Fino a quando si può presentare il 730 precompilato

Il sito di assistenza

L’Agenzia delle entrate, come ogni anno, ha predisposto un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata 2021.

All’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/: apre una nuova finestra sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente e comodamente da casa.

Nel sito, inoltre, è presente l’elenco delle scadenze e altre utili sezioni quali: le principali novità del 2021, i vantaggi, le risposte alle domande più frequenti.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate garantisce, in ogni caso, il servizio di assistenza ai cittadini attraverso i seguenti canali:

Assistenza telefonica: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 con esclusione delle festività nazionali

Assistenza prima informazione canale facebook: apre una nuova finestra.

Le date da ricordare

Di seguito le date da ricordare per la dichiarazione precompilata 2021.

Quando e come si presenta

Dal 31 maggio al 30 settembre 2022 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2022 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.

Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 31 maggio e fino al 30 novembre 2022.

La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

  • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
  • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
  • tramite un Caf o un professionista abilitato.

PRESENTAZIONE DIRETTA DEL MODELLO 730 O REDDITI

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
  • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)

PRESENTAZIONE MODELLO 730 TRAMITE SOSTITUTO, CAF, PROFESSIONISTA

Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

  • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato
  • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

DICHIARAZIONE INVIATA

Dopo la presentazione, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.

Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata

ANNULLARE IL 730 INVIATO

A partire dal 6 giugno 2022 il contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, deve annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta e deve avvenire entro il 20 giugno 2022. Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.

Per annullare il modello 730 è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “730”

Se è già stato inviato un 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2022, “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.

Redditi aggiuntivo

Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2021 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Redditi correttivo

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2022. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472/97).

REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “REDDITI WEB”

Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 30 novembre 2022, per modificarli o integrarli. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Redditi correttivo è predisposto con i dati già presenti nell’ultima dichiarazione inviata.

Fino a quando si può presentare il 730 precompilato

730 INTEGRATIVO “TIPO 2” (RETTIFICA DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA)

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”
  • inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre 2022. Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.

Quando scade il precompilato 2022?

Il termine di presentazione della precompilata si differenzia a seconda della scelta del modello: se si sceglie il modello 730, potrà essere inviata fino al 30 settembre 2022, mentre se si sceglie il modello Redditi, si avrà tempo fino al 30 novembre 2022 per l'invio.

Quando scade la consegna del 730 precompilato?

Scadenze unificate per 730 ordinario e precompilato Deve essere evidenziato che non vi sono differenze in relazione al termine di scadenza del modello 730 tra il modello ordinario e quello precompilato disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, le scadenze rimango identiche e fissate al 30 settembre.

Quando esce 730 precompilato 2022?

La data a partire dalla quale sarà disponibile il modello 730 precompilato è fissata al 30 aprile 2022 e per le modifiche, l'accettazione e l'invio ci sarà, invece, tempo fino al 30 settembre 2022.

Cosa succede se non si invia il 730 precompilato?

Quando non viene presentata la dichiarazione dei redditi si va incontro a gravi conseguenze, a partire dalla sanzione amministrativa fino al penale. La sanzione amministrativa parte da un minimo del 120% al massimo del 240% dell'ammontare delle imposte dovute. L'imposta minima applicabile è di 250,00 euro.