Quando è pignorabile il reddito di cittadinanza

Qui la sentenza: Tribunale di Milano - sentenza n. 5334 del 16-12-2021

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 16/12/2021  ha stabilito la non pignorabilità del reddito di cittadinanza (“RdC”) attesa la funzione assistenziale dello stesso.

Il caso

A seguito dell’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione positiva pervenuta da parte del terzo pignorato INPS con la quale veniva confermata l’erogazione a favore del debitore dell’importo mensile di euro 780,00 a titolo di RdC, il creditore chiedeva al Giudice l’assegnazione delle somme pignorate.
A sostegno della richiesta il creditore, richiamando il precedente del Tribunale di Trani (ordinanza n. 6028 del 30/01/2020), evidenziava come il beneficio economico recentemente introdotto dal D.L. 28/01/2019 2019 n.4 (convertito con modifica dalla legge n.26 del 2019), meglio conosciuto come RdC, fosse “pienamente pignorabile senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.” sulla base dei seguenti elementi:
✓ la definizione contenuta nella norma stessa che istituisce il sussidio (art. 1 comma 255), la quale definisce il RdC quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro” da cui si desume l’equiparazione del sussidio ad un contributo lavorativo;
✓ l’assenza nel decreto legge di qualunque riferimento alla natura alimentare del RdC;
✓ la mancata menzione del RdC tra i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
✓ il carattere predominante del RdC come strumento di politica attiva dell’occupazione;
✓ la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto al principio generale dell’art. 2740 c.c.;
✓ la bocciatura da parte del Senato della modifica varata dalle commissioni Bilancio e Finanze con la quale veniva proposta la non pignorabilità del RdC (e, quindi, la mancata menzione dell’impignorabilità nel maxi-emendamento per la conversione del decreto Sostegni).

La decisione del Tribunale

Il Tribunale meneghino non accoglieva la richiesta di assegnazione dell’importo a titolo di reddito di cittadinanza ritenendo che la misura de qua, avendo una funzione assistenziale volta a combattere la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale (comma 225 dell’art. 1 del
d.l. n. 4 del 2019 conv. Con modif. dalla l. n. 26 del 2019) e non essendo tassabile ed essendo esente dall’IRPEF, non ricade tra i beni che possono essere oggetto di pignoramento.

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5 Agosto 2021 a cura di Giacomo Scortichini

Quando è pignorabile il reddito di cittadinanza

Quando è pignorabile il reddito di cittadinanza?

Il Tribunale di Trani con ordinanza n. 6028 del 30/01/2021, ha dichiarato il “reddito di cittadinanza pignorabile.
Il pignoramento è l’atto che introduce l’espropriazione forzosa.

Essendo il Reddito Di Cittadinanza una prestazione a sostegno di una “Politica attiva del lavoro”, non soggiace alla “impignorabilità” tipica dei sostegni che hanno una “Natura Alimentare”.

E’ bene ricordare che il Tribunale di Trani ha dichiarato il reddito in argomento pignorabile per soddisfare dei “ Bisogni Alimentari”, bisogni primari dunque che prevalgono sulle “Politiche Attive del Lavoro”.
Dunque si potrebbe dedurre che la pignorabilità è subordinata alla tipologia del credito; infatti i giudici hanno rilevato una gerarchia dei bisogni ove strumenti per le politiche attive del lavoro risultano subordinati alle necessità di sussistenza.
Anche se non dobbiamo dimenticare che il Reddito di Cittadinanza è anche definita una misura di “contrasto alla povertà”, emerge almeno una contraddizione tra due scopi che, pur assolvendo entrambi in quello che astrattamente potremmo definire welfare State , apre, almeno in parte, ad aspetti che non si riferiscono, in senso stretto, ai bisogni fisiologici dell’esistere.
Dunque le “titolazioni politiche” della norma non definiscono inequivocabilmente la reale vocazione della misura che: O è assistenziale e dunque non pignorabile, o è di politica attiva del lavoro e dunque pignorabile, almeno per crediti gerarchicamente previlegiati.

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Chi può bloccare il Reddito di Cittadinanza?

In particolare, non possono essere pignorati: i crediti alimentari; i crediti che hanno per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persona incluse nell'elenco dei poveri; i sussidi per maternità, malattie, funerali da parte di casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza.

Chi ha debiti con l'Inps può avere il Reddito di Cittadinanza?

Per chi ha debiti, dunque, non può scattare il pignoramento del reddito di cittadinanza perché, nascendo come misura di aiuto economico per chi si ritrova in grandi difficoltà economiche, le stesse per cui ha contratto debiti, non può essere pignorato perché verrebbe meno l'obiettivo di sostegno della misura stessa.

Chi deve restituire il Reddito di Cittadinanza?

Inoltre, devi sapere che non si tratta di qualche “furbetto” al quale stanno chiedendo indietro i soldi. Solitamente coloro che devono restituire il Reddito di Cittadinanza sono dei semplici familiari che, per dimenticanza o altro, non hanno aggiornato i dati legati alla residenza oppure al patrimonio mobiliare.

Quali redditi sono pignorabili?

gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per ...