Pergola in legno addossata al muro permessi

Tar Campania: il "vero" pergolato non richiede il permesso di costruire ma è un mero arredo di uno spazio esterno

Pergola in legno addossata al muro permessi

Tra tutte le strutture realizzabili senza alcun permesso, una delle più comuni è il pergolato: bisogna però che sia un 'vero' pergolato, ovverosia un mero arredo esterno.

Per questo, si può affermare che la realizzazione di un pergolato in struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree secondo il progetto originario e da una ‘incannucciata’ secondo la eseguita variante) e facilmente amovibile non è, all’evidenza, riconducibile alle categorie edilizie della nuova costruzione o della ristrutturazione ‘pesante’, esulanti dal regime abilitativo della c.d. d.i.a. (ora s.c.i.a.) semplice (distinta dalla c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

Pergolato: quando è "vero" e quindi completamente libero da permessi

Questa è la conclusione a cui è arrivato il Tar Campania nella sentenza 1761/2018 dello scorso 6 dicembre, dove si aggiunge peraltro che una tale struttura è da considerarsi, appunto, a guisa di semplice pergolato, ossia di mero arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, e, quindi, non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire (o della c.d. super d.i.a., ora s.c.i.a.).

Siamo di fronte, quindi, ad un manufatto realizzato in struttura leggera facilmente amovibile (siccome privo di fondamenta), che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638) e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2134; 8 maggio 2018, n. 2743; TAR Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2009, n. 222; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 novembre 2010, n. 4638; 29 agosto 2012, n. 1481; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 908).

Pergolato: quando si traforma in tettoia e necessita di permesso di costruire

Quando invece il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), si trasforma in tettoia e 'trasla' automaticamente alle regole urbanistiche di ques'ultima, ovverosia il permesso di costruire per la sua realizzazione.

Quindi, in definitiva, la differenza fra tettoia e pergolato è questa:

  • la tettoia è una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato;
  • il pergolato è costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali.

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"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

Esistono anche sentenze veloci e semplici, che fanno (parzialmente) felici i 'costruttori' di opere a libera edificazione, cioè quelle in regime di attività edilizia libera.

E' il caso della pronuncia n.230 del Tar Salerno, dedicata al ricorso contro l'ingiunzione di demolizione, avanzata dal comune, per un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino e una baracca in lamiera delle dimensioni di m. 5,00x2,70x2,10h.

In realtà il Tar da ragione solo parzialmente al ricorrente: mentre il pergolato in legno non richiede il rilascio di permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica - trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile -, tali titoli si rendono viceversa necessari per la baracca in lamiera.

Il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e di copertura, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;

Una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).

L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura spaziata, perché si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno.

Per quel che riguarda il non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata, ma che può essere smontato con facilità.

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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

Pergola in legno addossata al muro permessi

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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

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Quando il pergolato non richiede autorizzazioni del Comune?

3972 del 29 luglio 2013, ha ribadito il concetto che qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire.

Quali sono le pergole senza permessi?

Per le pergole non sono richiesti permessi edilizi Si tratta di strutture facilmente rimovibili che non modificano il luogo in cui vengono installate.

Quali tettoie senza permesso?

Le tettoie per auto non richiedono permessi e autorizzazioni se identificate come strutture rimovibili. Infatti, in linea generale, rientrano nell'edilizia libera tutte le strutture temporanee, a patto che soddisfino requisiti specifici. Vengono valutate le dimensioni, la solidità e la permanenza della struttura.

Quando un pergolato e abusivo?

Sostanzialmente, un gazebo viene considerato abusivo se in violazione alla normativa urbanistica, ovvero nei casi in cui, per legge, è obbligatorio richiedere un'autorizzazione comunale per l'esecuzione dei lavori e questa non viene presentata o quando l'opera viene eseguita in difformità dall'autorizzazione stessa.