al momento di una eventuale conciliazione in sede sindacale o presso la Direzione Provinciale del Lavoro. In questa ultima ipotesi, il verbale deve contenere l’esplicito riferimento alla particolare motivazione della vertenza quale presupposto e causale dell’accordo conciliativo, in modo da non pregiudicare il diritto del lavoratore all’indennità.

Chi smette di lavorare prende la disoccupazione?

Abbiamo detto che la disoccupazione spetta solo in caso di licenziamento e non anche qualora il dipendente decida di dimettersi.  E ciò a meno che le dimissioni non vengano rassegnate per giusta causa.  Ed infatti, secondo il Ministero del Lavoro e l’Inps, si ha diritto alla disoccupazione solo in caso di dimissioni per giusta causa o quando si viene licenziati. Il licenziamento, tuttavia, può avvenire non solo per volontà del datore di lavoro o a causa della crisi o di circostanze comunque dipendenti dall’azienda, ma anche per motivi disciplinari.

Immaginiamo allora questo caso di specie. Il dipendente vorrebbe dimettersi, ma allo stesso tempo prendere l’assegno di disoccupazione. Le dimissioni, dunque, in questo caso non sarebbero determinate da giusta causa, ma deriverebbero esclusivamente dalla volontà del dipendente. L’azienda, tuttavia, non ha alcuna intenzione di licenziarlo, perché teme che un domani il lavoratore possa impugnare il licenziamento e fare causa; il capo dell’azienda, inoltre, non ha alcuna intenzione di dichiarare il falso, facendo figurare un licenziamento quando in realtà si tratta di dimissioni per volontà del lavoratore. E allora cosa può fare il dipendente per smettere di lavorare e prendere comunque la disoccupazione? Ebbene, come detto sopra, la disoccupazione spetta anche a seguito di licenziamento determinato da motivi disciplinari. In altre parole, anche quando il licenziamento è causato dalla condotta colpevole del lavoratore quest’ultimo avrà diritto alla disoccupazione. Ciò posto, sebbene possa sembrare paradossale, il dipendente che vuole dimettersi potrà ottenere la disoccupazione anche in assenza di una giusta causa di dimissioni. Gli basterà comportarsi colpevolmente e farsi licenziare per motivi disciplinari. Essere insofferenti a lavoro, arrivare in ritardo, presentare continui certificati medici e collaborare poco con i colleghi. Sono tanti i comportamenti che un lavoratore può assumere per esasperare il datore di lavoro ed arrivare ad uno scopo preciso: farsi licenziare e prendere la disoccupazione. Si può essere licenziati, e quindi ricevere la disoccupazione, per abbandono del posto di lavoro, assenza ingiustificata, falso certificato medico e altri comportamenti che mettono a repentaglio anche l’immagine aziendale, come ad esempio la diffamazione. Insomma, il dipendente che non vuole più lavorare per una determinata azienda, ma non vuole nemmeno dimettersi, può attuare una serie di comportamenti che costringono il datore di lavoro a licenziarlo per giusta causa o per motivi disciplinari.

Attenzione, però, queste condotte non sono prive di rischi.

Licenziarsi per prendere la disoccupazione: quali rischi

Il lavoratore “scorretto”, che per prendere la disoccupazione si fa licenziare, il più delle volte non resta impunito. Nulla vieta, infatti, che in queste ipotesi il datore di lavoro trascini il dipendente in Tribunale per dimostrare che, nella realtà dei fatti, il rapporto di lavoro è volto al termine per il comportamento del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, ben potrebbe affermare dinanzi ad un giudice la sua volontà di proseguire il rapporto di lavoro, evidenziando il palese rifiuto del dipendente. A ben vedere, infatti, il lavoratore che non vuole più lavorare per una determinata azienda può comunicarlo formalmente e dimettersi, invece di fare dell’ostruzionismo.

In questi casi, dunque, il giudice trasformerà il licenziamento in dimissioni volontarie, traducendo la formula del licenziamento nella volontà da parte del dipendente di voler interrompere le proprie prestazioni lavorative. Risultato? Il dipendente perderà sia il posto di lavoro che l’indennità di disoccupazione.

Le conseguenze negative non finiscono qui.

Sempre per quanto concerne il piano economico, infatti, farsi licenziare “fraudolentemente” per ottenere la disoccupazione, può costringere il lavoratore dipendente a pagare una somma di denaro che corrisponde al preavviso obbligatorio che il dipendente deve fornire quando decide di licenziarsi. L’ammontare può, inoltre, essere detratto dalla liquidazione.

Farsi licenziare per prendere la disoccupazione: è reato?

Ma non è tutto. Gli artefici della furbizia descritta potrebbero incorrere anche in spiacevoli conseguenze di natura penale. Ed infatti, fare di tutto per farsi licenziare e ottenere la disoccupazione può tradursi in due reati. Il primo, riguarda la frode alla legge per ottenere un pagamento indebito da parte dell’Inps [4]. Il secondo, ancora più grave, viene in rilievo perché farsi licenziare “fraudolentemente” per ottenere la disoccupazione altro non integra se non una truffa ai danni dello Stato [5].

Ciò posto, a fronte dei rischi e delle possibili punizioni sia sul piano civile che sul fronte penale, è bene fare molta attenzione. Anche perché, in conseguenza di simili atteggiamenti, il dipendente rischia anche di farsi una brutta reputazione e di non riuscire a trovare mai più un posto di lavoro.


note

[1] Cfr. Art. 2119 Cod. Civ.

[2] Cfr. Circolare Inps n. 163 del 20.10.2003.

[3] Cfr. da ultimo, Corte d’Appello Milano, sent. n. 1713/2017.

[4] Cfr. Art. 2033 Cod. Civ.

[5] Art. 640, comma 2, n. 1 Cod. Pen.

Cosa succede se mi licenzio da apprendistato?

l'apprendista dovrà formalizzare le dimissioni, per il tramite della compilazione del modello telematico incluso nel sito web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Detto modello sarà da inviare in un secondo tempo via PEC al datore di lavoro e all'Ispettorato territoriale.

Quanto prende un apprendista in disoccupazione?

Questa può andare da 100 a 600 euro e, in caso di recidiva, varia da 300 a 1500 euro.

Come dare le dimissioni e non perdere la disoccupazione?

Abbiamo detto che per licenziarsi senza perdere il diritto alla disoccupazione è sufficiente indicare all'INPS le dimissioni per giusta causa come motivazione.