Quali spese scolastiche si possono detrarre nel 730

Detrazione del 19% per le spese scolastiche e di istruzione dei figli nel modello 730. Limite di spesa di 800 euro per ogni figlio, con codice 12. Detrazione spese universitarie con codice 13.

Le spese sostenute per le spese scolastiche e di istruzione dei figli consentono di ottenere, a determinate condizioni, un beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Le spese scolastiche e di istruzione nel modello 730 prevedono l’utilizzo di due distinti codici. In particolare:

  • Codice 12 per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese scolastiche e di istruzione sono soggette a rimodulazione dell’ammontare in relazione all’aumentare del reddito del soggetto che ha sostenuto la spesa (co. 629 Legge n. 160/19). Inoltre, è necessario tenere in considerazione l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che devono avvenire con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili. Andiamo ad analizzare, quindi, con maggiore dettaglio queste spese.

Indice degli Argomenti

  • Detrazione per le spese scolastiche: infanzia, primo ciclo e scuole secondarie – codice 12
    • Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle spese scolastiche detraibili
  • Detrazione delle spese universitarie – codice 13
    • Corsi statali e non statali
  • Detrazione spese scolastiche per corsi post-laurea
  • Detraibilità spese della mensa e servizi scolastici integrativi
    • Documentazione
    • A chi spetta la detrazione della spesa della mensa scolastica?
  • Detrazione spese scolastiche: la documentazione da presentare
  • Detrazione spese scolastiche: pagamento con carta o bancomat obbligatorio

Detrazione per le spese scolastiche: infanzia, primo ciclo e scuole secondarie – codice 12

Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (c.d. “scuole materne“), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie inferiori) e le scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore). Questo sia per le scuole statali che quelle paritarie private.

L’importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori. L’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 è di 800 euro con una maggiore detrazione per ciascun alunno o studente.

Tipologie di detrazioni:

Ci sono due tipologie di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:
 

TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA DETRAIBILITA’
Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento) Ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento) Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo

Per distinguere correttamente le due tipologie di spesa, nella Circolare 3/E 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

“le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.

Restano escluse dalla detrazione:

  • L’acquisto di materiale di cancelleria;
  • Testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entratesulle spese scolastiche detraibili

Spese sostenute per Testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio Non sono detraibili (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro, etc… Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo scolastico, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato dagli organi dell’istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Servizio di trasporto scolastico E’ possibile detrarre come spese scolastiche, le spese sostenute per il servizio di trasporto, anche se è stato reso tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola ed anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Assistenza al pasto, pre e post scuola Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, sono detraibili, in quanto anche se forniti in orario extra curriculare, sono considerati servizi strettamente legati alla frequenza scolastica. (Circolare n. 68 del 4 agosto 20016)
Spese per la mensa scolastica Sono detraibili, le spese sostenute per la mensa scolastica, anche nel caso in cui il servizio mensa sia fornito da soggetti diversi rispetto alla scuola frequentata. Esempio, lo studente che usufruisce del servizio mensa del Comune o da cooperative. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)
Frequenza di corsi non universitari all’estero Non sono detraibili le spese sostenute per la frequenza ai corsi non universitari all’estero, in relazione alla frequenza di:
– scuole dell’infanzia;
– del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado.
(Risposta n. 158 del 28 dicembre 2018).

Detrazione delle spese universitarie – codice 13

Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di

  • Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
  • Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
  • Tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. 

Sono detraibili anche le spese sostenute per:

  • Immatricolazione ed iscrizione anche se riferite a più anni, compresa, quindi, anche l’iscrizione fuori corso;
  • Soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le università.

Corsi statali e non statali

Sono detraibili al 19%, utilizzando il codice 13 le seguenti spese:

  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università statali, per l’intero importo;
  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).

Il decreto ai fini dell’anno di imposta 2021 è stato pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 2022. Con riguardo, ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella tabella di seguito, variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione:

AREA DISCIPLINARE NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro 2.900 euro 2.700 euro
Scientifico-Tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro
Umanistico-sociale 3.200 euro 2.800 euro 2.500 euro
Importi massimi di spesa per università non statali

Il Decreto precisa che per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:

  • 3.900 per il Nord;
  • 3.100 per il Centro;
  • 2.900 per il Sud e le Isole.

Deve essere considerato, inoltre, che deve esser sommato al limite detraibile l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 3, Legge n. 549/95.

Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale.

Per la corretta detrazione è necessario seguire i criteri previsti dal D.M. n. 933/2016 che sono:

  • La tematica del corso;
  • L’individuazione dell’area geografica (in base alla regione in cui ha sede legale l’università).

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Spese sostenute per Testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio Non sono detraibili (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Istituti tecnici superiori Le spese sostenute per la frequenza agli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparate alle spese universitarie (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Tirocini formativi attivi (TFA) Sono detraibili le spese sostenute per i tirocini formativi attivi sostenute per la formazione iniale dei docenti, presso le facoltà universitarie, o le istituzioni di formazione artistica, musicale (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Corsi Universitari all’estero Sono detraibili le spese sostenute per i corsi universitari all’estero per l’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ha il domicilio fiscale lo studente. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)
Corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili soltanto se effettuati presso centri accreditati dal MIUR.
Università telematiche Le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche seguono le regole di detraibilità previste per le università non statali e pertanto occorre fare riferimento:
– all’area disciplinare del corso;
– alla regione in cui ha sede legale l’università, per quanto concerne l’individuazione della zona geografica.
Corsi di perfezionamento e test di ammissione Detraibili nei limiti previsti. Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali anche in aree geografiche diverse o per diverse aree tematiche, occorre verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test:
– Se si è iscritto, le spese sostenute per i tersi di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto;
– Se non si è iscritto a nessun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per i quali ha svolto il test.
Cambio di facoltà Qualora lo studente nel periodo di imposta abbia cambiato facoltà o corso di studio, va considerato come limite di spesa detraibile quello più elevato rispetto a quelli applicabili previsti dal Decreto.

Detrazione spese scolastiche per corsi post-laurea

Il Decreto del MIUR con gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda dell’anno 2021, contiene anche una tabella con i limiti dei corsi post laurea. Tali importi sono applicabili a:

  • Corsi di dottorato;
  • Di specializzazione;
  • Master universitari di primo e di secondo livello.
SPESA MASSIMA DETRAIBILE NORD CENTRO SUD E ISOLE
Corsi di dottorato;
Di specializzazione;
Master universitari di primo e di secondo livello    
3.900  3.100 2.900

Detraibilità spese della mensa e servizi scolastici integrativi

Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle previste dall’art. 15, co. 1, lett. e-bis) TUIR:

“per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” 

Tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Documentazione

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:

  • Con la ricevuta del bollettino postale;
  • Con la ricevuta del bonifico bancario
  • Mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento:
    • In contanti;
    • Altre modalità (esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico

Il documento di pagamento deve contenere i seguenti elementi:

  • Intestazione al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio)
  • Deve riportare nella causale:
    • Indicazione del servizio mensa,
    • La scuola di frequenza
    • Il nome e cognome dell’alunno.

A chi spetta la detrazione della spesa della mensa scolastica?

La detrazione per la spesa sostenuta della mensa scolastica spetta al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa. Quindi, qualora il documento comprovante la spesa del il servizio di mensa scolastica è intestato:

  • Al genitore: la detrazione spetta interamente a quel contribuente
  • Al figli: la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, qualora, la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima. I documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo.

Per approfondire: “Detrazione mensa scolastica: la guida“.

Detrazione spese scolastiche: la documentazione da presentare

Con riferimento alle spese scolastiche o di istruzione, deve essere presentata la ricevuta che attesta il versamento delle tasse scolastiche o di frequenza. In riferimento detrazione per le spese sostenute in relazione alla mensa scolastica, qualora la mensa è stata effettuata da soggetti diversi dall’istituto, la spesa deve essere intestata al soggetto che la eroga con l’indicazione che trattasi di mensa scolastica, la specifica della scuola frequentata e del nome e cognome dell’alunno. Se l’importo è stato pagato in contanti o bancomat o con buoni cartacei/elettronici deve essere allegata attestazione del soggetto erogatore contenete l’importo versato nell’anno ed il nome e cognome dell’alunno. I servizi scolastici (come ad esempio le gite, corsi di teatro, ecc.) pagati direttamente alla scuola, è sufficiente la ricevuta di versamento. Qualora vengano pagati, cumulativamente per più soggetti, va presentata attestazione rilasciata dalla scuola con i nominativi dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui vengano pagati a soggetti terzi, deve essere allegata la delibera scolastica.

Detrazione spese scolastiche: pagamento con carta o bancomat obbligatorio

A decorrere dal 1 gennaio 2020, anche per la detrazione delle spese scolastiche, così come per la detrazione delle spese mediche, l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del contributo per la gita scolastica, è necessario aver cura di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come il bancomat e carte o, in alternativa, assegni o bonifici. Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta della detrazione è necessario, inoltre, aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di strumenti tracciabili.

La documentazione deve essere conservata per poterla esibire in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi (c.d. “controllo formale“). La documentazione, in ogni caso, deve essere conservata sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (“Termini di prescrizione delle imposte sui redditi“).

Cosa si può scaricare dal 730 spese scolastiche?

Sono incluse sia scuole pubbliche che private. Sono invece detraibili fino a 800 euro tutte le spese relative a tasse di iscrizione e frequenza, spese per la mensa e tutte le tipologie di contributi pre e post scuola, dai corsi extracurricolari fino a pulmino, mensa e gite scolastiche.

Chi può detrarre le spese scolastiche?

L'importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori.

Cosa si intende per spese di istruzione?

Le spese d'istruzione non universitarie, cioè sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sono detraibili entro un importo massimo (cioè entro una spesa sostenuta) pari a 800 euro.

Come detrarre spese mensa scolastica?

Anche la mensa scolastica rientra tra le spese che è possibile portare in detrazione fiscale con il modello 730/2022. Parte delle spese per l'istruzione non universitaria detraibili in dichiarazione dei redditi, il costo sostenuto per la mensa della scuola è ammesso in detrazione fiscale al 19 per cento.