Preavviso dimissioni contratto a tempo indeterminato interinale

Con la riforma del lavoro, introdotta dal Governo Renzi, il Jobs Act, dal 12 marzo 2016 sono cambiate molte cose per i lavoratori: fra queste, una sostanziale modifica riguarda le dimissioni e, in generale, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro in essere.

Da allora le dimissioni devono essere comunicate esclusivamente online tramite una procedura telematica direttamente gestibile tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sono tenuti a comunicare le dimissioni online tutti i lavoratori dipendenti di qualsiasi settore privato, esclusi i lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter, …), per i quali è ancora in vigore la vecchia modalità: lettera di dimissioni in formato cartaceo da presentare al datore di lavoro.

Va ricordato che non è necessario presentare alcuna motivazione per le dimissioni e che una delle poche regola da rispettare per l’interruzione del rapporto lavorativo da parte del dipendente è quella di rispettare i termini di preavviso così come sono stabiliti dai vari CCNL o da altri accordi fra le parti.

Le modalità e il modulo di dimissioni online da presentare, eventuale revoca e altre regole tecniche sono state definite nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.

La procedura online per presentare le dimissioni è molto semplice e può essere eseguita personalmente dal lavoratore ma, in ogni caso, il Decreto Ministeriale sopra citato ha fornito allo stesso la possibilità di rivolgersi a soggetti giuridicamente abilitati quali:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali;
  • commissioni di certificazione;
  • enti bilaterali;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Dimissioni online: la procedura

Come detto, di base, la procedura per le dimissioni online è pensata per essere condotta ed eseguita personalmente dal soggetto interessato.

Quindi, per chi non si avvarrà dell’assistenza di soggetti abilitati, deve essere in possesso del PIN dispositivo dell’INPS o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il primo si può chiedere anch’esso online presso il sito dell’INPS o recandosi presso una delle sedi territoriale dell’Istituto, per le modalità di rilascio dello SPID si rimanda al portale dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Una volta ottenute le credenziali, o se già le si hanno, basta effettuare la log-in e accedere così al form online per poter procedere alla trasmissione della comunicazione.

Nel caso in cui le dimissioni siano per rapporti lavorativi nati dal 2008 in avanti, il sistema prevede che questi saranno automaticamente recuperati e completi di data di avvio, eventuali proroghe, trasformazione o rettifiche più recenti e andranno inseriti solo alcuni altri dati personali.

Mentre, per dimissioni per rapporti nati prima del 2008, andranno indicati anche alcuni dati del datore di lavoro come codice fiscale, comune della sede di lavoro e un indirizzo email o PEC.

Il passo successivo è quello di selezionare il tipo di comunicazione: dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca con relativa data di trasmissione, detta marca temporale.

Dopodiché andranno confermati di i dati inseriti, a questo punto, il modello così compilato potrà essere salvato in formato PDF, questo sarà inviato automaticamente al datore di lavoro dall’indirizzo di sistema e all’ITL competente.

Al modello di dimissioni online salvato verrà associato a un codice identificativo e alla marca temporale già citata. Con questi due elementi sarà possibile annullare la procedura nel caso si decidesse di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla comunicazione.

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Ecco la riposta dell’esperto Simone Cereda.

Buongiorno,

Lavoro presso un’azienda metalmeccanica, assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato da un’agenzia per il lavoro. Dopo anni di precarietà, ho finalmente trovato un impiego a tempo indeterminato, offertomi da un’altra ditta che mi chiede di entrare in servizio prima possibile. Il mio contratto con l’agenzia, però, scade il prossimo 31 maggio. Come devo comportarmi?

Andrea R., 41 anni, Biassono.

Gentile Andrea,

il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle agenzie di somministrazione (peraltro da poco rinnovato) prevede la possibilità, per il lavoratore, di rescindere anticipatamente un contratto a tempo determinato. Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente il recesso anticipato del contratto all’agenzia, dando un preavviso così calcolato (art. 36 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro – Roma, 27 febbraio 2014): 1 giorno di preavviso ogni 15 di missione residua. Nel tuo caso, quindi, ipotizzando di iniziare a lavorare nella nuova azienda il prossimo 2 maggio, e quindi un mese prima della scadenza del contratto con l’agenzia, il preavviso sarebbe di 2 giorni lavorativi. Il mancato preavviso può essere trattenuto dall’agenzia alla cessazione del contratto.

Quanti giorni di preavviso per dimissioni con agenzia interinale?

Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente il recesso anticipato del contratto all'agenzia, dando un preavviso così calcolato (art. 36 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro – Roma, 27 febbraio 2014): 1 giorno di preavviso ogni 15 di missione residua.

Come dare dimissioni da agenzia interinale?

Il lavoratore che intende comunicare le proprie dimissioni può scegliere se compilare autonomamente il nuovo modulo dimissioni online attraverso il portale Cliclavoro o rivolgersi ad intermediari abilitati che effettueranno la procedura in nome e per conto del lavoratore.

Come dimettersi da un contratto di somministrazione?

Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato è licenziabile solo per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo (col preavviso previsto dal Ccnl applicabile); durante il periodo di prova può invece essere licenziato senza preavviso e senza motivazione.

Come faccio a sapere quanti giorni di preavviso devo dare?

Molti CCNL dispongono che il preavviso cominci a decorrere non dalla comunicazione al datore; bensì da una data precisa come il 1° o il 15° giorno del mese. Ad esempio il CCNL Terziario – Confcommercio statuisce che i termini di preavviso si conteggino dal 1° o dal 16° giorno del mese.