Fotovoltaico su lastrico solare di proprietà esclusiva

  • 29 aprile 2021

Rispetto del decoro architettonico e della sicurezza del fabbricato: autorizzazioni per l’impianto di risparmio energetico.

È scarsa la produzione giurisprudenziale in materia di installazione di pannelli fotovoltaici in condominio. La materia è regolamentata dall’articolo 1102 del Codice civile che non pone dubbi interpretativi: ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. Quanto agli ulteriori vincoli, c’è il divieto di creare un pregiudizio alla stabilità dell’edificio e al decoro architettonico. A queste condizioni è possibile l’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio senza dover prima chiedere autorizzazioni, se non quelle paesaggistiche in area sottoposta a vincoli.

Ci sono due sentenze particolarmente interessanti che vanno menzionate qui di seguito e che possono chiarire alcuni importanti aspetti in merito ai pannelli fotovoltaici in condominio.

Impianto fotovoltaico e decoro architettonico
Secondo il tribunale di Milano [1], anche i pannelli fotovoltaici installati sul lastrico solare (quando in uso esclusivo) devono rispettare il decoro architettonico dell’edificio ossia l’estetica del fabbricato.

A tal fine, non assume alcun rilievo il fatto che le opere siano sulla parte superiore del palazzo.

Anche se per la semplice installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare in uso esclusivo non è necessaria un’autorizzazione condominiale, l’opera non deve «pregiudicare il decoro estetico del condominio».

Nel caso di specie, dalle foto prodotte risultava che per la visibilità, per le dimensioni, per la consistenza e tipologia del manufatto, il traliccio e i pannelli si riflettono negativamente sullo stabile.

Installazione senza consenso dell’assemblea: condizioni
Ciascun condomino è libero di utilizzare il tetto o la terrazza condominiale per installare un impianto fotovoltaico senza necessità di previa autorizzazione dell’assemblea. Lo dice espressamente l’articolo 1122bis del Codice civile:

«È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».

Solo se venga fornita la prova del fatto che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto. Lo stesso dicasi se lo spazio occupato sia talmente ampio da pregiudicare il pari diritto degli altri condomini di fare altrettanto (ragion per cui bisognerà valutare l’occupazione dell’area comune in relazione ai millesimi di cui è titolare il condomino interessato).

Ma in assenza di tali elementi ostativi, non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell’assemblea – per installare l’impianto fotovoltaico.

Solo un regolamento di condominio, approvato all’unanimità, potrebbe stabilire diversamente e impedire un uso del genere dell’area comune. Invece, la delibera assembleare approvata a maggioranza non avrebbe alcun potere in merito.

Violazione della destinazione d’uso
Si è detto, in apertura, che uno dei vincoli per l’utilizzo delle aree condominiali per fini personali è quello di non alterare la destinazione d’uso dell’area stessa. Tale circostanza non ricorre però nel caso dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto o sul lastrico solare: questi ultimi, infatti, nonostante tale innovazione, continuano ad assolvere la naturale funzione di copertura senza alcun pregiudizio per il condominio o per l’edificio.

Fonte: laleggepertutti.it

Qui la sentenza: Tribunale di Milano - sentenza n. 1259 del 09-02-2021

riferimenti normativi: art. 1122 bis c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 851 del 16/01/2007

La vicenda

Un condomino installava una struttura in ferro volta a sostenere pannelli fotovoltaici posti sul lastrico solare che gli era stato concesso in uso esclusivo. Gli altri condomini – che si rivolgevano al Tribunale – ritenevano che il sostegno in ferro dell’impianto fotovoltaico, visibile dal cortile interno, violasse il decoro architettonico e la fisionomia del condominio; inoltre osservavano che l’installazione in questione non era stata autorizzata dall’assemblea; infine sollevavano dubbi sulla pericolosità e sul rispetto della vigente normativa della struttura. In giudizio era dunque chiesta la rimozione del manufatto o l’eventuale ridimensionamento, ponendone i lavori necessari a carico del titolare del diritto d’uso della terrazza; quest’ultimo invece chiedeva il rigetto delle domande del condominio. Del resto, notava che l’installazione del traliccio in ferro era visibile solo dal cortile interno con la conseguenza che l’opera si doveva ritenere legittima a norma dell’articolo 1102 c.c., nonché dell’articolo 1122 bis c.c. che non richiede la preventiva autorizzazione assembleare.

La questione

L’installazione di un impianto fotovoltaico, da parte del singolo condomino, può arrivare a ledere il decoro architettonico del caseggiato?

La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Secondo il giudice milanese deve escludersi che per la mera installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare in uso esclusivo del condomino convenuto sia necessaria un’autorizzazione condominiale; la struttura di sostegno dei pannelli non può, però, pregiudicare il decoro estetico del condominio; in ogni caso – come ha notato il Tribunale – il regolamento di condominio consentiva l’installazione di pannelli sul lastrico ma a condizione che fosse realizzata idonea struttura di protezione tale da non pregiudicare il decoro estetico del condominio; secondo lo stesso Tribunale, invece, tenuto conto delle foto allegate da entrambe le parti, dei progetti e degli stessi rilievi di entrambi i tecnici di parte, il traliccio in ferro, per visibilità, dimensioni, consistenza,  ledeva certamente il decoro del caseggiato. Inevitabile quindi la condanna del convenuto alla rimozione a sua cura e spese del suddetto manufatto in ferro, oggetto di causa.

Le riflessioni conclusive

Il decoro architettonico non è una qualità eventuale del bene ma un valore legato all’esistenza stessa dell’edificio, peraltro, non assoluto, ma misurato in relazione alle caratteristiche peculiari del singolo fabbricato, il quale ha una propria ed unica dignità estetica.

Questo valore deve essere rispettato anche nell’installazione sul lastrico solare di impianti fotovoltaici al servizio del singolo condomino.

Tale limite, nonostante il silenzio del legislatore, a differenza di quanto prescritto nel 1 comma dell’art. 1122 bis c.c. (che si occupa degli impianti individuali satellitari o via cavo), dovrebbe riguardare pure l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (destinati al servizio di singole unità del condominio) sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato (2° comma dell’art. 1122 bis c.c.).

Del resto, tale conclusione sembra trovare indiretta conferma nel comma 4° dell’art. 1122 bis c.c. in base a cui, appunto, a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, l’assemblea condominiale può prescrivere modalità alternative di esecuzione dei lavori o imporre cautele. L’assemblea “entra in gioco” qualora l’installazione degli impianti sopra detti richieda necessariamente modifiche delle parti comuni: in tal caso l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. La preventiva comunicazione all’amministratore con indicazione specifica delle modalità dell’intervento e la successiva possibilità da parte dell’assemblea di intervenire rappresentano una garanzia di fronte a possibili deturpazioni dell’edificio.

È vero, però, che la procedura sopra vista non deve essere seguita se il singolo condomino intende realizzare gli impianti sopra indicati senza modificare le parti comuni. L’articolo 1122 bis c.c., almeno per quest’ultimo aspetto, è criticabile perché anche in questa ipotesi bisognerebbe avvertire l’amministratore e sottoporre la questione all’assemblea (ma il legislatore non lo ha previsto).

In ogni caso, il singolo condomino che intenda installare un impianto fotovoltaico sul tetto o lastrico comune dovrà, comunque, rispettare il principio stabilito dall’articolo 1102 c.c., secondo cui nel servirsi della cosa comune, per fine esclusivamente proprio, non può alterare la destinazione della cosa comune e deve consentire un uso paritetico agli altri condomini del bene comune.

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Cosa si può fare su un lastrico solare di proprietà esclusiva?

Il lastrico solare si presta a numerosi usi: ripostiglio, lavatoio, luogo ove stendere i panni, prendere il sole o fare ginnastica, organizzare feste o coltivare un piccolo orto personale.

Cosa si intende per lastrico solare ad uso esclusivo?

Il lastrico solare, anche attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso - svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del condominio.

Come ripartire il tetto condominiale per il fotovoltaico?

Ad esempio, se la superficie utile è pari a 120 mq ed i condomini sono 12, ciascuno ha diritto ad una quota parte di 10 mq (con le stesse caratteristiche di esposizione: hai diritto alla quota di 1/12 del tetto, esposto a sud, idoneo all'installazione dell'impianto fotovoltaico).

Cosa è il fotovoltaico da balcone?

Il fotovoltaico da balcone consiste in un mini-impianto facilmente installabile sul balconcino di casa; spesso è dotato di un supporto con quattro ruote che consentono gli spostamenti a seconda delle proprie esigenze: infatti può essere installato anche sulla barca o su un camper e seguirti ovunque, anche in vacanza.