Nuovo accordo stato regioni sulla formazione per la sicurezza lavoratori

Le principali novità

  • Ulteriori titoli di esonero
  • Requisiti dei docenti uniformati al D.I. 06/03/2013
  • Numero massimo partecipanti 35 
  • Indicazioni metodologiche in aula
  • Ampliamento utilizzo e-learning
  • Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP
  • Definizione criteri di valutazione
  • Riconoscimento formazione pregressa
  • Modalità di aggiornamento
  • Esoneri per contenuti analoghi

Nuovo accordo stato regioni sulla formazione per la sicurezza lavoratori

LA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. scarica lo schema integrale

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A
Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

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Modulo B
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L’articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

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Modulo C
Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

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Aggiornamento
Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente:

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio
  • RSPP: 40 ore nel quinquennio

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La L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge del D.L. 146/2021 (recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro), aveva introdotto importanti modifiche sulla formazione in materia di sicurezza.
Alcune di queste dovevano essere attuate da un Accordo Stato-Regioni che, sulla base di quanto definito nella stessa L. 17 dicembre 2021, n. 215, doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi però l'Accordo non è ancora stato emanato.

Modifiche previste

  • Formazione del Datore di Lavoro: nel nuovo Accordo saranno definiti i contenuti della "formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro";
  • Verifica di efficacia della formazione: il nuovo Accordo definirà anche "l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
  • Formazione Preposti: il nuovo Accordo dovrà attuale la previsione della ripetizione "con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

In vigore

Pertanto, sulla base di quanto ribadito dalla Circolare 16 febbraio 2022, n.1 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fino alla pubblicazione del nuovo accordo, per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, restano in vigore la periodicità e i contenuti previsti dagli accordi esistenti.Nello specifico nella Circolare sono riportati i seguenti passaggi:

  • Formazione Datore di Lavoro: "la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato" il nuovo Accordo Stato-Regioni;
  • Formazione Preposti: "in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011" (quindi, aggiornamento quinquennale);
  • Sanzioni circa le nuove disposizioni: "gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza" Stato-Regioni.  "Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994".

Ecoricerche Sicurezza svolge da diversi anni l’Attività di Formazione e offre percorsi formativi, nei numerosi settori della sicurezza sul lavoro, per accompagnare imprenditori, manager e lavoratori lungo un percorso di crescita personale e professionale continua.
Per qualsiasi informazione chiama il numero 0424/502684 o scrivi a

Qual'è l'accordo che ha stabilito l'aggiornamento alla sicurezza per i lavoratori?

lgs. n. 81/2008 e s. m. i., secondo quanto esplicitato in Premessa, disciplina “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché – elemento non menzionato nel decreto – dell'aggiornamento” dei lavoratori e delle lavoratrici, quali definiti dall'art.

Cosa prevede l'accordo stato Regioni del 21 12 2011 per la formazione dei lavoratori?

In particolare, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”(disponibile anche in modalità E-Learning), 12 ore ...

Quando esce il nuovo accordo stato Regioni?

Come detto sopra, però, il nuovo accordo previsto entro il 30 giugno 2022 nell'immediato non verrà adottato ed è presumibile che si dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di vedere realizzati l'accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi vigenti sopra citati.

Quando sono state stabilite le nuove modalita di formazione dei lavoratori?

L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione definisce i contenuti e le modalità formative in modo inderogabile, ed è stato meglio definito a livello applicativo dal successivo accordo interpretativo del 25 luglio 2012.