Installazione ascensore da parte di un solo condomino

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020, ha statuito che l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, rientra nella sola proprietà comune di questi ultimi, dando luogo ad una comunione parziale finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate.

La S.C. con l’Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020 è tornata sul tema del condominio e, più in particolare, sul regime proprietario.

Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.

Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.

La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti le innovazioni e la distinzione tra proprietà comune, quella esclusiva e quella parziale.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva l’installazione di un’ascensore da parte di alcuni condomini con corrispondenti dubbi circa il regime proprietario di tale innovazione.

Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020

I Giudici di Piazza Cavour con l’Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, rientra nella sola proprietà comune di questi ultimi, dando luogo ad una comunione parziale finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate.

Installazione ascensore da parte di un solo condomino

LE SPESE SONO A TOTALE CARICO DEL CONDOMINO

Domanda – uno dei condomini del mio palazzo che ha 9 proprietari, chiede: è possibile intestare l’ascensore condominiale su richiesta di un solo proprietario? Nel caso si possa fare quale è la prassi da seguire e quali documenti bisogna presentare ed a chi?

Risposta – è consentito anche ad un solo condomino installare un ascensore in un condominio a condizione:

  • che le spese siano completamente a carico del condomino
  • che sia tecnicamente possibile senza causare inconvenienti o disagi all’uso delle altre proprietà immobiliari,
  • che sia stato autorizzato dall’assemblea condominiale l’utilizzo di spazi comuni
  • che sia possibile a tutti gli altri condomini aderire anche in tempi successivi alla proprietà ed all’uso dell’impianto rifondendo il primo proprietario delle spese sostenute e rivalutate, in base ad una specifica tabella millesimale, che sarebbe bene approvare in assemblea al momento della autorizzazione.

Quanto alla intestazione della licenza (libretto) dell’ascensore consigliamo di intestarla al condominio (previa delibera assembleare) per evitare ulteriori spese al momento delle inevitabili trascrizioni in caso di vendita o di decesso, ma nulla osta chè venga intestata ad un singolo proprietario. In merito alla documentazione necessaria è bene affidarsi alla azienda che eseguirà i lavori di installazione in quanto si tratta di documentazioni da presentare al Comune, alla ASL competente, al comando provinciale dei VVFF ed ad un Ente notificato che dovrà certificare l’efficienza dell’impianto, trattandosi di istituzioni locali le normative sono difformi da zona a zona. (Umberto Anitori)

Installazione ascensore da parte di un solo condomino

Redazione

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    Non sempre è necessaria, per l'installazione di un ascensore, la maggioranza qualificata, di cui all'art. 1136 – V comma – C.C. (maggioranza dei condomini e almeno i 2/3 del valore millesimale dell'edificio).

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    Costo ascensore esterno 2 piani, a seconda delle personalizzazioni il prezzo può lievitare tra i 15.000 e 25.000 euro. Costo ascensore esterno 3 piani, all'aumentare dei piani il prezzo si alza e solitamente il prezzo si aggira sui 30.000. Costo ascensore esterno 4 piani, si aggira sui 35.000.

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    “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.”