Mi hanno revocato la carta di credito

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 15500 del 13.06.2018, Rel. Dolmetta

di Lecci Michael


Mi hanno revocato la carta di credito
“L’«autorizzazione» all’uso della carta di debito suppone di necessità la sussistenza di un patto, intercorrente tra intermediario e cliente, che tale autorizzazione fondi e governi anche in termini disciplinari. Correlativamente, sotto il profilo tecnico giuridico, la c.d. «revoca» della carta di debito viene in sé stessa a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti”.

La pronuncia de qua, risolvendo un conflitto inerente la segnalazione di un cliente alla Centrale rischi in seguito alla revoca di una carta di debito, fa emergere importanti rilievi di diritto in merito alla qualificazione della “revoca” quale atto unilaterale recettizio ed alla conseguente inefficacia nel caso di mancato preavviso al cliente.

Premessa

Per un più chiaro inquadramento della questione è opportuno ripercorrere le contestazioni sollevate dal correntista in sede di ricorso di legittimità e le rispettive controdeduzioni dell’intermediario. In particolare il cliente, cui era stata revocata una carta di debito (bancomat) con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria (C.A.I), contestava la condotta illegittima dell’intermediario il quale procedeva alla segnalazione senza preventiva comunicazione; il cliente pertanto chiedeva, per l’effetto, il risarcimento del danno patito e la rettifica della segnalazione.

Il giudice di prime cure respingeva le pretese attoree sul presupposto che, avendo il conto registrato un saldo a debito per un certo numero di mesi, la condotta dell’intermediario sarebbe stata conforme al dettato normativo di cui “all’art. 10 bis, comma 1 lettera e) legge n. 386/1990, all’art. 8 Regolamento Banca D’Italia 29 gennaio 2002 e all’art. 7 d.m. Giustizia n. 458/2001”. D’altronde, proseguiva il giudice, non vi sarebbe alcun obbligo di preavviso, normativamente previsto, nel caso di revoca della carta di debito.

Su queste premesse il ricorrente contestava la violazione/falsa applicazione delle normative richiamate dal Tribunale di cui sopra nonché la violazione/falsa applicazione del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. Più nello specifico il cliente, a fondamento della tesi secondo cui in capo all’intermediario graverebbe un obbligo di preavviso, richiamava l’art. 125 quater TUB ai sensi del quale l’intermediario è tenuto ad una comunicazione preventiva (di “almeno due mesi”) nel caso di recesso.

Su un versante parallelo, invece, faceva leva sul canone di buona fede oggettiva il quale, inerendo l’intero svolgimento del rapporto contrattuale, imporrebbe all’intermediario di recedere nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ovvero dandone preventiva comunicazione al cliente.

Le controdeduzioni dell’intermediario si basavano esclusivamente sull’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quater TUB, data l’inesistenza di un contratto di credito e di un soggetto finanziatore, e sull’esclusione degli spazi operativi per il canone di buona fede. 

Diritto

In punto di diritto i giudici, pur accogliendo la tesi di parte ricorrente, forniscono una ricostruzione diversa (ed alternativa rispetto a quella proposta dal cliente) dei principi di cui innanzi. Più specificamente, depurata la controversia dai totalmente estranei[1] richiami della normativa effettuati dal Tribunale veneto, i giudici si focalizzano sui doveri gravanti sull’intermediario ai sensi del TUB e del Codice Civile.

  • Sull’obbligatorietà del preavviso in caso di “revoca”

Nel senso dell’obbligatorietà del preavviso in caso di revoca da parte dell’intermediario non può ritenersi sufficiente l’ancoraggio al principio di buona fede oggettiva né, tantomeno, il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 125 quater TUB, prevista per il caso di exit dell’intermediario dal contratto di credito al consumo a tempo indeterminato.

  • Il principio di buona fede oggettiva ex 1375 c.c.

Il primo non può ritenersi sufficiente non perché, come erroneamente sostenuto dall’intermediario, il principio di buona fede perderebbe spazio operativo in ragione della presenza di specifiche norme disciplinanti lo svolgimento dell’attività dell’intermediario; la funzione dell’art. 1375 c.c. è pur sempre quella di garantire un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi in capo all’intermediario sia tenuto a dare avviso all’utilizzatore dell’imminente comunicazione alla Centrale[2]. L’inidoneità del principio di buona fede oggettiva per il caso di specie deriva invece dal fatto che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la violazione di obblighi comportamentali da parte dell’intermediario può produrre solo dei doveri di ordine risarcitorio e non invalidanti (trattandosi nel caso de quo dell’efficacia della revoca nel caso di mancata informazione preventiva).

  • La disciplina dell’art. 125 quater TUB

L’insufficienza del richiamo al principio di cui all’art. 125 quater TUB, invece, non deriva dall’insussistenza di un’operazione di credito ma dal fatto che, essendo la domanda diretta in modo diretto ed esclusivo nei confronti dell’illegittima iscrizione della «revoca» della carta di debito, la stessa prescinderebbe dalla natura del rapporto di provvista posto alla base del servizio.

Fatte le doverose premesse, gli ermellini evidenziano che, al fine di dirimere la questione, è sufficiente il richiamo che il ricorrente fa alla «revoca» come atto di recesso dell’intermediario dal rapporto di servizio di pagamento in essere con l’utilizzatore della carta (parallelamente a quanto previsto dall’art. 126 bis TUB. per il conto di pagamento).

  • La revoca dal rapporto di servizio di pagamento quale atto unilaterale recettizio

Risolto il problema normativo alla base dell’invalidazione della revoca non preceduta da tempestivo preavviso, i giudici evidenziano che, correlativamente a quanto previsto per l’autorizzazione all’utilizzo della carta che richiede l’esistenza di un patto tra intermediario e cliente, di pari passo, dovrà ritenersi che, sotto il profilo tecnico giuridico, la c.d. «revoca» della carta di debito viene in sé stessa a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti.

Alla luce di ciò, pertanto, l’esercizio del recesso dal patto (nel caso di specie configuratosi come revoca del servizio di pagamento) non potrà che rispettare i princìpi previsti in materia dal nostro ordinamento; in altre parole, il recesso, quale negozio unilaterale recettizio, per potere essere in grado di produrre effetti deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell’art. 1334 cod. civ.

Nel caso di specie, la revoca effettuata dall’intermediario senza un valido preavviso al cliente è stata qualificata dai giudici come inefficace (al pari della conseguente segnalazione alla Centrale Rischi).

[1] Così i giudici: “Si tratta, in effetti, di una normativa che riguarda i doveri degli intermediari rispetto al sistema della Centrale di Allarme Interbancario e i relativi rapporti con l’Autorità amministrativa, senza in alcun modo incidere sulla sfera dei rapporti contrattuali e obbligatori che in materia si dipanano tra il singolo intermediario e i suoi clienti”…” la norma dell’art. 10 bis legge n. 386/1990 prescrive l’inserimento dei dati relativi alle carte di pagamento «per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo»; quella dell’art. 7 d. m.  Giustizia n. 458/2001 dispone, a sua volta, che «i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione all’utilizzo»; quella dell’art. 8 del Regolamento della Banca d’Itala, infine, stabilisce che «gli emittenti carte di credito che revocano dall’utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell’archivio …».

[2] secondo quanto può anche ritrarsi, in particolare, dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: cfr., così, la norma dell’art. 4 comma 7, provvedimento Garante Privacy del 16 novembre 2004, n. 8.

Qui l’ordinanza: Cass. Civ., Ordinanza n. 15500 del 13.06.2018, Rel. Dolmetta

Quando viene revocata la carta di credito?

REVOCA CARTA DI CREDITO: legittima se il cliente è debitore verso la banca. Nel caso in cui un correntista, al cui conto vi è una carta collegata, sia in una posizione di forte esposizione debitoria nei confronti della banca, questa può sospendere e/o revocare l'utilizzo della carta di credito senza preavviso.

Come Riattivare carta di credito?

Devi contattare il call center della tua banca e richiedere la riattivazione. Ma ricorda che dipende dal tipo di blocco, ma solitamente nel giro di 48 ore la carta di credito viene riattivata.

Cosa fare se ti bloccano la carta di credito?

La carta di credito bloccata non verrà ripristinata, pertanto, sarà necessario fare richiesta al proprio istituto di una nuova carta. In sintesi, niente paura.

Quanto tempo per rifare carta di credito?

Oltre che in funzione delle verifiche necessarie, anche in base alle procedure burocratiche e amministrative di ogni specifico ente. In generale, il tempo minimo di rilascio per le carte di credito “tradizionali” è di circa 15 giorni lavorativi.