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Dal primo luglio 2022 sono cambiate le modalità di comunicazione dei dati delle operazioni, sia attive che passive, con l’estero: una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo svolgere correttamente l’adempimento, quali operazioni ne sono escluse e quali gli obblighi

30 Set 2022

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Dal primo luglio 2022 sono pienamente operative le nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni attive e passive con l’estero (cd. esterometro): con l’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cd. decreto “semplificazioni fiscali”) sono state tuttavia escluse dall’adempimento comunicativo le operazioni fuori campo Iva di modico valore, sino a 5mila euro per singola operazione.

All’ampliamento del perimetro soggettivo degli obbligati alla fatturazione elettronica e per effetto all’esterometro, che ricomprende da inizio luglio anche tutti i contribuenti forfetari, in regime di vantaggio e le Asd – Associazioni sportive dilettantistiche con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25.000 euro, ha fatto quindi da contraltare un intervento in tema di individuazione delle operazioni escluse da comunicazione con una semplificazione per quelle di minor valore.

Esterometro, cosa cambia dal primo luglio 2022: ecco le nuove regole

In particolare, la norma sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 in materia di adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere. Con le modifiche introdotte sono così esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5mila per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

Come precisato dall’Agenzia con la circolare 26/E del 13 luglio 2022, ai fini dell’adempimento esterometro:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

  • Cosa dice la circolare dell’Agenzia delle entrate
  • Conservazione delle fatture elettroniche
  • Adempimento dell’esterometro
    • Le operazioni non soggette

Cosa dice la circolare dell’Agenzia delle entrate

Il documento di prassi dell’Agenzia delle entrate riconosce una semplificazione nella comunicazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ceduti e acquistati, includendo comunque espressamente nelle operazioni da monitorare, quelle realizzate con consumatori finali e tutte quelle non rilevanti, ad eccezione di quelle di importo non superiore a 5.000 euro. Inoltre per gli enti non commerciali e del terzo settore obbligo di comunicazione è limitato alle operazioni commerciali, con relativa esclusione delle operazioni istituzionali.

Quanto al livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della transazione, la nuova forma di invio dei dati richiede anche l’indicazione della descrizione dell’operazione. Il dubbio consisteva nel fatto che, nella trasmissione dei dati per le operazioni attive e per le operazioni passive, occorresse riportare in dettaglio la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi. L’Agenzia delle entrate ha indicato invece che:

  • per le operazioni attive, se il contribuente per generare il file Xml non utilizza il medesimo software che usa per generare le fatture elettroniche, potrà essere valorizzato il campo 2.2.1.4 <descrizione> riportando la parola “beni” ovvero la parola “servizi” ovvero entrambe senza indicare altri dettagli ;
  • analoga soluzione è stata scelta per le operazioni passive in riferimento agli obblighi di integrazione dei documenti ricevuti dall’estero.

L’operatore dovrà comunque conservare le fatture emesse verso il cliente estero ovvero quelle ricevute o i documenti ricevuti dal fornitore estero, nei quali dovranno essere indicati in modo dettagliato la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi oggetto delle singole transazioni. L’obbligo di comunicazione dei dati dell’esterometro (per i quali si applica la sanzione per l’incompleto e inesatto invio dei dati) risulta comunque distinto e autonomo rispetto agli obblighi Iva.

Conservazione delle fatture elettroniche

Le Entrate richiamano naturalmente l’obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato xml veicolate tramite SdI ed emesse dall’operatore nazionale nei confronti del cliente estero, che ha comunicato il proprio codice destinatario. Al contrario, se non è stata emessa una fattura elettronica SdI oppure non vi è una bolletta doganale, il file da inviare contenente i dati di fatturazione, con indicazione del codice convenzionale a sette ics e con codice paese del cliente diverso da IT, pur non costituendo fattura elettronica può essere comunque conservato in forma elettronica. Per il ciclo passivo invece, le autofatture emesse esclusivamente attraverso SdI devono essere conservate elettronicamente, a meno che non vi sia un documento, analogico o meno, extra SdI. Vanno conservati obbligatoriamente in formato elettronico i file xml integrativi e le relative ricevute. Anche la fattura o i documenti originali ricevuti o emessi extra SdI devono essere conservati, in forma analogica o elettronica: il relativo adempimento è comunque realizzato quando le fatture del fornitore estero vengono allegate ai file TD17, TD18 e TD19 inviati a SdI.

Adempimento dell’esterometro

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 1, Dlgs 127/2015 prevede pertanto che i soggetti passivi soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5mila per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal primo luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono invece trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Le operazioni non soggette

L’articolo 12 del decreto semplificazioni è intervenuto infatti nel corpo dell’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015 ampliando il novero delle operazioni con l’estero escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati – c.d. esterometro. Non vanno infatti comunicate non solo quelle documentate con fattura elettronica veicolata tramite SdI ovvero con bolletta doganale, ma anche, e in ciò risiede la novità, quelle fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore ai 5mila euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini Iva e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura.

Le operazioni interessate sono, più precisamente, quelle di cui agli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972, come ad esempio relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero. Queste operazioni, che pure non vanno registrate, saranno tuttavia da comunicare con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5mila euro per singola operazione mentre, al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è richiesto all’operatore nazionale. Nella individuazione di questa soglia, si introduce nei fatti una ulteriore complicazione nella gestione delle comunicazioni verso il Fisco.

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