Cosa serve per fare il padrino di cresima

Sacramento del Battesimo

Cosa serve per fare il padrino di cresima

Per ricevere il Sacramento del Battesimo occorre andare prima di tutto a farsi conoscere dal parroco concordando con lui la data del Battesimo. Evitare di mandare nonne, nonni, zii, vicini, etc.: se non ci sono motivi gravi di assenza il parroco ha sempre piacere di conoscere personalmente i genitori del battezzato! Non è necessario il certificato di nascita perché le informazioni necessarie il parroco le chiederà personalmente!

-attestato di buon cristiano del/della padrino/madrina rilasciato dal parroco di domicilio.

Per la scelta del/della padrino/madrina si ricorda che:

-non deve essere uno dei genitori;

-non deve essere convivente, nè sposato\a solo civilmente;

-deve essere cattolico\a e condurre una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

-deve avere compiuto i 16 anni e aver ricevuto la Cresima;

-deve essere una madrina o un padrino (non si può due padrini o due madrine, al massimo si può scegliere un solo padrino o una sola madrina).

-deve essere battezzato e cresimato nella santa Chiesa cattolica.

-Per il Padrino o la Madrina del Battesimo è necessario il certificato d’ Idoneità che viene rilasciato dal parroco della Parrocchia di appartenenza del padrino o della madrina!


Sacramento della Cresima o Confermazione

Cosa serve per fare il padrino di cresima

Per ricevere il Sacramento della Cresima occorre il “Biglietto di ammissione alla Cresima” rilasciato dal parroco della parrocchia dove si ha il domicilio. Per far sì che esso venga rilasciato occorre presentare:

-certificato di Battesimo;

-attestato di frequenza al corso di cresima.


Sacramento del Matrimonio

Cosa serve per fare il padrino di cresima

Il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico produce anche effetti civili. Prende il nome di Matrimonio Concordatario poiché si basa sul Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

I documenti necessari per la celebrazione del matrimonio con rito religioso comprendono tutti quelli previsti per il matrimonio civile, e inoltre:

-Attestato di frequenza al corso prematrimoniale

La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione ad un apposito corso preparatorio al matrimonio, da seguire presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi;

-Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato da non più di sei mesi.

Tale documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un’altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento;

-Certificato di Cresima

Deve essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la cerimonia;

-Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona.

E’ necessaria quando uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero avviene alla presenza di due testimoni: il Parroco istruisce un “processicolo” e raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un’altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell’interessato.

Prodotti tali certificati, il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi civile, al termine della quale, l’’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai certificati religiosi, verrà poi portato al Parroco che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante il cosiddetto “consenso”.

Accertata l’assenza di irregolarità, il Parroco provvede alle “Pubblicazioni Religiose” Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio, vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non appartengono alla stessa.

Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi presso una Diocesi differente dalla propria, il Parroco di quest’ultima rilascia un modulo denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.

Subito dopo la celebrazione, il Parroco compila l’atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all’’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso. L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente e comunica l’avvenuto adempimento al parroco.

Effetti del Matrimonio Concordatario

Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti del matrimonio civile: non dal momento della trascrizione, ma da quello della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. Quest’efficacia retroattiva della trascrizione non è irrilevante: basti pensare al caso del coniuge che muore subito dopo la celebrazione, e che trasmette così al coniuge superstite parte della propria eredità: il coniuge superstite ha la qualità di legittimario.

Che documenti servono per fare da padrino di Cresima?

- di aver compiuto 16 anni di età (can. 874 §2 del C.D.C.); - di essere battezzato/a, cresimato/a e di aver ricevuto la Prima Comunione (can. 874 §3); - di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato il divorzio (can.

Dove richiedere certificato idoneità padrino?

Per questa necessità il Parroco rilascia un modulo di “autocertificazione” in cui sono riportati i requisiti necessari per poter essere Padrino/Madrina nella celebrazione di un Sacramento: avere l'età prevista dal Diritto Canonico (dai 16 in su ).

Chi non può fare da padrino alla Cresima?

Il padrino e/o la madrina devono avere almeno 16 anni, quindi non è necessario essere maggiorenni. Devono essere cattolici. Devono aver fatto la cresima. Non possono essere né la madre, né il padre del bambino da battezzare.

Cosa ci vuole per fare il padrino?

Padrino e madrina del Battesimo, i requisiti Deve avere almeno sedici anni. Deve essere cattolico, deve aver fatto la Cresima e deve seguire una vita coerente con i principi della fede cristiana. Non deve essere stato colpito da alcuna pena canonica. Non può essere né il padre né la madre del battezzando.