Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende, e non solo, perché previsto tra gli obblighi dalla normativa di riferimento. Show
Si tratta di un documento che ha la funzione di valutare ciascun pericolo correlato alle attività svolte in azienda, quantificando il rischio che possa verificarsi un certo accadimento che arrechi un danno a persone o cose (come un incendio o la contaminazione da sostanze pericolose). La valutazione e gestione dei rischi va effettuata in forma scritta (o in formato informatico) attraverso, appunto, la stesura di questo importante documento. Che cos’è il Documento di Valutazione dei RischiIl DVR dev’essere redatto dal datore di lavoro, come previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/08. Spesso il datore di lavoro, se sprovvisto delle necessarie conoscenze, si affida ad altre persone (soggetti interni all’azienda o un professionista esterno) per ottenere una consulenza in merito alla corretta redazione del documento. In funzione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prevede che: “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″ Il mancato adempimento della compilazione del DVR porta il titolare aziendale a delle sanzioni particolarmente gravose: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €. Come previsto dal decreto, il documento deve analizzare con precisione tutte le attività lavorative che si svolgono nell’impresa, indicando i pericoli collegati a ciascuna di esse e misurandone i relativi rischi per la salute e la sicurezza cui è
esposto ogni lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni. Prima di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, un tecnico della sicurezza deve effettuare un sopralluogo presso i luoghi di lavoro. Esso è obbligatorio in quanto serve per eseguire le valutazioni che permetteranno di misurare quantitativamente ogni tipo di rischio associato alle diverse fasi lavorative aziendali, ed è necessario anche nei cantieri. Anche la redazione del DVR senza tali verifiche comporta delle sanzioni per il datore di lavoro, qualora ciò risulti dalle operazioni di monitoraggio effettuate dagli organi di controllo. Quando va compilato il DVR e ogni quanto tempo bisogna aggiornarloLa stesura del Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta una delle prime incombenze che un datore di lavoro deve svolgere dopo aver iniziato una propria attività d’impresa. La legge prevede, infatti, che egli effettui in maniera immediata la valutazione dei rischi e rediga il documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività. In alcuni casi, ad ogni modo, il DVR viene compilato già prima dell’effettivo inizio dell’attività imprenditoriale, anche avvalendosi di un consulente che abbia esperienza e competenze in merito. Il documento, inoltre, non ha di per sé una scadenza, ma bisogna procedere a un aggiornamento entro 30 giorni qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
La struttura di un Documento di Valutazione dei RischiDi seguito gli elementi tipici che caratterizzano un DVR, nonché gli adempimenti richiesti dalla normativa affinché la redazione avvenga secondo legge:
Altri aspetti da conoscere sulla stesura del DVRLa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi deve rispondere a requisiti di amministrazione trasparente, tra cui il fatto che debba avere data certa: si deve avere
la possibilità di dimostrare che il DVR sia stato compilato con riferimento a una data precisa. La valutazione dei rischi è spesso legata a un altro aspetto molto importante nelle aziende: la corretta amministrazione delle situazioni di emergenza. Per fronteggiarle, è spesso previsto un piano emergenza, che riporti l’insieme delle procedure da adottare in queste situazioni (come quelle presenti durante un incendio). Si tratta di un modello di base approvato dalla Commissione Consultiva e può essere adoperato dai datori di lavoro di imprese con un numero di dipendenti fino a 10 lavoratori, escluse le aziende ad alto rischio e aziende fino a 50, purché non operino in un settore (individuato dalla legge) caratterizzato da particolari rischi, com’è il caso di aziende i cui lavoratori sono esposti a rischio chimico o biologico. Il DVR va redatto anche nei casi di edificio civile, come un condominio. Il DVR, infine, non va confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Questo documento è redatto obbligatoriamente dal titolare aziendale per la valutazione dei fattori di rischio specifici nei luoghi di lavoro e riporta le misure da implementare per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività affidate a terzi (come appaltatori e lavoratori autonomi) e quelle svolte dal committente. Che cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi?Il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR è un documento che ogni azienda deve obbligatoriamente compilare. Esso contiene un'analisi approfondita dei rischi presenti sul posto di lavoro e la descrizione delle misure atte a prevenirli, nonché delle figure specializzate in materia di protezione e sicurezza.
Quando deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi?Secondo quanto riportato nella norma, il titolare di una nuova impresa doveva, pertanto, effettuare la valutazione dei rischi immediatamente (quindi subito), provvedendo ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al massimo entro 90 giorni dall'avvio dell'attività.
Chi ha l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?Chi redige il DVR? Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR. Per fare questo opera in stretta collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
Quale figura ha il compito di effettuare il Documento di Valutazione dei Rischi e definire le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali?La stesura del documento di valutazione dei rischi è compito esclusivo del datore di lavoro. Non può essere delegato. Tuttavia, egli è affiancato dal Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
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