Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore

Maxisanzione per il datore di lavoro e rischi anche per il lavoratore che abbia falsamente dichiarato di essere disoccupato

di Lucia Izzo - Non è solo il datore di lavoro a rischiare laddove venga sorpreso a occupare lavoratori in nero. Anche se il Jobs Act ha inasprito le sanzioni contro il lavoro nero, infatti, sono anche i prestatori d'opera a dover prestare attenzione a quanto comunicato agli organi di competenza.

Di norma, colui che viene impiegato "in nero" è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere "scoperto": anzi, ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa

Invece, a seguito della riforma dell'impianto sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro rischia una maxi sanzione pecuniaria che può raggiungere anche i 36mila euro per ogni lavoratore occupato (per approfondimenti: Lavoro nero: multe più salate sino a 36mila euro).

L'importo, infatti, viene calcolato in base ai giorni di effettivo lavoro per ciascun lavoratore irregolare, e aumentato del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

La maxi sanzione potrà essere ridotta se il datore si avvale della diffida obbligatoria e degli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Per il dipendente impiegato in nero, però, tutto cambia questi abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione o, addirittura, percepisca apposita indennità. Le autorità che abbiano effettuato i controlli, infatti, hanno l'obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica.

Nel primo caso, il lavoratore occupato in nero che abbia reso all'Inps o al Centro per l'impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 del codice penale. 

La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Se, oltre ad aver dichiarato un inesistente stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l'indennità di disoccupazione o abbia profittato di altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall'art. 316-ter del codice penale.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

In aggiunta alle sanzioni penali e amministrative, il lavoratore in nero che abbia percepito illegittimamente gli ammortizzatori sociali, decade dai benefici e resta salvo il diritto dell'Inps o dell'Ente erogatore dell'indennità alla restituzione degli indebiti e al risarcimento del danno.

Bollettino ADAPT 16 maggio 2022, n. 19

Con la nota n. 856 del 19 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un vademecum aggiornato sull’applicazione della cosiddetta maxisanzione per lavoro sommerso. Venti pagine ricche di istruzioni per l’uso. Proviamo ad elencare i punti fondamentali di questo importante documento, che forse doveva rimanere interno e riservato al personale ispettivo, rimandando allo stesso per i dettagli.

Ambito di Applicazione

a) Il profilo soggettivo. La maxisanzione si applica a:

– datori di lavoro privati, escluso lavoro domestico (eccetto quando quest’ultimo venga svolto nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali),

– enti pubblici economici,

– utilizzatori di prestazioni in regime di Libretto Famiglia (mancato rispetto della procedura o utilizzo in ambito diverso rispetto agli ambiti previsti dalla normativa).

b) Il profilo oggettivo. La maxisanzione si applica nei seguenti casi:

– mancanza della comunicazione preventiva di assunzione;

– subordinazione: il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.

Esclusione: prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare.

Maxisanzione e collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c.

La maxisanzione viene prevista nel caso di “prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione”.

Le sanzioni sono così suddivise:

a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

– lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;

– minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);

– percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019).

La legge di bilancio 2019 ha altresì previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).

La nota elenca le tre ipotesi previste per la diffida e la regolarizzazione:

1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza;

2. regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero” (ipotesi corrispondente alla precedente maxisanzione affievolita);

3. regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all’atto dell’accesso ispettivo.

Regolarizzazione e tipologie contrattuali

Contratto intermittente: tale tipologia non è ammissibile ai fini della regolarizzazione.

Contratto a tempo determinato: la regolarizzazione con contratto a termine non è ammissibile nei casi di superamento delle percentuali di contingentamento legale o contrattuale.

Contratto di apprendistato: può essere utilizzato ai fini della regolarizzazione dei lavoratori, laddove ricorrano i presupposti e ferma restando la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo accumulato durante il periodo di lavoro in “nero” (cfr. ML circ. n. 5/2013).

Organi competenti presso i quali poter contestare la maxisanzione

Tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Casi di esclusione della maxisanzione

La maxisanzione non è applicabile nei seguenti casi.

a) intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;

b) differente qualificazione del rapporto di lavoro.

Uniurg e maxisanzione

La maxisanzione non opera nei casi di impossibilità per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione del rapporto di lavoro a causa della chiusura, anche per ferie, dello studio di consulenza o associazione di categoria cui il datore di lavoro ha affidato la gestione degli adempimenti in materia di lavoro (cfr. ML circ. n. 20/2008 e n. 38/2010).

In tal caso, in sede di accesso ispettivo, occorre verificare:

– l’affidamento degli adempimenti in materia di lavoro al soggetto abilitato e la effettiva chiusura dello studio o ufficio;

– l’invio a mezzo fax mediante modello UniUrg della comunicazione preventiva di assunzione.

Resta fermo l’obbligo di comunicare l’assunzione attraverso la modalità ordinaria il primo giorno utile dalla riapertura dello studio o dell’ufficio.

Non si applica la maxisanzione in tutti i casi in cui il datore di lavoro, con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, a causa dell’imprevedibilità dell’evento e dell’improcrastinabilità dell’assunzione, non avrebbe potuto prevederla ed è quindi nell’impossibilità di conoscere numero e nominativi del personale da assumere (cfr. ML note n. 440/2007, n. 4746/2007 e circ. n. 38/2010).

Maxisanzione e tirocinio

In materia di tirocinio, la nota specifica che “ove la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro per l’impiego ma ricorrano gli indici della subordinazione, essa potrà essere solo oggetto di disconoscimento e riqualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato, non potendo trovare applicazione la maxisanzione per lavoro nero”.

Diversamente, potrà trovare applicazione la maxisanzione in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato.

La nota fornisce ulteriori indicazioni sanzionatorie in materia di appalto, distacco, somministrazione e caporalato. In conclusione, con questo utile vademecum l’Ispettorato Nazionale del Lavoro corre in aiuto interpretativo e applicativo di ispettori, professionisti ma soprattutto datori di lavoro genuini o meno su un tema così importante sotto tanti profili: legali, contrattuali ma anche e soprattutto etici e morali.

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

Lavoro in nero sanzioni per il lavoratore
@NicolaPorelli 

Cosa si rischia se hai un lavoratore in nero?

Il rischio, in questo caso, è la reclusione dai sei mesi ai quattro anni, a meno che la somma percepita non sia inferiore ai 4000 euro. In tal caso viene applicata una sanzione amministrativa che può variare dai 5164 ai 22822 euro.

Che tipo di reato compie un lavoratore in nero?

In questo caso, scattano tre conseguenze sanzionatorie: un'incriminazione penale (si va dal reato di falso in atto pubblico a quello di truffa ai danni dello Stato o di indebita percezione di benefici); l'interruzione dell'erogazione beneficio; l'ordine di restituzione delle somme percepite sino a quel momento.

In quale caso il lavoratore può essere sanzionato?

La norma, e soprattutto la giurisprudenza, insegna che il lavoratore può essere sanzionato sia a livello pecuniario che penale, solo qualora sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme e che, proprio questa abnormità, abbia causato l'incidente; abnormità che per la sua imprevedibilità sta al di ...

A cosa rinuncia il lavoratore in nero?

Il lavoratore può rinunciare liberamente ai diritti attribuitogli da norme derogabili di legge o di CCNL, oppure a diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.