Cartello divieto di sosta area di manovra

Come già noto a tutti gli automobilisti oggi giorno riuscire a trovare un posto per parcheggiare la nostra autovettura nelle città in cui viviamo è diventato quasi impossibile. Con un po' di fortuna e tanta attenzione nell'avvistare uno spazio libero, magari anche stretto che dopo disperate manovre siamo anche costretti a rinunciarvi. Ovviamente questo non è l'unico ostacolo che incombe sulla  nostra fragile pazienza, spesso dobbiamo fare i conti anche con i segnali, sia che riguardano le strisce disegnate sull'asfalto sia quelli verticali collocati sui pali e quasi sempre, ci chiediamo: ma questo è un parcheggio libero o a pagamento? ma essendo così esausti, seppur comprensibile, molto spesso ci limitiamo solamente a guardare il colore delle strisce disegnate sull'asfalto.

La segnaletica orizzontale, riferendoci alla sosta è costituita da strisce disegnate sull'asfalto, devono essere poste sui bordi delle strade e devono essere differenziate dal colore, infatti le strisce bianche indicano i parcheggi liberi, quelli di colore azzurro, i parcheggi a pagamento e quelli gialli, spazi riservati con divieto di sosta.

Il modo è senz'altro corretto, ma non è sufficiente per scanzarsi una bella multa. L'art. 40 del codice della strada stabilisce, che per guidare, gli utenti devono seguire le prescrizioni forniti dai segnali orizzontali tracciati sulle strade i quali oltre a regolare la circolazione, servono per indicare particolari comportamenti da seguire. L'art. 149 del Regolamento di Attuazione recita che la determinazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. Il terzo comma dello stesso articolo, invece, stabilisce i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta indicando il bianco per gli stalli di sosta non a pagamento, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e giallo per gli stalli di sosta riservati. Fin qui sembrerebbe tutto molto semplice.

Ma cosa succede nel caso in cui oltre alle strisce segnate sull'asfalto fosse situato sul marciapiede all'inizio della strada un cartello segnaletico?

Capita molto spesso che la segnaletica orizzontale, ossia, le strisce segnate sull'asfalto sia discordante con la segnaletica verticale, in ogni caso, dobbiamo tenere bene in mente, che a fare da padrone sono i segnali verticali, quelli costituiti dai tradizionali pali e dai cartelli alla cima di essi che si trovano lungo i margini delle strade o sui marciapiedi delle nostre città.

E' il caso di dire, dunque, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che nell'ipotesi di contrasto tra la segnaletica verticale e quella orizzontale a prevalere sulle norme sono sempre i cartelli, ossia, la segnaletica verticale posta sui pali.

Vi sono casi molto frequenti in cui si verifica che la segnaletica orizzontale sia quasi invisibile e/o sovrapposta da strisce di colore diverso, all'inizio del marciapiede invece un cartello indica un divieto di sosta, ebbene, in questi casi, la sosta è vietata e di conseguenza il rischio sarebbe quello di beccarsi una multa.

Altri casi possono riguardare la presenza di cartelli che indicano, nonostante le sctrisce di colore bianco, zona disco orario, sosta consentita ai soli residenti o limite di orario consentito per scarico merci, in tutti questi casi, comunque, a prevalere sono sempre i cartelli verticali posti all'inizio del marciapiede. Ovviamente, vi è una eccezione, i cartelli devono essere ben visibili agli automobilisti, nei casi in cui i succitati cartelli verticali risultassero non visibili al guidatore, magari perchè rotti, piegati e/o coperti di vegetazione, allora sarebbe il caso di contestare la multa.

Al riguardo la contestazione è la prova unicamente sulle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento. (Cass. S.U. n. 17355/2009)

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a:

Sono proprietario di un appartamento in un condominio, dove vi è un’area cortiliva comune a cielo aperto sita sotto il livello della strada, a cui si accede da un solo cancello. L’area è adibita a parcheggio condominiale comune, senza che la destinazione d’uso sia stata definita al catasto. I posti auto (circa 10 posti per 30 appartamenti e negozi) non sono stati assegnati. La suddetta area dà l’accesso a 8 garage. Il proprietario di un garage contesta che, se parcheggiata un’auto davanti al suo box, non vi sono i 5 metri liberi per lo spazio di manovra/accesso. È corretto che debbano esservi 5 metri liberi davanti ad un garage per essere l’area a norma? Con un’auto parcheggiata rimane uno spazio libero di 4,70 metri davanti al suddetto garage.

Alla luce del quesito in esame, è opportuno esporre sinteticamente quanto segue:

Parcheggio, box auto e spazio di manovra: la normativa di riferimento

A proposito della circolazione dei veicoli, in prossimità di un parcheggio, per spazio di manovra può definirsi quell’area che consente il libero transito dei veicoli, ivi compresi quelli in uscita da eventuali posti auto situati longitudinalmente o perpendicolarmente alla strada interessata.

Ebbene, il concetto di spazio di manovra viene preso in considerazione in varie disposizioni vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

In primo luogo, ad esempio, ciò avviene nell’ambito della cosiddetta normativa antincendio, secondo la quale lo spazio di manovra nelle aree antistanti un box auto o i posti auto ortogonali di un’autorimessa con possibilità di parcheggio per oltre 9 veicoli, deve avere un’ampiezza non inferiore a 5 metri [1]. Si tratta di una misura minima derogabile sino a 3 metri, per tratti limitati della detta corsia, sempreché muniti di apposita segnaletica [2].

In secondo luogo il concetto di corsia di manovra trova, altresì, fonte nel codice della strada e nella normativa applicativa del medesimo, secondo la quale [3] una corsia di marcia non può avere una larghezza inferiore ai 2,5 metri, se non destinata al trasporto pubblico e/o a quello dei mezzi pesanti, dalla quale disposizione deriva che per i percorsi a cosiddetto doppio senso, l’ampiezza non può essere inferiore a 5 metri.

In terzo luogo ancora, a proposito dei criteri funzionali e geometrici da seguire nella progettazione e costruzione di una strada, la legge [4] ad esempio afferma che in presenza di posti auto di natura longitudinale, la corsia di marcia e/o manovra a servizio della fascia di sosta non deve avere un’ampiezza inferiore ai 3,5 metri, mentre in presenza di posti auto perpendicolari alla detta corsia, la stessa non potrà essere inferiore ai 6 metri.

CASO CONCRETO

L’ampiezza indicata nel quesito dal lettore dello spazio di manovra antistante il garage in contestazione non sembra essere sufficiente alla luce della normativa citata in premessa:

– non sarebbe rispettata l’ampiezza minima prevista dalla cosiddetta normativa antincendio. Anche se questa è sostanzialmente e prevalentemente applicabile alle cosiddette aree coperte (mentre quella del condominio in esame sarebbe scoperta), il descritto spazio di manovra dovrebbe coordinarsi con la disposizione dello stesso decreto secondo la quale, per le autorimesse all’aperto su suoli privati, è necessaria una tolleranza di 1,5 metri rispetto ad eventuali fabbricati perimetrali [5]. In pratica, secondo questa regola, l’auto di fronte al garage in questione, dovrebbe essere parcheggiata ad un metro e mezzo dal perimetro a cui si appoggia il posto auto, andandosi quindi notevolmente a ridurre lo spazio di manovra davanti al predetto garage, tenendo conto altresì che il posto auto deve avere una larghezza minima di 2 metri e che le relative strisce di delimitazione devono essere di 12 cm.;

– non ci sarebbe un’ampiezza sufficiente per le corsie di marcia all’esterno del garage, posto perpendicolarmente alle medesime;

Inoltre, a prescindere dalle normative richiamate in premessa, visto che si è all’interno di un condominio e poiché si tratta di un ingresso ad un box e/o garage privato, il suddetto limitato spazio di manovra potrebbe essere oggetto di contestazione ai sensi di legge [6], qualora il proprietario del garage dovesse dimostrare che l’accesso alla sua proprietà è reso difficoltoso dalle auto in sosta nel cortile comune [7].

Detto ciò sarebbe opportuno procedere ad un accertamento di natura tecnica sul posto, affinché valutato lo stato dei luoghi, si possa dare conferma, anche alla luce delle considerazioni appena espresse, della collocabilità o meno del posto auto in esame davanti al garage in questione.

Viceversa, nell’ottica di risolvere facilmente quella che sembra essere la solita querelle condominiale, evitando liti ed eventuali dispendiose azioni legali, potrebbe essere molto più semplice non considerare idoneo alla sosta il solo spazio di fronte al garage in contestazione, magari semplicemente

delimitandolo con fioriere o quant’altro e concedendo il dovuto spazio di manovra al proprietario del predetto garage.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello


note

[1] Art. 3.6.3 Dm. 01.02.1986

[2] Min. dell’Interno Dip. VV.F Circ. n. P1563/4108 sott. 28 del 29/8/1995

[3] Art. 140 Dpr 495/1992

[4] Art. 3.4.7 Dm Min. Infr. e Trasp. del 05/11/2001

[5] Art. 7.1 Dm Min. Infr. e Trasp. del 05/11/2001

[6] Art. 1102 cod. civ.

[7] Cass. civ. sent. n. 27940/2013

Cosa si intende per area di manovra?

L'area di manovra è quella parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio ed al rullaggio degli aeromobili, ad eccezione dei piazzali. Fanno parte dell'area di manovra: La pista (decollo, atterraggio) Le vie di rullaggio, anche dette taxiway (raccordi dal parcheggio alla pista)

Quanto spazio di manovra si deve lasciare davanti ad un passo carrabile?

distanza – minimo 12 metri dalle intersezioni. visibilità – distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada. accesso – area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

Quanto spazio di manovra per uscire dal box?

3.6.3 del Decreto ministeriale del 01.02.1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) afferma che “Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto ...

Che differenza c'è tra passo carraio e passo carrabile?

Un passo carrabile, a volte chiamato anche passo carraio, secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale idonea al transito e allo stazionamento di uno o più veicoli.