D lgs 81 2008 definisce 3 figure aziendali

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L’art. 2 del dlgs 81/2008 rappresenta il glossario della sicurezza sul lavoro: dalle figure coinvolte ai termini della sicurezza

L’art. 2 del dlgs 81/2008 può essere definito come un vero e proprio glossario della sicurezza sul lavoro, all’interno del quale vengono radunate le definizioni delle diverse figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale e quelle dei vari termini utilizzati.

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Art. 2 dlgs 81/2008: le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro

L’art. 2 del dlgs 81/2008 indica quali sono le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale e ne specifica il ruolo di ciascuna.

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro viene definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro viene individuato dai vertici aziendali e può essere:

  • il dirigente con poteri gestionali;
  • un funzionario che non ha un ruolo dirigenziale ma ha autonomia decisionale sulla conduzione aziendale.

Il dirigente

Il dirigente viene definito come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto

Il preposto viene definito come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli:

  • sovrintende alla attività lavorativa;
  • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
  • controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
  • esercita un funzionale potere di iniziativa.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

L’RSPP viene definito come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all’art. 32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione viene definito come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all’art. 32 dlgs 81/2008) facente parte del servizio di servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il medico competente

Il medico competente viene definito come la persona in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

Il rappresentante dei lavoratori viene definito come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il lavoratore

Il lavoratore viene definito come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Rientrano in questa categoria:

  • gli apprendisti;
  • i tirocinanti;
  • gli artigiani;
  • i lavoratori a chiamata;
  • i lavoratori interinali (ossia lavoratori che non vengono assunti direttamente dall’azienda ma attraverso un’agenzia terza che funge da intermediario e l’agenzia viene definita “interinale”).

Art. 2 dlgs 81/2008: i termini della sicurezza

Tutte le figure appena elencate sono fondamentali in un’azienda, però per comprendere meglio il discorso sulla sicurezza è importante guardare anche alla definizione di prevenzione, di sorveglianza sanitaria, di valutazione dei rischi ecc. Vediamoli nel dettaglio.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è definito come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Prevenzione

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Salute

Con il termine salute viene indicato lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

Sistema di promozione della salute e sicurezza

Con sistema di promozione della salute e sicurezza viene definito il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi viene definita come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo

Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Il rischio viene definito come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Unità produttiva

L’unità produttiva è lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Norma tecnica

La norma tecnica è la specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi

Sono definite buone prassi le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee guida

Le linee guida vengono definite come atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formazione

La formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione

L’informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Addestramento

L’addestramento viene definito come il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione

E’ il modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del dlgs 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

  • la programmazione di attività formative;
  • l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle imprese

La responsabilità sociale delle imprese viene definita come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

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D lgs 81 2008 definisce 3 figure aziendali

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-2-dlgs-81-2008/

Quali sono le figure della sicurezza in azienda?

Il Medico Competente ha un ruolo fondamentale per la sicurezza all'interno di un'azienda. In collaborazione con datore di lavoro, RSPP e RLS si occupa della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Quali sono le figure che oggi il D Lgs 81 individua come quelle deputate ad occuparsi dei problemi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

Figure del sistema sicurezza sul lavoro Datore di lavoro (DL) Medico competente (MC) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Quali sono le figure incaricate della gestione della sicurezza?

lgs 81/08 le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale sono:.
Datore di lavoro;.
Dirigente per la sicurezza;.
Preposto per la sicurezza;.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione;.
Addetto al servizio prevenzione e protezione;.
Medico Competente;.
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;.

Quali sono le principali figure partecipi della sicurezza sul lavoro?

Le figure della sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro. ... .
Il dirigente. ... .
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ... .
L'addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) ... .
Il preposto. ... .
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ... .
Il medico competente. ... .
L'addetto al primo soccorso..