Fino a che età si usa il seggiolino auto

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada che prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.

La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:

  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all’auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.

Su quale sedile installare il seggiolino

I seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori:

  • Gruppo 0 e 0 +: è vietato per legge posizionarli sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero;
  • Gruppo 1, 2 e 3: la normativa attuale prevede che possano essere posizionati su qualsiasi sedile dell’auto. È opportuno però evitare di posizionarli sul sedile anteriore quando ci sono airbag inseriti.

La presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino. Per questo, il seggiolino non va mai installato sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, salvo precedente disattivazione.

Il posto più sicuro per il bambino è in ogni caso il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è importante disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel sedile posteriore.

Come si riconosce un seggiolino omologato

Il seggiolino regolare, ovvero conforme alla normativa europea, deve riportare un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-03. Per legge, sono gli unici che possono essere venduti nei negozi. Se già in possesso, possono essere usati anche dispositivi precedenti, contrassegnati dalle sigle ECE R44 o EC R44-02. Ecco come leggere il contrassegno di omologazione:

  • ECE R44: è la normativa di omologazione;
  • Universal: indica che il seggiolino è compatibile con qualsiasi automobile;
  • 0-18 kg: indica la categoria di peso del bambino, per il quale il seggiolino è stato progettato;
  • E1: indica il marchio internazionale di omologazione e il paese che ha rilasciato l’omologazione (1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 11 Gran Bretagna, etc.);
  • 02. 30 10 27: serie di numeri. La prima coppia di numeri indica la versione della normativa. In particolar modo, lo 02 indica che il seggiolino è omologato secondo la normativa precedente; 03 indica che il seggiolino è omologato in base alla normativa più recente e quindi risponde a standard di sicurezza superiori. La seconda serie di numeri (30 10 27) rappresenta il numero progressivo di produzione.).

È consigliabile acquistare sempre seggiolini nuovi, mai di seconda mano, e utilizzare seggiolini di altri solo se si è sicuri dell’uso che ne è stato fatto in precedenza.

Sanzioni

Il mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta per il conducente del veicolo una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo.

Nel 2017 entrano in vigore le nuove norme sull'omologazione dei seggiolini auto per bambini. Lo scopo è ovviamente quello di aumentare la sicurezza dei più piccoli quando si viaggia. La normativa prevede diverse fasi.

All’inizio dell’anno le novità riguardavano i seggiolini auto per bambini omologati ECE-R-44/04. Da gennaio scorso, infatti, i nuovi prodotti hanno un requisito essenziale in più: l’obbligo di avere lo schienale fino a 125 cm di altezza.

Ora che siamo in estate si entra nella fase 2 della normativa I-size (ECE-R-129) che riguarda i seggiolini per i più grandicelli (sopra i 100 cm, ovvero circa 4 anni): anche in questo caso i nuovi sistemi di ritenuta devono essere dotati di schienale.

Resta invece immutato l’articolo 172 del codice della strada “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini” che invece fa riferimento all’utilizzo di prodotti omologati (e quindi restano validi tutti i prodotti R44(3), R44(4), R129). Ecco le novità principali.

Stop alle alzatine

L’uso del sistema di ritenuta (seggiolino o alzatina) è obbligatorio per i bambini fino ai 150 cm di altezza, circa 12 anni (limite che resta invariato). Tuttavia (anche se non si sa per quanto) è ancora possibile utilizzare le cosiddette “alzatine” (o rialzi o booster) dai 22 kg di peso (6/7 anni circa) in poi. Quest’ultime altro non sono che dei cuscini (con o senza braccioli) che si appoggiano sul sedile dell’auto e sollevano il bambino di circa 10-15 cm per portarlo all’altezza adatta per l'utilizzo delle normali cinture di sicurezza.

Le nuove regole, entrate in vigore a gennaio, vietano l’omologazione secondo la ECE-R-44 di questo tipo di prodotti fino ai 125 cm di altezza del bambino (circa 8 anni). Un provvedimento che noi chiedevamo da molto tempo. Nei nostri test, infatti, non inseriamo mai le alzatine e penalizziamo quei prodotti ai quali si può o si deve togliere lo schienale per poter utilizzarli fino ai 150 cm di altezza (ovvero i seggiolini che fanno parte del gruppo 3).

Ad ulteriore conferma di questo, in questi giorni entrerà in vigore anche laseconda parte della normativa R129che riguarda i seggiolini per bambini sopra i 100 cm (circa 4 anni) e prevede l’omologazione solo per prodotti dotati di schienale.

Chi possiede un seggiolino senza schienale potrà comunque continuare ad utilizzarlo, ma è una questione di sicurezza. Certo, qualsiasi seggiolino omologato e idoneo al peso del bambino, se correttamente utilizzato, offre una protezione migliore dell’utilizzo delle sole cinture o di nessun sistema di ritenuta, ma per quanto sia ancora a norma di legge l’alzatina non protegge tuo figlio come un sedile con schienale. Questo è vero non solo in caso di urto laterale, ma anche in caso di urto frontale perché lo schienale consente un miglior passaggio delle cinture a livello della clavicola ed evita che in caso di addormentamento il bambino scivoli sotto la cintura. Se vuoi proteggere tuo figlio nel modo migliore scegli prodotti con lo schienale: questo renderà più agevole l’utilizzo della cintura di sicurezza e gli garantirà una maggiore protezione in caso di incidenti.

Se hai delle alzatine o il tuo seggiolino è troppo vecchio e non rispetta più i parametri (più severi) di legge,è arrivato il momento di cambiare. Ti aiutiamo a scegliere il seggiolino più adatto a te. Ti aiutiamo a scegliere il seggiolino più adatto a te.

Seggiolini auto: trova quello più adatto a te

Multe più salate e ritiro della patente

Se fai viaggiare il tuo bambino in auto senza seggiolino, con le nuove norme, rischi una multa che va da 80 a 323 euro. Se sei recidivo, dopo due multe nell’arco di due anni, ti verrà sospesa la patente per un periodo di tempo compreso tra 15 giorni e 2 mesi.  Attenzione: se tuo figlio pesa 22 kg e può quindi essere trasportato su un seggiolino di gruppo 3 e anche su un’alzatina, non ci sono vincoli in termini di altezza e puoi usarlo fino al raggiungimento dei 150 cm. In questo caso se ti venisse fatta una multa, occorre fare ricorso: se sei socio chiama la consulenza giuridica al numero 02 6961550 per essere aiutato.

Chiediamo una corretta informazione

Ci siamo accorti che in rete su questo argomento si trova davvero di tutto e che stanno circolando molte informazioni scorrette. Questo anche perché i siti istituzionali non sono aggiornati. Per questo abbiamo scritto a Polizia stradale, Aci e ministero dei Trasporti affinché si attivino per una corretta informazione su tutte le novità legislative. Abbiamo chiesto anche provvedimenti e interventi più incisivi per sensibilizzare utenti e produttori sulla questione delle amnesie selettive (ovvero i casi in cui ci si dimenticano i bambini in auto).

Da quando si può usare solo il rialzo in auto?

Questi vanno bene per bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, per un peso dai 22 ai 36 kg. Questi non sono provvisti di schienale, ma sono solo alzatine, dette anche booster. –Secondo ECE 44/04 per Gruppi 1/2/3. Si tratta di seggiolini multigruppo, che si trasformano in rialzi a partire dal Gruppo 2 di peso.

Quando non si usa più il seggiolino auto?

Secondo il Codice della Strada, l'utilizzo del seggiolino è obbligatorio fino ai 12 anni di età o fino a quando il bambino non raggiunge 150 centimetri di altezza.

Quale seggiolino auto a 10 anni?

I seggiolini auto del Gruppo 3 sono definiti dalla normativa ECE R44/04 e sono utilizzabili da bambini con un peso compreso tra 22 e 36 kg (approssimativamente dai 6 ai 12 anni di età).