Cos'è la CostituzioneCostituzione Italiana: cos'è, struttura e articoli — Fonte: istockCos'è la Costituzione? Per Costituzione si intende l’insieme delle norme fondamentali di un ordinamento giuridico, cioè le regole che disciplinano i trattati dell’organizzazione dello stato e le relazioni dello stesso con i cittadini. Show
Tipi di CostituzioneLa Costituzione può essere:
Perché l'Italia è una Repubblica Parlamentare?L’Italia si definisce una Repubblica Parlamentare perché ha una forma di
Governo in cui la volontà popolare è affidata alle elezioni politiche. Attraverso le elezioni il popolo elegge i suoi rappresentanti in Parlamento e questo, a sua volta, elegge il Governo ed il
Presidente della Repubblica. Ascolta su Spreaker. Costituzione Italiana: StrutturaLa nostra Costituzione è scritta in quanto è contenuta in un documento scritto, votata in quanto è stata approvata dal corpo elettorale, rigida in senso forte in quanto non può essere modificata da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali ed inoltre prevedono un sistema di controllo di conformità delle leggi e lunga in quanto riconosce oltre ai diritti civili, e politici, anche i diritti sociali ed economici. La Costituzione della Repubblica Italiana è costituita da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento democratico. I primi 12 articoli enunciano i principi fondamentali, che affermano i valori fondamentali di Libertà, Uguaglianza, Solidarietà che sono ancora oggi vitali. I principi fondamentali stabiliscono dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione dell’ordinamento giuridico La prima parte della Costituzione, costituita dagli articoli dal 13 al 54 e dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini. Questa parte regola i rapporti civili, etico-sociali, politici, economici. Queste norma rappresentano un’innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici. La seconda parte, costituita dagli articoli dal 55 al 139, è dedicata all’ordinamento della Repubblica. Delinea il nostro ordinamento statale. Gli organi costituzionali sono: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura. Seguono le norme relative alle regioni, province e comuni e alle garanzie costituzionali. Costituzione Italiana: FontiLe “fonti” del diritto sono classificate in base alla loro durezza o efficacia. La costituzione è paragonabile al diamante. In caso di conflitto fra norme di diversa durezza, prevale quella contenuta nella fonte più importante: questo è il principio di gerarchia delle norme.
Costituzione e leggi costituzionaliNella gerarchia delle norme il posto più importante spetta alla costituzione. Sullo stesso piano stanno le leggi costituzionali, che introducono modifiche o integrazioni alla Costituzione. Le leggi costituzionali sono approvate con una particolare procedura prevista dalla costituzione. Costituzione italiana: Principi fondamentaliSu cosa è fondata la Costituzione italiana? Ecco qui di seguito i suoi principi fondamentali:
Costituzione Italiana: Articoli commentatiArticolo 1: testo e spiegazione. "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Commento. Il primo articolo della Costituzione fonda le due caratteristiche principali dello Stato italiano, sorto dalla guerra di liberazione: l’Italia è una Repubblica, e a norma dell’art. 139 non potrà più tornare alla forma monarchica, ed è finalmente, grazie al suffragio universale e alle istituzioni previste dalla II parte del testo costituzionale, una democrazia. Democrazia rappresentativa, in cui il potere appartiene al popolo, costituito da tutti i cittadini, che concorrono al governo della cosa pubblica attraverso gli istituti e i meccanismi previsti dall’ordinamento della Repubblica. Inoltre, fondamento della democrazia non è la proprietà, con i conseguenti privilegi di classe dello Stato liberale, ma il lavoro, diritto e dovere di ciascuno per il progresso personale e sociale. Articolo 2: testo e spiegazione. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Commento. Il secondo articolo è indubbiamente uno dei più importanti della Costituzione Italiana. Infatti con esso la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti dell’uomo, che sono stati spesso violati nell’arco di tutta la storia, non esclusa quella italiana (basti pensare alla persecuzione degli Ebrei durante il Nazifascismo). Il riferimento iniziale, come successivamente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, è di tipo giusnaturalistico: lo Stato riconosce diritti che gli preesistono e di cui ogni persona è titolare fin dalla nascita, inoltre tali diritti sono inviolabili, costituiscono cioè un limite invalicabile per i poteri pubblici, che potranno con legge limitarli, ma mai eliminarli. Il retroterra storico è appunto quello della Shoah e, più in generale, dei regimi totalitari, nazismo e fascismo, che avevano compiuto gravissime violazioni dei diritti umani in nome di superiori interessi dello Stato. Viene, inoltre, richiamato il principio personalista, per cui l’uomo non è un individuo separato e in competizione con gli altri, ma un essere in relazione, che si sviluppa e coopera nelle formazioni sociali, come la famiglia, la scuola, le associazioni. Esiste infine una necessaria e stretta correlazione fra diritti e doveri, per cui tutti sono chiamati ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: è il principio solidarista su cui si basa tutta la Costituzione, che prende quindi le distanze dall’individualismo liberale e dal perseguimento dei soli interessi egoistici. Articolo 3: testo e spiegazione. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Commento. Nel I comma è riaffermato il principio dell’uguaglianza formale, di origine liberale, già rivendicato dalla
Rivoluzione francese e previsto anche dallo Statuto Albertino, ma gravemente violato dalle Leggi razziali. Si tratta dell’uguaglianza davanti alla legge, enunciata in tutti i tribunali con la formula “La legge è uguale per tutti. ” Vengono citate sei possibili ragioni di discriminazioni, fra cui primariamente quelle derivanti dal sesso, dalla razza,
dalla religione, che hanno determinato nella storia persecuzioni, sopraffazioni e gravi ingiustizie. Il termine razza, proprio per il suo intento discriminatorio, è oggi fortemente criticato e già in Assemblea Costituente ci fu la proposta, non accolta, di sostituirlo. Se oggi, nella Repubblica italiana, non esistono più, anche grazie alle sentenze della Corte Costituzionale, discriminazioni a livello legislativo, non si può certo dire che, nel contesto sociale, siano spariti tutti gli
atteggiamenti discriminatori. "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società". Commento. In questo articolo il lavoro, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano fin dal primo articolo della Costituzione, viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto (v. art. 2). E' per questo che lo Stato repubblicano si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. In conseguenza dell'affermazione del principio lavorista, lo Stato si deve impegnare concretamente nel promuovere specifiche politiche sociali ed economiche di sviluppo che favoriscano le condizioni per il pieno impiego, nell'interesse generale della nazione. Da questo presupposto derivano tutti quei diritti che sono definiti nell'articolo 35 e negli articoli seguenti (Titolo III - Rapporti Economici). Tali diritti vengono riconosciuti al lavoratore, sia in qualità di singolo cittadino che all'interno delle organizzazioni in cui esercita un'azione collettiva (v. art. 39). Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, nella consapevolezza che ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività. Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come frutto di una libera scelta, contribuisce concretamente al progresso della società civile, in ogni suo aspetto. L'adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato significato morale, attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica. Articolo 5: testo e spiegazione. "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento". Commento. Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale, unità conseguita attraverso il processo storico iniziato nell'età risorgimentale. La confermata unità del territorio dello Stato esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di scissione. La Costituzione, contrapponendosi all'ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali (v. art. 114 e ss. ). Si riconoscono i Comuni e le Province, preesistenti allo Stato repubblicano e si promuovono le Regioni. Questi enti territoriali sono considerati come strutture autonome, fondate su assemblee elette che, all'interno delle leggi della Repubblica, possono esprimere, attraverso il voto degli elettori, orientamenti politici diversi da quelli del governo centrale. Il secondo canale del decentramento è rappresentato dagli uffici decentrati dei Ministeri che, se da una parte stanno a rappresentare gli strumenti del decentramento, dall'altra hanno il compito di rappresentare il potere centrale su tutto il territorio nazionale. A partire dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 (cd. Legge Bassanini), fino ad arrivare all'attuazione della riforma costituzionale (L. cost. del 3/2001), con cui è stato riscritto quasi completamente il titolo V della parte seconda, si è giunti a ridisegnare le funzioni degli enti amministrativi e delle comunità locali. La riforma ha, inoltre, previsto e istituzionalizzato la Città metropolitana (v. art. 114). La riformulazione dell'art. 114 non pone, tuttavia lo Stato e gli enti locali sulla stesso piano; infatti, come viene evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 274 del 24 luglio 2003), lo Stato mantiene la sua funzione preminente, sia nel rispetto di questo articolo, sia nel rispetto dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica del nostro ordinamento. La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come pure le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, vengono elencate nell'articolo 117 della Costituzione. Articolo 6: testo e spiegazione. "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La Repubblica italiana si impegna e tutelare le minoranze linguistiche e tale impegno deve ricadere sulle comunità territoriali in cui queste minoranze sono presenti". Commento. La storia del nostro paese è stata connotata fin dall'antichità dalla presenza di popolazioni diverse fra loro per etnia e per lingua, minoranze che fanno parte a pieno titolo del nostro Stato. Il riferimento riguarda le minoranze linguistiche appartenenti al gruppo franco - provenzale in Valle d'Aosta, al gruppo germanofono in Trentino - Alto Adige, a quello sloveno, in Friuli - Venezia Giulia, a quello ladino nelle valli dolomitiche, ma riguarda anche quelle comunità di ascendenza greca o albanese, stanziate nelle nostre regioni meridionali. La norma costituzionale, nel rifarsi al precedente articolo 3, vieta qualunque discriminazione che possa scaturire dalla diversità linguistica e, allo stesso tempo, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, conformemente ai principi di pluralismo e di tolleranza. Durante il regime fascista era stata utilizzata una politica di repressione nei confronti delle minoranze, politica finalizzata all'attuazione di una politica nazionalistica, che ne prevedeva l'assimilazione forzata. Anche la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, con l'articolo 21, sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua e, nell'articolo 22, prosegue affermando il rispetto per le diversità linguistiche oltre che culturali e religiose. Grazie alla legge n. 482 del 1999, sono stati assicurati interventi di tutela sia per le minoranze nazionali già riconosciute (le lingue appartenenti all'area francofona, germanofona e slovena, ladina), che per tutte le altre minoranze storiche come le albanesi, greche, catalane, friulane, croate, sarde. Le scuole, le università e le amministrazioni pubbliche hanno il compito di promuoverne la conoscenza e la conservazione, nell'ottica della tutela e dell'arricchimento del patrimonio umano e culturale del nostro paese. Articolo 7: testo e spiegazione. "Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Commento. Lo Statuto Albertino definiva la religione cattolica come "la sola religione di Stato". Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana vedono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato" e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza. Con l'art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 da Mussolini (per l'Italia) e dal Cardinale Gasparri (per la Santa Sede). Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di un documento che, ispirato ai principi di eguaglianza e neutralità espressi dalla Costituzione repubblicana e, al tempo stesso, più consono ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato. Si è così concretizzato quel principio pattizio, esplicitato nell'ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti. Articolo 8: testo e spiegazione. "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Commento. Il primo comma di questo articolo applica in àmbito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La
Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha
cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. Articolo 9: testo e spiegazione. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Commento. L'articolo pone, in termini di promozione e di tutela, le premesse della cosiddetta “Costituzione culturale”, che troverà più ampia definizione nei successivi articoli 32-35. Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi, questo, nel senso più ampio di “beni ambientali”) e del patrimonio storico e artistico. Solo in apparenza l'articolo mette insieme temi diversi; in realtà, a ben riflettere, se è del tutto evidente che non è concepibile uno sviluppo culturale scisso da un contestuale sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, è altrettanto evidente che la cultura pone le radici di un suo possibile sviluppo nella conoscenza e, dunque, nella valorizzazione e nella tutela dell'intero patrimonio ambientale, storico, artistico, che rappresenta la vera “essenza culturale”, sedimentata per secoli, della Nazione. Nella definizione di “paesaggio” va identificato il cosiddetto “ambiente visibile”, in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. Nella definizione di “patrimonio storico e artistico” (in altre parole, i cosiddetti “beni culturali”) vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. L'osservanza di questa norma costituzionale ha portato all'istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974), successivamente Ministero per i Beni e le attività culturali (1988) e del Ministero dell'Ambiente (1986). Articolo 10: testo e spiegazione. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. Commento. L’articolo in questione afferma che l’Italia applica le norme generali di diritto internazionale e che offre asilo politico agli stranieri provenienti da Paesi in cui le libertà fondamentali sono impedite da governi totalitari ed antidemocratici. Lo straniero non può essere estradato se viene perseguito dal suo Stato di appartenenza per reati politici. Con questo articolo la Costituzione afferma un principio internazionalista contro il precedente nazionalismo fascista. Articolo 11: testo e spiegazione. “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Commento. L’articolo 11 della Costituzione Italiana precisa che la Repubblica Italiana ripudia la guerra sia come mezzo di offesa o
di attacco verso altri popoli, sia come soluzione ai problemi internazionali. Infatti, la seconda Guerra Mondiale, a quel tempo, si era appena conclusa e con questo articolo si voleva allontanare ogni idea di propaganda bellica e di dottrine che giustificano o approvano la guerra, dato che essa aveva portato povertà, devastazione e tragedie,
costituendo la più palese violazione dei diritti inviolabili dell’uomo. Anche altre Costituzioni, come quella tedesca e giapponese, propongono questo assoluto rifiuto della guerra e l’ONU è sorta, subito dopo la seconda guerra mondiale, proprio con l’intento principale di
garantire la pace. Secondo alcuni, però, la Costituzione italiana non è totalmente pacifista, ammettendo implicitamente la sola guerra di difesa, nell’ipotesi, al momento irrealistica, che ci sia un’aggressione diretta contro lo Stato italiano. Articolo 12: testo e spiegazione. "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". Commento. La storia del tricolore ha il suo inizio con le repubbliche giacobine in Italia e si ricollega alla data del 7 gennaio 1797 quando diviene la bandiera della Repubblica Cispadana. Napoleone Bonaparte nel 1805 adotta il tricolore, con le bande in verticale, come bandiera del Regno d'Italia. Nel 1848, anno della prima guerra di indipendenza, il tricolore sostituisce lo stendardo azzurro del Regno di Sardegna, aggiungendo al centro lo scudo sabaudo. Con la nascita del Regno di Italia, il 17 marzo 1961, il tricolore, viene adottato come bandiera nazionale e, tale scelta, verrà confermata anche nel 1946, con l'eliminazione dello stemma sabaudo, a seguito del risultato del Referendum istituzionale che sancisce la nascita della Repubblica. La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera, inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia. Per quanto riguarda la posizione dell'asta e la tonalità dei colori, si deve far riferimento alle consuetudini appartenenti alla tradizione storica del nostro paese. Articolo 13: testo e spiegazione. "La libertà personale è inviolabile. Commento. Questo articolo apre la parte della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona si colloca qui nella
tradizione di documenti fondamentali della moderna cultura giuridica, quali il Bill of Rights del 1689 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Inoltre, affidando alla tutela dell'imparzialità della legge le restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si verifichino casi di persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull'argomento sono state, negli anni, di tenore diverso, anche in
rapporto a vere e propri emergenze determinate dalla necessità di combattere la mafia o il terrorismo. Articolo 14: testo e spiegazione. "Il domicilio è inviolabile. Commento. Poiché la libertà di domicilio è espressione della più ampia libertà personale, ne è riconosciuta l'inviolabilità, anche se
l'autorità di polizia o la magistratura possono adottare, con le opportune garanzie previste dalla legge, misure quali ispezioni, perquisizioni, sequestri. La libertà di domicilio viene tutelata anche dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (firmata a Nizza il 7 dicembre 2000), che prevede che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e delle sue comunicazioni. La tutela garantita dalla Carta europea ricomprende,
quindi, anche diritti (come il rispetto della vita privata e familiare) che la nostra Costituzione non cita espressamente. Tali interventi devono, comunque, essere previsti da apposite leggi. Articolo 15: testo e spiegazione. "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Commento. La segretezza della corrispondenza, che non può essere violata neppure dai familiari, è attributo essenziale della libertà personale in quanto garantisce i contatti del singolo, consentendogli di far giungere ad altri, senza interferenza alcuna, il suo pensiero. Libertà e segretezza vanno, dunque, considerate congiuntamente perché l'una trova fondamento nell'altra e nessuna delle due
si realizza compiutamente in assenza dell'altra. Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile, se si tratti cioè del mittente o del destinatario; sono perciò assicurate pari dignità e pari tutela sia a chi invia la comunicazione sia a chi la riceve. L'inviolabilità, assicurata ad ogni forma di comunicazione, deve intendersi estesa, ovviamente, anche alla telefonia, alla telematica e ad ogni altra tecnologia. Articolo 16: testo e spiegazione. "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Commento. In questo articolo è prevista la libertà per ogni cittadino italiano di circolare e stabilirsi in modo temporaneo o permanente in qualsiasi parte del territorio nazionale. In stretta corrispondenza è l'articolo 120 della Costituzione, che vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione delle persone e delle cose". Articolo 17: testo e spiegazione. "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Commento. L'art. 17 della Costituzione tutela il diritto di riunione, purchè essa venga svolta pacificamente. Si deve partire dal presupposto che la riunione, diversa dall'assembramento che si configura invece come un'adunata casuale, si presenti come un confronto democratico fra cittadini, durante il
quale non vi siano prevaricazioni o il ricorso all'uso della violenza e delle armi. Per luoghi aperti al pubblico si fa riferimento a quei luoghi come ad esempio cinema, teatri, circoli, dove si accede a talune condizioni, quali il biglietto di accesso o l'essere socio. Articolo 18: testo e spiegazione. "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Commento. La nostra Costituzione legittima il diritto di associazione, inteso come la libera unione di cittadini (la formazione sociale a cui si fa riferimento nell'art. 2) e tale diritto si esplica senza l'autorizzazione dell'autorità, differenziandosi dalla politica di controllo esercitata dal regime fascista. Il diritto di
associazione, che per sua natura può avere un carattere stabile e duraturo, viene tutelato costituzionalmente, sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e di non violenza. Nei successivi articoli 39 e 49 verranno presi in considerazioni sia l'associazionismo sindacale che quello partitico, considerati importante riferimento per lo sviluppo democratico della società civile. La norma vieta tutte quelle associazioni costituite per fini vietati ai singoli dalla legge
penale: sono pertanto vietate le associazioni per delinquere e per scopi eversivi. Articolo 19: testo e spiegazione. "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Commento. Si tratta dell'applicazione dell'articolo precedente allo specifico ambito religioso. Viene pienamente riconosciuta la libertà religiosa: l'equiparazione tra le diverse fedi è totale; ne consegue che ha pari dignità anche il rifiuto di ogni credo religioso. Va rilevato che il diritto in oggetto viene sancito erga omnes, cioè per chiunque risieda nel territorio nazionale, sia esso cittadino o straniero. L'esercizio del culto trova un limite nell'osservanza del “buon costume”, cioè di comportamenti rispettosi della pubblica decenza. Articolo 20: testo e spiegazione. "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività". Commento. Per "gravami fiscali" devono qui intendersi gli eventuali oneri imposti dal fisco per la costituzione di un ente e per lo svolgimento della sua attività (ad esempio: tasse per la stipula dell'atto costitutivo o per gli acquisti effettuati, vincoli di destinazione specifica di determinati utili, ecc. ). Per "capacità giuridica" si intende l'idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi stabiliti dalla legge. La capacità giuridica è prerogativa intangibile di tutti i cittadini (come ulteriormente precisato dal successivo art. 22), dunque anche degli enti legalmente costituiti: il carattere religioso di un ente non può comportare alcuna limitazione alla sua capacità giuridica. Questo articolo impedisce, in sostanza, l'introduzione per legge di trattamenti discriminatori a carico degli enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguono scopi diversi: tale garanzia viene assicurata a tutti gli enti religiosi, a prescindere dalla confessione di appartenenza, a tutela del principio dell'eguale libertà di fede religiosa. Articolo 21: testo e spiegazione. "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Commento. La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, connotato fondamentale di ogni sistema democratico, va qui intesa in riferimento sia alla libertà di esprimere le proprie opinioni (pluralismo ideologico) sia alla libertà di informazione (cioè di informare e di essere informati). Perciò viene preso in considerazione non soltanto l'uso della parola e dello scritto, ma anche “ogni altro mezzo di diffusione” (quindi la radio, la televisione, il cinema, le riproduzioni audiovisive, Internet…). Tuttavia, l'articolo detta norme specifiche solo sulla stampa e mira, in sostanza, ad eliminare i controlli di tipo poliziesco (autorizzazioni, censure…) introdotti dal fascismo. Ciò spiega anche la particolare attenzione rivolta alla problematica relativa ai casi di sequestro. Di speciale interesse è il penultimo comma, il cui dettato è in funzione della trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; si tratta di una norma tesa a salvaguardare il diritto del cittadino-lettore di conoscere quali interessi (economici, politici o di qualsiasi altra natura) sostengono il giornale che egli acquista, posto che gli assetti proprietari delle testate giornalistiche influiscono, com'è ovvio, sugli orientamenti che le stesse assumono. La norma tende altresì ad impedire aventuali finanziamenti occulti con finalità illecite. In questo medesimo ambito normativo si collocano le disposizioni legislative tendenti ad evitare la concentrazione delle testate giornalistiche e a regolamentare la diffusione delle emittenti radio e televisive, nel senso di impedire che l'informazione venga controllata da poche centrali, garantendo viceversa, in condizioni paritarie e di trasparenza, spazio, libertà e autonomia ai soggetti che fanno informazione, sì da realizzare il necessario pluralismo nel sistema dei mezzi di comunicazione. Va detto che una disciplina compiuta dell'editoria è intervenuta solo nel 1981, con l'istituzione dell'autorità garante, cui spetta il potere di dichiarare nulle le cessioni di testate giornalistiche qualora determinino una posizione dominante nel mercato editoriale. Inoltre, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni radio-televisive, soltanto con la Legge n. 249 del 1997 è stata istituita l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni con il preciso compito di vigilare sul rispetto del divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli al pieno realizzarsi del pluralismo dell'informazione. Articolo 22: testo e spiegazione. "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome". Commento. La norma si ricollega all’articolo 2 in cui si sono garantiti i diritti
inviolabili della persona e all’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza; essa risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell’ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del
1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista. Articolo 23: testo e spiegazione. "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Commento. A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare (prestazione personale) qualcosa oppure dare qualcosa (prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento. Ad esempio, sono prestazioni il servizio militare, l’obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l’intervento in caso di calamità. Per prestazioni patrimoniale sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi, inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche. Articolo 24: testo e spiegazione. "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Commento. La nostra Costituzione riconosce a tutti, sia come soggetto singolo che soggetto collettivo, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi; se, invece, si viene chiamati in giudizio, si ha diritto
alla difesa in ogni momento dell’iter processuale. Articolo 25: testo e spiegazione. "Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge. Commento. Per garantire l'imparzialità del giudice, già nello Statuto Albertino si diceva che "Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali" e si vietava la costituzione di tribunali
straordinari: ciò, tuttavia, non impedì al regime fascista di reprimere l'opposizione politica attraverso l'istituzione di "Tribunali speciali per la difesa dello Stato". La Costituzione repubblicana ha confermato la garanzia del giudice naturale, ma ha anche previsto, col successivo art. 102, l'esplicito divieto di costituzione di tribunali straordinari. Il "giudice naturale precostituito per legge" è il giudice che la legge individua in base a criteri
certi ed oggettivi (cioè relativi, ad esempio, alla materia del contendere e al territorio sul quale si è svolto il fatto), definiti comunque in precedenza rispetto al fatto portato in giudizio. L'ultimo comma prevede la riserva di legge anche per le misure di sicurezza (quali, ad esempio, la libertà vigilata, il divieto o l'obbligo di soggiorno, l'espulsione dello straniero dallo Stato): il costituente ha così inteso limitare la discrezionalità del giudice, trattandosi di misure comminate in ragione della pericolosità sociale di un soggetto, indipendentemente da una sua eventuale responsabilità penale. Si è voluto, quindi, evitare che tali misure possano trasformarsi in pene arbitrarie, come si verificò in epoca fascista a danno degli oppositori del regime. Articolo 26: testo e spiegazione. "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Commento. L'articolo, che costituisce una precisazione del precedente art.
10, impone che l'estradizione del cittadino sia consentita soltanto nei casi e nei modi previsti dai trattati internazionali, individuati, a tal fine, come l'unica fonte legale per eventuali provvedimenti di estradizione. Il divieto è, invece, assoluto per i reati politici. Articolo 27: testo e spiegazione. "La responsabilità penale è personale. Commento. L’articolo sancisce i principi della personalità della pena e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Quella di “responsabilità penale” è la condizione di chi subisce le conseguenze del
proprio agire: ad esempio, una sanzione detentiva comminata a seguito del riconoscimento di colpevolezza di un reato che la prevede. Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale, come lo è, viceversa, in quella civile, cioè nell’obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito. Un imputato, che opponga ricorso contro una sentenza di condanna, non può essere considerato colpevole della colpa per cui pure è condannato in prima istanza fino alla pronuncia
della sentenza definitiva sulla stessa imputazione. Vige, dunque, nel nostro sistema la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: questo principio, affermato già da Montesquieu e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha trovato piena attuazione solo col codice di procedura penale del 1989. La norma costituzionale, nella sua formulazione originaria, appariva ormai in conflitto con l’evoluzione sia dell’ordinamento italiano sia di quello europeo nonché contraddittoria con lo stesso art. 2 della Costituzione. La modifica apportata ha, tra l’altro, reso più forte la posizione dell’Italia nella richiesta di sospensione universale delle pene capitali (la cosiddetta “moratoria internazionale sulla pena di morte”). Articolo 28: testo e spiegazione. "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. Commento. L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici dipendenti e funzionari costituisce un'importante garanzia dei diritti del cittadino: ciò spiega la collocazione di questa norma nel titolo dedicato alle libertà civili. In effetti, nessun principio è operante se non viene applicato da chi di fatto è tenuto ad
attuarlo, perciò la Costituzione impone ai funzionari pubblici particolari responsabilità e garantisce tutti i cittadini che i danni eventualmente causati da loro vengano comunque risarciti dalle rispettive amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune o qualsiasi Ente pubblico). La norma appare particolarmente attuale, soprattutto se si considera che in una società complessa come la nostra l'intervento dello Stato (e la conseguente possibilità di abusi) è sicuramente maggiore che in
passato. Articolo 29: testo e spiegazione. "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Commento. La famiglia si configura come nucleo primario della società civile, fondato su
principi naturali e quindi non convenzionali: i vincoli familiari di affetto, solidarietà fra i coniugi, cura e protezione dei figli sono diritti naturali prima che giuridici. Articolo 30: testo e spiegazione. "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Commento. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Questo articolo si riferisce al "principio di corresponsabilità" che deve guidare i coniugi nella vita familiare. Un diritto – dovere è quello di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio, che va esercitato dai genitori in maniera paritaria, interagendo con le altre forme sociali fra cui la scuola. L'art. 147 del codice civile aggiunge che i genitori devono tener conto, nel processo educativo, "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". Viene considerata legittima la ricerca della paternità attraverso quelle pratiche medico – giuridiche che permettono di stabilire la paternità naturale di un individuo: la ricerca può essere effettuata da un figlio nei confronti del padre e viceversa. Articolo 31: testo e spiegazione. "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Commento. Nei confronti della famiglia, la Repubblica deve agevolarne la formazione e l'adempimento di quei diritti – doveri contenuti nell'articolo 30. Nel corso dei miglioramenti della legislazione sociale, ottenuti attraverso le battaglie sindacali e politiche e la maturazione della coscienza civile, il nostro paese ha introdotto tutta una serie di interventi a tutela della famiglia: gli assegni familiari o la cosiddetta politica della casa di cui si ricorda la "legge sull'equo canone" del 1978, come pure le agevolazioni fiscali per la prima casa. Gli articoli 36 e 37 prescrivono che la retribuzione del lavoratore e della lavoratrice debba essere comunque adeguata ad assicurare a loro stessi e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. L'articolo
37 assicura alla lavoratrice – madre una speciale tutela perché possa adempiere alla sua essenziale funzione familiare. La politica di intervento pubblico nei confronti dei giovani trova svolgimento nell'art. 34, con riferimento ai figli capaci e meritevoli nello studio che, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Articolo 32: testo e spiegazione. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Commento. La salute, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, costituisce un diritto fondamentale, la cui lesione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure
indispensabili per la proprie salute (il termine "indigenti" non viene qui adoperato come sinonimo di "poveri"). Il diritto alla salute coincide, tradizionalmente, col diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo; ma nella concezione solidaristica della Costituzione esso comporta anche il diritto all'assistenza sanitaria: infatti, con la riforma sanitaria del 1978,
l'istituzione del servizio sanitario nazionale ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione. Articolo 33: testo e spiegazione. "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Commento. Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della libertà d'insegnamento. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il pluralismo ideologico, che va garantito innanzi tutto nella scuola, intesa come istituzione autenticamente laica, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge. La libertà d'insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il
metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Articolo 34: testo e spiegazione. "La scuola è aperta a tutti. Commento. Affermare che "la scuola è aperta a tutti" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni
ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata.
Cosa significa che la Costituzione è scritta?Costituzione scritta si ha quando le norme fondamentali sono generalmente costituite da documenti scritti. Costituzione non scritta quando gli ordinamenti sono retti da un complesso di atti e norme consuetudinarie.
Chi è che ha scritto la Costituzione?Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
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. Come è stata scritta la Costituzione?Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea, con 453 voti a favore e 62 contrari, deliberò l'approvazione del testo della Costituzione della Repubblica Italiana. La stessa fu poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre del 1947, per poi entrare in vigore il 1° gennaio 1948.
Che vuol dire nelle forme e nei limiti della Costituzione?È naturale che un simile ruolo non possa essere esercitato in forma arbitraria. L'inciso “nelle forme e nei limiti della Costituzione” sta a indicare proprio questo fatto. Più precisamente, l'esercizio effettivo della sovranità popolare avviene in varie forme, specie il diritto di voto (art.
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