Scrittura privata accordi tra soci fac simile

Scritto il 03 Aprile 2016. Pubblicato in FAC-SIMILE SCRITTURA PRIVATA

Fac simile scrittura privata per la costituzione di una snc

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PATTI SOCIALI – SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Art. 1) - COSTITUZIONE
E’ costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “______________________________ di ________________________ S.N.C.".

Art. 2) – SEDE
La sede della società è fissata nel Comune di ________________.
Potranno essere costituite sedi secondarie anche all’estero, con l’approvazione della maggioranza dei soci.
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica dei patti sociali.

Art. 3) – OGGETTO
La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

La società ha inoltre per oggetto la gestione, sia in proprio che con partecipazioni esterne, di qualsiasi tipo di licenza, concessione e simili, la compravendita di aziende commerciali, il pagamento e/o l’incasso di royalties, la gestione di joint-ventures, franchising, la stipula di tipologie similari di accordi e/o collaborazioni con terzi, sia in Italia che all’estero (sia in conto proprio che per conto altrui).
La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell’Organo Amministrativo, per l’attuazione dell’oggetto sociale e così fra l’altro:
l’acquisto, la conduzione e la vendita di immobili ed aziende commerciali, agricole ed industriali;
l’attività finanziaria (con l’esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 12.03.1936 n. 375 nonché con l’esclusione delle attività per le quali è prevista l’iscrizione nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del D.L. 03.05.1991 n. 143 e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 ed in particolare:
a) la compravendita ed il possesso (non ai fini del collocamento) di titoli italiani ed esteri, pubblici e privati, di azioni ed obbligazioni;
b) l’assunzione, in Italia o all’estero (non ai fini del collocamento) di quote, partecipazioni ed interessenze in altre società, Enti, Consorzi o raggruppamenti di imprese commerciali, industriali e di servizi, il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società od enti ai quali partecipa, a cui favore potrà prestare garanzie personali o reali, effettuare finanziamenti e svolgere la funzione di Tesoreria.
il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
la concessione di fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi o di altre società;
Le attività elencate nell’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 N. 385 e negli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministero del Tesoro del 6/7/1994 potranno essere esercitate non nei confronti del pubblico e non in via prevalente.

Art. 4) - CAPITALE SOCIALE
Il capitale della società è fissato in Euro _______________.
Tale capitale viene di comune accordo così attribuito:
Euro ___________, pari al _______%, al Socio __________________;
Euro ___________, pari al _______%, al Socio __________________;
Euro ___________, pari al _______%, al Socio __________________;
I soci si dichiarano completamente tacitati di ogni diritto loro spettante sulle aziende conferite, essendo stato così definitivamente regolato ogni rapporto di dare-avere fra loro, inerente la gestione dell’azienda stessa.

Art. 5) – DURATA
La durata della società è stabilita fino al _______________ e si intenderà tacitamente prorogata ai sensi dell’art. 2273 del Codice Civile. La società potrà essere sciolta in qualsiasi momento per volontà di tutti i soci.

Art. 6) - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
L’amministrazione ordinaria della società spetta disgiuntamente a tutti i soci mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà l’accordo e la firma congiunta di tutti i soci.
La rappresentanza della società è conferita disgiuntamente a tutti i soci i quali firmeranno premettendo la ragione sociale.
Art. 7) - ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno;

Art. 8) – BILANCIO
Alla fine di ogni esercizio i soci, in collaborazione, erigeranno l’inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formeranno il bilancio, completo di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, che dovrà essere presentato a tutti i soci entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La contabilità sarà tenuta in modo scrupoloso e adatta a permettere la formazione del bilancio previa documentazione dei ricavi, delle spese e dei prelevamenti dei soci nel rispetto della normativa civilistica e fiscale.

Art. 9) - UTILI E PERDITE
Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Le eventuali perdite verranno sopportate in proporzione al capitale.
Gli utili risultanti dal bilancio d’esercizio e non prelevati si intendono portati a capitale a titolo di autofinanziamento.
I soci, all’unanimità, potranno decidere di destinare gli utili parzialmente o interamente a fondo di riserva.

Art. 10) - COMPENSO AMMINISTRATORI
I soci che prestano la loro opera nell’azienda gestita dalla società si dividono i compiti e le mansioni interne ed esterne. I soci stabiliranno di anno in anno l’entità del compenso che dovrà essere versato ai soci che abbiano svolto attività nell’interesse della società, oltre il rimborso delle spese documentate.

Art. 11) - RIUNIONE DEI SOCI
Ogni qualvolta si rendesse necessario riunire i soci, questi sono convocati dai soci amministratori presso la sede della società o altrove con avviso, senza formalità, da spedire almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata. Le clausole del presente contratto potranno essere modificate con il consenso di tutti i soci.

Art. 12) – FINANZIAMENTI
I soci, con accordo unanime, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti effettuati sotto qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura delle perdite, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.
I finanziamenti con diritto a restituzione della somma devono essere effettuati dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
Salvo diversa determinazione da parte dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 13) - DIVIETO DI CONCORRENZA - PRESTAZIONI ACCESSORIE
I soci non possono, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altre società concorrenti.
Le norme inerenti il funzionamento tecnico-amministrativo della società, le prestazioni professionali nonché gli obblighi ed i diritti dei soci potranno essere disciplinati da un regolamento interno che dovrà essere approvato e sottoscritto da tutti i soci.

Art. 14) - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
Per qualunque ipotesi di scioglimento della società si conviene che se alla data dello scioglimento non esisteranno passività, potrà evitarsi la fase della liquidazione e si procederà, ove il patrimonio sociale non fosse liquido, al riparto in natura dello stesso; nel caso invece in cui esistessero passività, si aprirà la fase di liquidazione procedendosi alla nomina di un liquidatore al quale spetterà la rappresentanza della società anche in giudizio. La nomina del liquidatore dovrà avvenire a maggioranza del capitale sociale. Se non fosse possibile ottenere la maggioranza stabilita, il liquidatore su ricorso di uno dei soci, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per la Società.
Nel procedere alla liquidazione, il liquidatore non potrà vendere in blocco i beni sociali senza il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 15 - TRASFERIMENTO DI QUOTE
La cessione di quote, l’aumento del capitale sociale e l’ammissione di nuovi soci non è possibile senza il consenso unanime di tutti i soci, risultante da atto scritto.

Art. 16) - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
Nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio (morte, recesso, esclusione) questi od i suoi eredi avranno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota sarà fatta sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Il pagamento, di quanto dovuto al socio od agli eredi, dovrà essere effettuato in modo graduale e dilazionato in base alle possibilità dell’azienda in modo da non compromettere l’equilibrio economico e finanziario dell’azienda stessa.

Art. 17) - EREDI DEL SOCIO
In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci potranno decidere, con il consenso e l’accordo di tutti, se liquidare la quota agli eredi, ovvero continuare l’attività con gli eredi del socio defunto qualora questi vi acconsentano.
In tal caso dovrà essere nominato, da parte degli eredi, un rappresentante comune per tutti i rapporti con gli altri soci e con la società.

Art. 18) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall’obbligo del deposito del lodo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.
Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all’unanimità dei soci rappresentanti l’intero capitale sociale.

Art. 19) – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile vigenti in materia.

Come si scrive un accordo tra le parti?

Esistono infatti, due tipi di scrittura privata. La scrittura privata autenticata si ha nel caso di un documento in cui la firma delle due parti viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, il quale accerta l'identità di coloro che sottoscrivono l'atto oltre che la data.

Come fare una scrittura privata con valore legale?

Esistono due modalità in cui una scrittura privata si può rendere di valore legale: -Scrittura privata autenticata (esempio di scrittura privata autenticata è il contratto preliminare di compravendita notarile). Può essere autenticata dinanzi ad un notaio, un console, un segretario comunale o provinciale.

Come firmare un contratto o una scrittura privata?

La scrittura privata semplice.
la firma in calce o a margine, eseguita di pugno dal soggetti con una penna, ovvero la cosiddetta firma autografa..
la data, seppure non essenziale è un'informazione importanti ai fini della valutazione come prova..

Come si chiude una scrittura privata?

Se si vuole disconoscere la scrittura privata lo si può fare sostenendo che la sottoscrizione non è propria. Non bisogna fornire prove: basta solo la semplice dichiarazione di disconoscimento. Né ci sono formule particolari. Basta dire «Questa firma non è mia e la disconosco» che la scrittura privata perde valore.