Autocertificazione art 46 dpr 28 dicembre 2000 n 445

Modulo autocertificazione da scaricare e compilare in file word: ecco il modello da utilizzare per la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Modulo autocertificazione da scaricare e compilare: di seguito il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in formato word.

L’autocertificazione è sempre più di frequente utilizzata per il rilascio di dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa e professionale. Le regole relative alle dichiarazioni sostitutive ed ai casi in cui può essere richiesta sono contenute negli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

In primo luogo si evidenzia che la ratio dell’autocertificazione è di semplificare le procedure di accesso ad atti, documenti e presentazione di domande.

Nel 2020 il suo utilizzo è stato amplificato dall’introduzione dell’autodichiarazione per gli spostamenti del Ministero dell’Interno.

L’autocertificazione diventerà inoltre fondamentale per l’accesso a bonus e contributi statali: il decreto Rilancio (ancora in bozza) dispone che per tutti i procedimenti amministrativo nei confronti delle pubbliche amministrazione basterà presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 e 47 DPR n. 445/2000) per attestare il possesso dei requisiti d’accesso richiesti.

Considerando quindi l’importanza che assumerà l’autodichiarazione, forniamo di seguito il modello da scaricare e compilare (in formato word) ed analizziamo quali sono le disposizioni normative contenute negli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Autocertificazione, modulo dichiarazione sostitutiva ai sensi artt 46 47 DPR 445/2000

Di seguito il modulo di autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva) in formato word, da scaricare e compilare:

Autocertificazione art 46 dpr 28 dicembre 2000 n 445
Autocertificazione ai sensi artt 46 47 dpr 445/2000Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva in formato word da compilare

Modulo autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000: quando si usa e come si compila

L’autocertificazione sostituisce ed ha lo stesso valore dei certificati e gli atti di notorietà rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione e può essere utilizzata da cittadini italiani, dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 circoscrivono i casi in cui si può utilizzare l’autocertificazione.

Ai sensi dell’articolo 46, ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva per accertare le seguenti informazioni:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’articolo 47 disciplina invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consente di comprovare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nell’elenco di cui sopra possono.

Come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell articolo 47 del dprn 445 2000?

445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Quali sono i documenti che si possono autocertificare?

Cosa si può autocertificare.
Nascita..
Residenza..
Cittadinanza..
Godimento dei diritti politici..
Stato civile..
Esistenza in vita..
Nascita dei figli..
Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote..

Come si fa l'autocertificazione di un documento?

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera. L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.

Cosa dice il DPR 445 del 2000?

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.