Presentazione della domanda di anf per lavoratori dipendenti

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’Inps informa che a decorrere dal 1° aprile 2019 varia la modalità di presentazione della “Domanda di assegno per il nucleo familiare” per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Di seguito le principali novità: 

  • a decorrere dal 1° aprile 2019 i dipendenti dovranno fare richiesta per l’assegno familiare direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica e non più presentando domanda al datore di lavoro in formato cartaceo;
  • le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello di richiesta cartaceo “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, saranno gestite dai datori di lavoro secondo le vigenti istruzioni Inps;
  • le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e trasmesse al datore di lavoro tramite una specifica funzione di consultazione nel sito Inps (Utility Inps).

Modalità di presentazione della domanda per l’assegno familiare da parte del dipendente

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito inps.it se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Come ottenere l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

Si precisa che si attendono dall’Inps le ulteriori indicazioni operative in merito alle modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio, alle caratteristiche dell’utility INPS attiva per le aziende, nonché alle istruzioni per la gestione delle istanze presentate in via telematica da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

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La domanda di autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è la richiesta che deve presentare il lavoratore all’INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare, si richieda l’inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Requisiti

L’autorizzazione per l’assegno al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990); familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Come richiederlo

La richiesta per l’assegno al nucleo familiare deve essere inoltrata tramite il modello ANF 42 presentato via telematica. L’autorizzazione per l’assegno al nucleo familiare, una volta concessa dall’INPS ha validità 5 anni dal momento del rilascio.

Documenti da allegare alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione bisogna allegare la seguente documentazione:

Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati:

  • la dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze

Per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente:

  • la documentazione dell’Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità

Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro genitore:

  • la dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell’ex coniuge o dell’altro genitore

Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti:

  • la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi

Per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato:

  • se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all’estero
  • se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all’estero o il formulario E401 opportunamente compilato
  • se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell’Unione Europea: il certificato di residenza o l’autocertificazione e il formulario E205
  • se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano

Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:

  • la dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i
  • la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura
  • la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori

Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:

  • il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN);
  • la dichiarazione del richiedente che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica / universitaria o formulario E 402, se il figlio risiede un uno Stato della Unione Europea);
  • copia del contratto di apprendistato o formulario E 403, se il figlio risiede in uno Stato dell’Unione Europea.

Per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia:

  • la dichiarazione di responsabilità del richiedente o i relativi provvedimenti

Per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età:

  • la documentazione sanitaria che attesti tali difficoltà, oppure il modulo SS 3/AF (se il familiare è residente in Italia) compilato dal medico di famiglia
  • il formulario E 404 (se il familiare è residente in uno Stato membro dell’Unione Europea) compilato dal medico incaricato dall’organismo competente
  • la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se il familiare è residente in altro Stato estero)

Termini di presentazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, prima della presentazione della richiesta di ANF.

Quando presentare domanda assegni familiari 2022?

Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);

Quando si può presentare domanda ANF 2021?

Dal 17 giugno 2021 è possibile fare domanda INPS per gli ANF, in relazione al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. A partire dal 1° aprile 2019 è in vigore la nuova modalità di presentazione della domanda per richiedere gli assegni al nucleo familiare.

Come fare domanda assegni familiari 2022?

Chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa, gratuitamente, o lo 06 164.164 da cellulare, a pagamento; Tramite i servizi telematici gratuiti offerti dai patronati.

Quando scade la domanda per gli assegni familiari?

Per non interrompere l'erogazione delle prestazioni prepara l'ISEE e fai domanda entro il 28 febbraio 2022. La scadenza del 28 febbraio non è una vera scadenza: le domande possono essere presentate infatti anche successivamente.