Maggioranza per revoca amministratore in seconda convocazione

 

Maggioranza per revoca amministratore in seconda convocazione

Capita, sovente, che i condomini decidano di sfiduciare l’Amministratore del proprio Condominio. Il procedimento di revoca, a cui deve seguire la nomina di un nuovo Amministratore, è il seguente. E’ conveniente che le deliberazioni, per ragioni di opportunità, vengano adottate in seconda convocazione. Segnalo che l’art. 1129 c.c. prevede che “l’Amministratore (…) può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea”.
La procedura può essere riassunta in 3 steps:
1) Preliminarmente, i condomini devono richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria all’Amministratore in carica. Ciò deve avvenire seguendo il disposto dell’art. 66 disp. att. c.c. , che prevede che “l’assemblea (…) può essere convocata in via straordinaria dall’Amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”. I condomini dovranno indicare all’Amministratore il preciso ordine del giorno che vogliono trattare (REVOCA DELL’ATTUALE AMMINISTRATORE. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE ED INVIDIUAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO) ed una data entro la quale dovrà tenersi la riunione. L’Amministratore è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni ricevute. Nel caso in cui l’Amministratore non dovesse dare seguito alla richiesta ricevuta entro 10 giorni, i condomini potranno autoconvocarsi. La riunione potrà tenersi anche se l’Amministratore in carica non è personalmente presente all’adunanza.
2) Convocata la riunione, la revoca dell’Amministratore dovrà avvenire con apposita delibera che, ai sensi dell’art. 1136, comma 4 c.c. , deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi).
3) Revocato l’Amministratore, l’Assemblea deve contestualmente nominare un sostituto con la stessa maggioranza di cui al punto 2. Sarà cura di quest’ultimo notificare all’Amministratore revocato la delibera assembleare di cui al punto 2), ed intimargli la consegna di tutta la documentazione condominiale (ex art. 1129 c.c.). Nel caso in cui non venisse nominato un nuovo Amministratore, quello “non gradito” rimane in carica con tutti i poteri in regime di “prorogatio imperii”.

Nomina dell’amministratore

Per la nomina dell’amministratore è necessaria la maggioranza qualificata

L’art. 1136 Cc rappresenta la norma cardine in materia di costituzione e validità dell’assemblea ed opera una prima distinzione a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione ed una ulteriore differenziazione in relazione all’oggetto della delibera.

Pertanto, ai fini costitutivi dell’assemblea viene stabilito come la stessa in prima convocazione risulta regolarmente formata con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre per quanto concerne la validità delle deliberazioni, le stesse devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Viceversa, l’assemblea in seconda convocazione risulta regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, mentre le deliberazioni risulteranno valide qualora approvate dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Per quanto concerne le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni che incidono sulle destinazioni d’uso, alcune innovazioni, quelle sugli impianti di videosorveglianza, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

A seguito della riforma apprestata dalla L. 220/2012 si è accesso un dibattito dottrinale in relazione alla maggioranza necessaria per la nomina dell’amministratore in seconda convocazione, laddove alcuni autori hanno sostenuto che con la predetta riforma il legislatore abbia inteso abbassare il quorum per la nomina, risultando bastevole – come per le altre comuni deliberazioni adottate in seconda convocazione – il 50% degli intervenuti ed un numero di voti pari ad 1/3 del valore dell’edificio.

Altra parte della dottrina ha invece ritenuto che per la nomina dell’amministratore, a prescindere se effettuata in prima o seconda convocazione, sarebbe sempre richiesta la maggioranza qualificata, vale a dire la metà più uno degli intervenuti e il 50% del valore dell’edificio.

Il Tribunale di Roma, V Sez. civile, nella sentenza pubblicata in data 3 Luglio 2019, afferma che è valida la tesi sopra esposta, ovvero, riguardo il quorum per la nomina dell’amministratore, osserva come in effetti « non è stato raggiunto il quorum di cui al secondo comma dell’art. 1136 cc previsto per delibere aventi ad oggetto la nomina dell’amministratore, ed in particolare non risulta raggiunta una maggioranza che abbia rappresentato almeno la metà del valore dell’edificio, ovvero i 500 millesimi.

Qual è la maggioranza prevista per la nomina è la revoca dell'amministratore in 2ª convocazione?

Il quorum deliberativo della revoca civ. – un quorum deliberativo, in prima e seconda convocazione, costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 1136 cod.

Che maggioranza serve per cambiare amministratore di condominio?

1136 del codice civile, per la nomina e la revoca dell'amministratore occorre il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea e almeno 500 millesimi. Non è possibile derogare alle regole sulla doppia maggioranza in nessun caso.

Quanti millesimi ci vogliono per mandare via l'amministratore?

Per la nomina e la revoca dell'amministratore sarebbe necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.

Quanti millesimi servono in seconda convocazione?

Per la validità dell'assemblea, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'articolo prevede che la maggioranza numerica è pari ad 1/3 dei partecipanti al condominio, i quali devono poter rappresentare almeno 333,34 millesimi.